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Sentenza

Sentenza n. 1356/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del decreto della Prefettura di Modena S.U.I., datato -OMISSIS-e ricevuto in data-OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34/2020.

Giustizia amministrativa202200772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Modena ha respinto la domanda di emersione, ritenendo non dimostrata la sua presenza in Italia anteriormente alla data prevista dalla normativa. L'amministrazione ha escluso l'idoneità della dichiarazione resa dal presidente di un'associazione privata, poiché non proveniente da un organismo pubblico e priva di data certa. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l'elenco dei documenti richiamati dall'art. 103 d.l. 34/2020 non fosse tassativo e che la prova potesse essere fornita anche mediante la dichiarazione dell'associazione, ente riconosciuto, attestante la sua iscrizione e la partecipazione a iniziative associative anteriori alla data richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. L'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 richiede, per la procedura di emersione, che la presenza dello straniero in Italia anteriormente alla data prevista sia comprovata dalla dichiarazione di presenza oppure da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. La dichiarazione sostitutiva resa dal presidente dell'associazione privata e la scheda di iscrizione allegata non soddisfano tali requisiti: l'associazione non è un organismo pubblico, il documento è redatto su carta semplice e non è collegato all'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. La scheda, inoltre, costituisce un'attestazione ex post assimilabile a una dichiarazione testimoniale, non essendo un registro delle presenze o una tessera associativa idonei a consentire una verifica oggettiva. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva [...] e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari [...] i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza [...] o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

    La prova della presenza dello straniero in Italia anteriormente alla data prevista dalla norma deve risultare dalla dichiarazione di presenza oppure da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Non è idonea una dichiarazione ex post resa da un'associazione privata priva di potere certificatorio pubblico.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione disciplinata dall'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, la presenza dello straniero in Italia anteriormente alla data prevista deve essere comprovata mediante dichiarazione di presenza oppure mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, oltre agli ulteriori requisiti stabiliti dalla norma.
  • Una dichiarazione resa ex post dal presidente di un'associazione privata non costituisce documentazione di data certa proveniente da un organismo pubblico e non è idonea, da sola, a dimostrare la presenza dello straniero sul territorio nazionale ai fini dell'emersione.
  • L'attestazione proveniente da un soggetto privato privo di potere certificatorio pubblico è assimilabile a una dichiarazione testimoniale; per assumere valore dimostrativo oggettivo, la documentazione associativa deve consentire una verifica non meramente dichiarativa, come può avvenire, secondo la decisione, attraverso registri delle presenze o tessere associative.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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