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Sentenza

Sentenza n. 12051/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento - del provvedimento notificato a mezzo pec l’11 ottobre 2024, con il quale il dirigente della Divisione 3 “ex ANPAL” della Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito della procedura di riconoscimento dei contributi finanziari di cui al “Fondo Nuove Competenze” previsto dall’articolo 88 del d.l. n. 34/2020, ha ammesso, “a saldo” dell’istanza presentata dalla ricorrente, un contributo di € 19.038,06; - l’Avviso pubblico del Fondo nuovo competenze (Fnc - seconda edizione), laddove interpretato come se le regole di rendicontazione delle ore di formazione da applicare (per il riconoscimento del contributo finanziario richiesto) fossero non solo quelle riportate nello stesso Avviso, ma anche quelle “proprie” del Fondo paritetico interprofessionale a cui aderiscono le imprese che chiedono di poter accedere ai contributi; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluse - ove occorrer possa – le cd. “FAQ” diramate dal Ministero, e ciò per la sola (denegata e non creduta) ipotesi in cui queste ultime venissero ritenute “integrative” rispetto alle prescrizioni dall’Avviso che regolano la rendicontazione (e l’ammissibilità ai fini del contributo) delle ore di formazione.

Giustizia amministrativa202414003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammissione a saldo di un contributo del Fondo Nuove Competenze per un importo inferiore a quello richiesto e rendicontato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione concedente e fondo interprofessionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa, già ammessa ai contributi del Fondo Nuove Competenze, ha impugnato il provvedimento ministeriale che le ha riconosciuto a saldo euro 19.038,06, a fronte di euro 89.210,63 richiesti e rendicontati. Ha sostenuto che il Ministero non potesse attribuire prevalenza ai dati dichiarati dal fondo paritetico interprofessionale incaricato della formazione, in assenza di una specifica previsione nell’Avviso pubblico. Ha inoltre dedotto che la divergenza tra i dati dell’impresa e quelli del fondo non riguardasse il numero effettivo delle ore di formazione svolte, ma l’applicazione di regole proprie del fondo sulle ore rendicontabili. Sono stati impugnati anche l’Avviso pubblico, ove interpretato nel senso di rendere applicabili tali regole interne, e, in via subordinata, le FAQ ministeriali.

La decisione

Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione. Ha richiamato il principio secondo cui, prima dell’attribuzione del contributo, la posizione dell’aspirante è di interesse legittimo, mentre, dopo il provvedimento di attribuzione, sorge un diritto soggettivo alla concreta erogazione quando la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, inclusa la verifica degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata l’erogazione. Nel caso concreto l’impresa era già stata ammessa al contributo e contestava esclusivamente la quantificazione delle somme dovute a saldo e i criteri utilizzati per la rendicontazione delle ore formative. La controversia riguardava quindi la concreta erogazione del beneficio nella fase esecutiva, materia riservata alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini e modi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell’erronea indicazione nell’atto impugnato dell’autorità munita di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 88 d.l. n. 34/2020

    Costituisce la base normativa del Fondo Nuove Competenze, nell’ambito del quale è stato richiesto il contributo oggetto della controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di avvisare le parti della possibile rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei modi e nei termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda la fase antecedente al provvedimento di attribuzione di un contributo, la posizione dell’aspirante è normalmente di interesse legittimo e la tutela spetta al giudice amministrativo.
  • Dopo l’adozione del provvedimento di attribuzione del contributo, la posizione del beneficiario si trasforma in diritto soggettivo alla concreta erogazione quando la controversia concerne la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, compresa la quantificazione delle somme dovute a saldo e la verifica delle condizioni o degli obblighi per l’erogazione.
  • La giurisdizione amministrativa permane nella fase successiva all’attribuzione soltanto quando la mancata erogazione dipende dall’esercizio di poteri di autotutela, quali l’annullamento d’ufficio per vizi di legittimità o la revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico.
  • La contestazione dei criteri utilizzati dall’amministrazione per determinare l’importo finale del contributo già attribuito attiene alla concreta erogazione del beneficio e deve essere proposta davanti al giudice ordinario, salvo che sia in discussione l’esercizio di un potere pubblicistico di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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