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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1443

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1443 della Commissione del 31 agosto 2022 relativo alla non approvazione del propionato di calcio come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la non approvazione del propionato di calcio come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che non risultano soddisfatte le condizioni richieste, alla luce delle criticità emerse nella valutazione scientifica, tra cui possibili effetti su salute umana, esposizione degli operatori e impatti sugli organismi non bersaglio. Il provvedimento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione in futuro.

Non approvazione del propionato di calcio come sostanza di base ai fini dell'impiego nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica al propionato di calcio quale sostanza proposta come "sostanza di base" ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, in relazione alla sua utilizzazione nei prodotti fitosanitari come fungicida in prati ricreativi e in colture di bulbi da fiore e tuberi da fiore. Ha efficacia generale negli Stati membri dell'Unione ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni ulteriori, ma lascia impregiudicata la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione del propionato di calcio come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1443 della Commissione conclude il procedimento avviato per la domanda di approvazione del propionato di calcio come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, negandone l'approvazione. La decisione si fonda sulle risultanze scientifiche e procedurali acquisite nel corso dell'istruttoria, nonché sul parere della Commissione e del comitato permanente competente.

Contesto normativo e procedimento

La Commissione richiama l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La prima domanda è stata presentata da Niacet B.V. il 7 aprile 2020; successivamente, il 17 settembre 2021 è stata trasmessa una domanda aggiornata con la documentazione richiesta dall'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

Valutazione scientifica e motivi della non approvazione

Ai fini dell'istruttoria, la Commissione ha considerato una valutazione già disponibile nell'ambito di altri atti dell'Unione, in particolare il parere del gruppo ANS dell'EFSA, e ha chiesto ulteriore assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La relazione tecnica dell'EFSA del 24 agosto 2021 evidenzia che il propionato di calcio può provocare lesioni oculari e che, nel caso di applicazione a spruzzo dopo diluizione in acqua, sarebbe necessaria un'ulteriore valutazione tossicologica per inalazione.

Carenze istruttorie e profili di rischio

La Commissione riporta che il richiedente non ha fornito valutazioni su:

  • tossicità cutanea;
  • interferenza endocrina;
  • immunotossicità.

Inoltre, non è stata fornita una valutazione dell'esposizione di operatori, lavoratori, astanti e residenti per ciascun uso richiesto, né una valutazione del rischio delle impurità presenti nella sostanza di base. Rimane inoltre aperta la questione dell'accumulo ambientale di impurità di piombo, mercurio e arsenico, soprattutto in ragione dell'elevata frequenza di applicazione prevista.

Impatti sugli organismi non bersaglio

L'EFSA ha concluso che gli usi e le dosi proposti destano preoccupazioni per possibili effetti nocivi sugli organismi non bersaglio, includendo api, artropodi non bersaglio, lombrichi e altri macrorganismi del suolo, microrganismi del suolo e organismi coinvolti nei metodi biologici di trattamento delle acque reflue.

Esito finale e possibilità di una nuova domanda

La Commissione, preso atto delle osservazioni del richiedente ma ritenendo non superati i motivi di preoccupazione, stabilisce che non è dimostrato il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'articolo 1 dispone pertanto che il propionato di calcio non è approvato come sostanza di base. Il regolamento chiarisce tuttavia che tale esito non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione in futuro.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito della domanda di approvazione

È respinta la richiesta di approvazione del propionato di calcio come sostanza di base. La Commissione stabilisce che non sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Valutazione scientifica e criticità evidenziate

La decisione si fonda sulla relazione tecnica dell'EFSA e sulla valutazione disponibile in base ad altri atti dell'Unione. Sono richiamate criticità relative a possibili lesioni oculari, necessità di ulteriore valutazione tossicologica per inalazione in caso di applicazione a spruzzo, assenza di valutazioni su tossicità cutanea, interferenza endocrina e immunotossicità, mancanza di valutazione dell'esposizione di operatori, lavoratori, astanti e residenti, oltre a questioni aperte sulle impurità e sui possibili effetti su organismi non bersaglio.

Iter procedurale e osservazioni del richiedente

La Commissione ha esaminato la domanda iniziale del 7 aprile 2020 e la domanda aggiornata del 17 settembre 2021. Il richiedente ha potuto presentare osservazioni sulla relazione tecnica dell'Autorità e sul progetto di relazione di esame della Commissione, ma tali osservazioni non hanno eliminato i motivi di preoccupazione.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del propionato di calcio come sostanza di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze di basevalutazione del rischio

Testo integrale

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