Regolamento (UE) 2022/1438
Regolamento (UE) 2022/1438 della Commissione del 31 agosto 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri specifici per l'approvazione delle sostanze attive che sono microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i criteri tecnici dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 per adeguarli alle più recenti conoscenze scientifiche sui microrganismi usati come sostanze attive nei prodotti fitosanitari. Introduce criteri più specifici su composizione, metodi di analisi, valutazione del rischio per la salute umana e requisiti relativi alla resistenza antimicrobica. Precisa inoltre quando i microrganismi possono essere considerati sostanze attive a basso rischio e disciplina una transizione per i procedimenti già avviati prima del 21 novembre 2022.
Modifica i criteri dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 per l’approvazione dei microrganismi come sostanze attive nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica all’approvazione, alla modifica dell’approvazione e al rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive che sono microrganismi ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel settore dei prodotti fitosanitari. Riguarda in particolare la valutazione dei requisiti di sicurezza, dei dati da presentare nel fascicolo, dei metodi di analisi e dei criteri per qualificare tali sostanze come a basso rischio. Sono previste misure transitorie per i procedimenti per i quali i fascicoli o le domande di rinnovo siano presentati prima del 21 novembre 2022.
Regolamento (UE) 2022/1438 della Commissione: criteri per l’approvazione dei microrganismi come sostanze attive
Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 per adattare i criteri di approvazione delle sostanze attive costituite da microrganismi alle più recenti conoscenze scientifiche. La revisione risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di favorire l’uso di soluzioni biologiche e di mantenere al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.
Contesto e finalità
La Commissione sottolinea che i microrganismi, essendo organismi viventi, richiedono un approccio di valutazione diverso rispetto alle sostanze chimiche. In particolare, assumono rilievo la patogenicità, l’infettività, la possibile produzione di metaboliti pericolosi e il trasferimento di geni di resistenza antimicrobica, con possibili impatti sulla medicina umana e veterinaria.
Ambito delle modifiche all’allegato II
Il regolamento aggiorna varie sezioni dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009:
- il punto 3.1, lettera b), sui residui nei mangimi e negli alimenti;
- il punto 3.4, sulla composizione delle sostanze attive;
- il punto 3.5, sui metodi di analisi;
- il punto 3.6, con l’inserimento del nuovo punto 3.6.6 sui criteri di approvazione per i microrganismi;
- il punto 5.2, sui criteri di basso rischio.
Residui e valutazione del rischio alimentare
La nuova formulazione del punto 3.1, lettera b), chiarisce che la valutazione deve consentire di prevedere in modo attendibile i residui presenti nei mangimi e negli alimenti, comprese le colture successive, sulla base dei dati richiesti per le sostanze attive. La modifica riflette la distinzione, per i microrganismi, tra presenza del microrganismo in sé e residui di sostanze chimiche rilevanti, come eventuali metaboliti tossici.
Composizione e caratterizzazione dei microrganismi
Il nuovo punto 3.4 disciplina in modo specifico le sostanze attive che sono microrganismi. È richiesto che il microrganismo sia depositato in una collezione di colture riconosciuta a livello internazionale e che sia dotato di un numero di registrazione. Deve inoltre essere indicata con precisione la specie e il ceppo, con eventuali ulteriori designazioni pertinenti, e va specificato se si tratti di tipo selvatico, mutante spontaneo o indotto, oppure organismo geneticamente modificato.
Per tali sostanze devono essere definiti anche:
- il contenuto minimo e massimo del microrganismo;
- l’identità e la concentrazione dei microrganismi contaminanti rilevanti;
- i metaboliti potenzialmente pericolosi;
- le impurità rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, entro limiti accettabili.
Metodi di analisi
Il punto 3.5 viene riformulato per distinguere i metodi applicabili alle sostanze chimiche da quelli relativi ai microrganismi. Per questi ultimi, i metodi devono consentire l’identificazione e la quantificazione del microrganismo e dei contaminanti rilevanti, nonché la determinazione dei metaboliti potenzialmente pericolosi e delle impurità rilevanti. In tutti i casi richiesti, i metodi devono essere convalidati e risultare sufficientemente specifici, calibrati, accurati e precisi.
Criteri di approvazione e resistenza antimicrobica
Con il nuovo punto 3.6.6, il regolamento chiarisce che i microrganismi possono essere approvati solo se il ceppo non è patogeno per l’uomo. Per i virus, è necessario che l’isolato non sia infettivo per gli esseri umani. Per i batteri, è richiesto che non presentino geni noti, funzionali e trasferibili che codifichino per resistenza ad agenti antimicrobici rilevanti, secondo i requisiti relativi ai dati.
Criteri di basso rischio
Il punto 5.2 viene sostituito per specificare quando un microrganismo può essere qualificato come sostanza attiva a basso rischio. Per i microrganismi diversi dai virus, la qualifica è possibile salvo che non sia dimostrata la sensibilità ad almeno due classi di agenti antimicrobici. Per i virus, il beneficio del regime di basso rischio è escluso in due ipotesi:
- baculovirus con effetti nocivi dimostrati su insetti non bersaglio;
- varianti non virulente di fitopatogeni con effetti nocivi dimostrati su vegetali non bersaglio.
Regime transitorio e decorrenza
Il regolamento prevede un regime transitorio per i procedimenti già in corso. La disciplina previgente del regolamento (CE) n. 1107/2009 continua ad applicarsi alle procedure di approvazione, modifica dell’approvazione e rinnovo per le quali i fascicoli o le domande siano presentati prima del 21 novembre 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 novembre 2022.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 secondo l’allegato al regolamento, con interventi mirati sull’allegato II.
Criteri sui residui
Il punto 3.1, lettera b), è sostituito per chiarire che la valutazione deve prevedere in modo attendibile i residui nei mangimi e negli alimenti, comprese le colture successive, sulla base dei requisiti informativi applicabili alle sostanze attive.
Composizione delle sostanze attive e definizione del microrganismo
Il nuovo punto 3.4 distingue tra sostanze chimiche e microrganismi. Per i microrganismi richiede deposito in una collezione di colture riconosciuta a livello internazionale, numero di registrazione, identificazione inequivoca della specie e del ceppo, indicazione dell’eventuale natura di tipo selvatico, mutante o OGM, nonché definizione del contenuto minimo e massimo, dei contaminanti rilevanti, dei metaboliti potenzialmente pericolosi e delle impurità rilevanti.
Metodi di analisi
Il nuovo punto 3.5 introduce requisiti specifici per i microrganismi: i metodi di analisi per identificazione e quantificazione dei microrganismi e dei contaminanti rilevanti, nonché dei metaboliti potenzialmente pericolosi e delle impurità rilevanti, devono essere convalidati e dimostrare specificità, calibrazione, accuratezza e precisione.
Criteri di approvazione per la salute umana e resistenza antimicrobica
Il nuovo punto 3.6.6 stabilisce che i microrganismi sono approvati solo se il ceppo non è patogeno per l’uomo. Per i virus, l’isolato deve non essere infettivo per l’uomo; per i batteri, non devono essere presenti geni noti, funzionali e trasferibili che codifichino per resistenza ad agenti antimicrobici rilevanti.
Criteri di basso rischio per i microrganismi
Il nuovo punto 5.2 prevede che un microrganismo diverso da un virus possa essere considerato a basso rischio salvo che non sia stata dimostrata sensibilità ad almeno due classi di agenti antimicrobici. Per i virus, la qualifica di basso rischio è esclusa per i baculovirus con effetti nocivi dimostrati su insetti non bersaglio e per le varianti non virulente di fitopatogeni con effetti nocivi dimostrati su vegetali non bersaglio.
Misure transitorie
L’articolo 2 prevede che la versione del regolamento (CE) n. 1107/2009 applicabile al 20 novembre 2022 continui ad applicarsi alle procedure di approvazione o modifica dell’approvazione di microrganismi per le quali i fascicoli ex articolo 8, paragrafi 1 e 2, siano presentati prima del 21 novembre 2022, nonché alle procedure di rinnovo quando la domanda ex articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 sia presentata prima di tale data.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 novembre 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1439
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1440
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1441
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1442
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1443
- Regolamento · 31 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1444
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →