Cassazione Penale, Sentenza n. 1682/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Montini aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di pena (1 anno) relativa a reati edilizi commessi nel 2014. Il Tribunale di sorveglianza, ritenendo la condotta dell'imputato "abituale" in ragione di precedenti analoghi e sulla base di un'informativa della Questura (sede aziendale in ristrutturazione), respinse l'istanza e applicò la detenzione domiciliare. La difesa eccepì violazione di legge e vizio di motivazione, prospettando il percorso di ravvedimento del Montini (condotta regolare dal 2015, demolizione degli abusi nel 2020, evidenze documentali su attività e immobili) e chiedendo che tali elementi venissero valutati. Anche il Procuratore generale rilevò l'insufficienza istruttoria e l'irrilevanza di una informativa datata senza un aggiornamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per incompletezza e per mancata acquisizione e valutazione delle risultanze dell'osservazione personologica dell'UEPE e della situazione socio-familiare, nonché per l'uso di informazioni di polizia datate senza richiederne l'aggiornamento. Ha indicato che il Tribunale dovrà rivalutare la richiesta di affidamento in prova alla luce dei principi esposti, con piena libertà valutativa e tenendo conto degli elementi prodotti dalla difesa.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata al reinserimento; la decisione deve fondarsi su una prognosi ragionevole di reinserimento valutata mediante elementi plurimi, fra cui l'indagine socio-familiare e l'osservazione dell'UEPE
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzata per censurare la carenza di motivazione e la mancata applicazione delle regole istruttorie
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova richiede una valutazione complessiva e motivata della personalità e del percorso di socializzazione, non la prova piena della completa revisione critica del passato: è sufficiente che il processo di ravvedimento sia almeno avviato.
- Il giudice di sorveglianza può basare il diniego anche sulle informazioni di polizia e sui servizi sociali, ma tali informazioni devono essere attuali, congrue e adeguatamente confrontate con le produzioni difensive; se risultano datate, il giudice dovrebbe richiedere un aggiornamento.
- Quando la difesa produce documenti (contratti di locazione, visure, atti di demolizione di abusi, iscrizioni camerali) il Tribunale deve valutarli e, se necessario, acquisire l'istruttoria UEPE per ottenere il quadro socio-personologico richiesto dall'art. 47.
- La motivazione deve esplicitare il bilanciamento tra elementi negativi (reiterazione di illeciti, segnalazioni di polizia) e positivi (comportamento regolare protratto nel tempo, azioni riparatorie, attività lavorativa dimostrata), indicando perché gli elementi positivi risultino insufficienti.
- In presenza di incertezze sulla effettiva disponibilità o regolarità di un'attività esterna risocializzante, il giudice dovrebbe verificare concretamente lo stato attuale (es. aggiornamento informativa) prima di escludere l'affidamento.
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