Sentenza n. 3051/2026 - Napoli, Sezione 3
avverso “Il silenzio-inadempimento dell’ACER sulla diffida del 7.10.2025 in relazione all’obbligo di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dal genitore, sig. Buono Vincenzo, ex legge Regionale Campania n. 13 del 26.4.2000, e teso alla regolarizzazione dell’assegnazione all’alloggio da esso detenuto sito in Napoli alla Via Giuseppe Marrazzo n. 63, precisamente quello sito all’is. SC1 sc. E int. 17 sc. 9 cod. 9229032690, nonché, per le medesime motivazioni, a provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo introdotto dalla propria domanda di regolarizzazione ex art. 33 Reg. Regionale n. 11/2019 e teso alla regolarizzazione dell’assegnazione del medesimo alloggio.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla diffida a concludere il procedimento di regolarizzazione dell'assegnazione di un alloggio ERP
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario ERP)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimo silenzio dell’A.C.E.R. sulla propria domanda di regolarizzazione del rapporto locativo, presentata dopo la morte del genitore che aveva precedentemente chiesto la regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio ai sensi della L.R. Campania n. 13/2000. Dopo avere ricevuto una diffida al rilascio dell’immobile, il ricorrente ha intimato all’A.C.E.R. di concludere il procedimento entro trenta giorni, senza ottenere un provvedimento espresso. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. L’A.C.E.R. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la pendenza di un giudizio civile sul provvedimento di sgombero, la carenza di interesse del ricorrente ad agire per la posizione del defunto genitore, l’assenza di residenza nell’alloggio e la tardività della domanda ai sensi dell’art. 33 del Regolamento regionale n. 11/2019. Il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione fosse tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla pendenza del giudizio civile, poiché il giudizio sullo sgombero è autonomo rispetto all’azione avverso il silenzio. Ha invece dichiarato inammissibile la pretesa riferita alla posizione del genitore defunto, trattandosi di un titolo personale non trasmissibile per successione. Ha riconosciuto, tuttavia, la legittimazione e l’interesse del ricorrente ad agire in proprio sulla domanda presentata ai sensi dell’art. 33 del Regolamento regionale n. 11/2019. La mancata residenza nell’alloggio è stata qualificata come questione di merito, idonea eventualmente a fondare un diniego, ma non a escludere l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi. La diffida del 7 ottobre 2025 è stata considerata nuova istanza di avvio del procedimento, sicché non risultava tardiva. La diffida al rilascio dell’immobile non equivaleva a un diniego implicito della regolarizzazione, poiché la regolarizzazione richiede la verifica dei requisiti previsti dalla normativa e la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Accertata la perdurante inerzia dell’A.C.E.R. e l’obbligo di provvedere derivante dall’art. 33 del Regolamento regionale n. 11/2019, il TAR ha ordinato all’ente di adottare, entro sessanta giorni, un provvedimento espresso sulla diffida, positivo o negativo. Ha nominato il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, ponendo il relativo compenso di euro 1.000 a carico dell’A.C.E.R. Le spese di lite sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico dell’A.C.E.R.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente di ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere quando, al momento della decisione, persiste l’inerzia su un procedimento che deve essere concluso con un provvedimento espresso.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio incide sul piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo; la nuova istanza o la diffida, quando ne ricorrono i presupposti, può riattivare il dovere di provvedere e consentire la proposizione dell’azione.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone alle amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando la domanda appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
art. 33 Regolamento regionale Campania n. 11/2019
Costituisce la base normativa dell’obbligo dell’A.C.E.R. di definire il procedimento relativo alla domanda di regolarizzazione dell’assegnazione dell’alloggio ERP.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
Impone la trasmissione della decisione passata in giudicato alla competente Procura regionale della Corte dei conti nei casi previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere un procedimento mediante un provvedimento espresso, destinato a incidere positivamente o negativamente sulla posizione differenziata del richiedente.
- La diffida a provvedere può valere come nuova istanza di avvio del procedimento quando persista la situazione giuridica pretensiva del privato; il decorso del termine annuale per l’azione contro il silenzio non estingue tale posizione, ma rileva sul solo piano processuale.
- La pendenza di un autonomo giudizio civile contro un provvedimento di sgombero non esclude l’interesse ad agire contro il silenzio relativo alla domanda di regolarizzazione, quando l’eventuale accoglimento della regolarizzazione possa incidere sull’efficacia dello sgombero.
- La mancata sussistenza di un requisito sostanziale, quale la residenza nell’alloggio, non elimina l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi: essa costituisce questione di merito da valutare nel procedimento e può giustificare un diniego espresso.
- Un atto di sgombero o altro atto endoprocedimentale non equivale a un diniego implicito della domanda di regolarizzazione quando l’amministrazione non abbia previamente verificato tutti i requisiti normativi e non abbia adottato un provvedimento conclusivo espresso.
- La posizione relativa alla regolarizzazione dell’assegnazione di un alloggio ERP è personale e non si trasmette agli eredi; il successore può agire soltanto in relazione a una propria autonoma domanda, ove sussistano legittimazione e interesse.
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