Sentenza n. 8016/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della regione Marche, n. 52 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di riparto degli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali presupposti del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche relativo all'attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti. Ha dedotto, con riferimento al provvedimento regionale, violazione della partecipazione procedimentale e del contraddittorio, nonché carenza e difetto di istruttoria, anche in relazione all'accesso e alla verifica dei dati posti a fondamento del calcolo. In via derivata ha censurato la retroattività della determinazione del payback, l'incidenza su rapporti contrattuali esauriti, la violazione del legittimo affidamento, della concorrenza e della trasparenza, l'indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione e l'omessa prova dei calcoli. Ha inoltre contestato ai decreti ministeriali la richiesta di restituzione dell'IVA già versata, deducendo contraddittorietà, violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 e difetto dei presupposti. In via incidentale ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative sul payback per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97 e 117, comma 1, Cost. Nel corso del giudizio, dopo la sospensione cautelare degli atti, la ricorrente ha documentato il pagamento, in misura ridotta, di quanto dovuto alla Regione Marche ai sensi della normativa sopravvenuta e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La normativa sopravvenuta ha previsto che, per gli anni 2015-2018, il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici e precluda ulteriori azioni giurisdizionali relative agli stessi importi. La ricorrente ha provato di avere effettuato il pagamento ridotto e ha chiesto la definizione del giudizio, comportamento dal quale il Collegio ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché mancava il formale atto della Regione Marche attestante l'avvenuto versamento, richiesto dalla disciplina sopravvenuta e non depositato in giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito determinata da normativa e circostanze sopravvenute.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Il giudice può dichiarare l'improcedibilità quando fatti sopravvenuti e il comportamento della parte ricorrente dimostrano in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per il payback relativo agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali di determinazione degli importi dovuti e, nella disciplina sopravvenuta, quale disciplina applicabile in caso di mancato pagamento ridotto.
art. 1, comma 557, l. 30 dicembre 2018, n. 145
È indicato dalla ricorrente tra le disposizioni di cui è stata prospettata l'illegittimità costituzionale, senza che il TAR abbia esaminato la questione nel merito.
art. 9-ter, comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
È richiamato quale disposizione modificata e quale fondamento della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una normativa sopravvenuta consente al ricorrente di definire la propria posizione sostanziale mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento chiedendo la definizione del giudizio, il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta può essere dichiarata solo quando sia acquisito agli atti il formale provvedimento dell'amministrazione espressamente richiesto dalla legge per attestare l'avvenuto pagamento; la sola prova documentale del versamento da parte del privato non è sufficiente, se manca tale attestazione formale.
- Il pagamento ridotto previsto dalla normativa sopravvenuta per gli obblighi di payback dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi oggetto della definizione.
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