Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1439

Regolamento (UE) 2022/1439 della Commissione del 31 agosto 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per le sostanze attive e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico-dati per la valutazione delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari, con focus sui microrganismi, alla luce dei più recenti sviluppi scientifici. Introduce una distinzione più netta tra sostanze chimiche, microrganismi e metaboliti prodotti dai microrganismi, specificando quando si applicano i requisiti della parte A o della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013. Stabilisce inoltre definizioni nuove o chiarite, requisiti analitici e biologici dettagliati e un regime transitorio per le domande presentate prima di determinate date.

Modifica i requisiti di dati del regolamento (UE) n. 283/2013 per l’approvazione delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai microrganismi e ai loro metaboliti.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande e alle procedure, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relative all’approvazione, al rinnovo dell’approvazione e alla modifica delle condizioni di approvazione di sostanze attive che sono microrganismi, nonché alle domande di autorizzazione, rinnovo e modifica dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Disciplina le informazioni e gli studi da presentare dai richiedenti, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal 21 novembre 2022. Prevede esclusioni/precisazioni per le sostanze attive chimiche e per i metaboliti dei microrganismi in specifiche ipotesi, distinguendo inoltre i casi in cui si applicano i requisiti della parte A o della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013.

Modifica dei requisiti di dati per sostanze attive e microrganismi nei prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 283/2013, che contiene i requisiti informativi per le sostanze attive ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La finalità è aggiornare la disciplina alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, in particolare per i microrganismi, i loro metaboliti e il rischio di resistenza antimicrobica, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.

Contesto e ratio dell’intervento

La Commissione richiama la strategia “Dal produttore al consumatore”, che mira a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici e a favorire l’immissione sul mercato di sostanze attive biologiche, tra cui i microrganismi. Il regolamento nasce anche per chiarire l’incertezza derivante dai metaboliti prodotti dai microrganismi, che sono sostanze chimiche ma possono essere rilevanti nel meccanismo d’azione del microrganismo stesso, e per adeguare i requisiti informativi ai progressi scientifici su patogenicità, infettività, metaboliti e trasferimento di geni di resistenza antimicrobica.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le nuove regole si applicano alle domande di approvazione, rinnovo dell’approvazione e modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive che sono microrganismi, nonché alle autorizzazioni, ai rinnovi e alle modifiche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che li contengono. Il testo distingue chiaramente tra sostanze chimiche e microrganismi, e definisce quando un dossier debba seguire la parte A o la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013.

Criterio di distinzione tra parte A e parte B

L’allegato I chiarisce che la parte A si applica alle sostanze chimiche, compresi semiochimici ed estratti biologici, e ai metaboliti prodotti da microrganismi se purificati o se, pur non purificati, provengono da un microrganismo produttore non più capace di replicarsi o trasferire materiale genetico. La parte B si applica invece ai microrganismi, anche quando associati a metaboliti che contribuiscono dichiaratamente all’azione fitosanitaria, cioè quando tali metaboliti purificati non produrrebbero da soli l’effetto fitosanitario rivendicato.

Definizioni e concetti chiave per i microrganismi

La nuova parte B introduce un lessico tecnico dettagliato per rendere omogenea la valutazione dei dossier. Tra le definizioni più rilevanti figurano quelle di ceppo, CFU, UI, MPCA fabbricato, additivo, purezza, microrganismo contaminante rilevante, coltura madre, frazione del substrato esaurito/residuo, nicchia ecologica, gamma di ospiti, infettività, infezione, patogenicità, virulenza, metabolita potenzialmente pericoloso, produzione in situ e resistenza antimicrobica. Per la resistenza antimicrobica si distingue tra resistenza intrinseca, non trasferibile, e resistenza acquisita, che può essere rilevante ai fini della valutazione del rischio per la salute umana e animale.

Requisiti generali del fascicolo

Il fascicolo deve contenere informazioni sufficienti a valutare i rischi prevedibili, immediati e ritardati, per esseri umani, animali e ambiente. Devono essere inclusi studi, risultati, letteratura scientifica peer reviewed, descrizione completa dei metodi, sintesi critiche e, ove pertinente, endpoint, analisi statistiche e metodi di esposizione conformi agli standard scientifici accettati dall’EFSA. Il regolamento ammette motivatamente l’omissione di alcuni studi quando siano scientificamente superflui o tecnicamente impossibili.

Buona pratica di laboratorio e uso di studi esistenti

Le prove e le analisi devono essere svolte in conformità ai principi di buona pratica di laboratorio. Per i microrganismi sono previste deroghe specifiche: alcune prove possono essere condotte da enti ufficiali o riconosciuti che rispettino requisiti minimi, e gli studi antecedenti al regolamento possono essere integrati nella valutazione anche se non pienamente conformi ai metodi correnti, purché scientificamente validi. Questa impostazione mira anche a limitare la ripetizione di prove sugli animali vertebrati.

Materiale di prova, fabbricazione e controlli di qualità

La parte B richiede la descrizione precisa del materiale di prova e del processo di fabbricazione su scala industriale, compresi materiali di partenza, sterilizzazione, inoculo, condizioni di coltura, fermentazione, purificazione, disidratazione e altri parametri tecnici. È richiesto un controllo continuo della qualità, con monitoraggio della stabilità del microrganismo, della presenza di contaminanti rilevanti e delle impurezze. Per i lotti di produzione devono essere forniti dati analitici di almeno cinque lotti rappresentativi, recenti e prodotti negli ultimi cinque anni.

Identità del microrganismo e caratterizzazione tassonomica

Il dossier deve consentire un’identificazione univoca del microrganismo, che deve essere depositato in una collezione di colture riconosciuta internazionalmente. Vanno indicati nome scientifico, classificazione tassonomica, filogenesi, sinonimi, designazioni alternative e, se pertinente, l’eventuale natura di tipo selvatico, mutante o organismo geneticamente modificato. Se il microrganismo è modificato, devono essere descritte le differenze rispetto al ceppo originario e la tecnica di modifica utilizzata.

Proprietà biologiche, meccanismo d’azione e resistenza antimicrobica

Il regolamento richiede informazioni complete su origine, presenza, storia d’impiego, ecologia, ciclo di vita, stili di vita, meccanismo d’azione, gamma di ospiti, requisiti di crescita, infettività e relazione con patogeni noti. Per i batteri devono essere indicate le resistenze agli antimicrobici rilevanti e la trasferibilità dei geni di resistenza, in modo da valutare l’eventuale impatto sulla salute umana e animale e sull’efficacia degli antimicrobici di importanza terapeutica.

Metaboliti potenzialmente pericolosi e residui

Un nucleo centrale della riforma riguarda i metaboliti potenzialmente pericolosi prodotti dai microrganismi. Il richiedente deve identificarli, escluderne o confermarne la pericolosità e, se necessario, stimare l’esposizione dei consumatori e produrre dati sui residui. Se l’esposizione non può essere dimostrata come accettabile, si richiede un pacchetto di dati specifico, con studi condotti su un prodotto fitosanitario rappresentativo e con prove di decadimento dei residui, incluse misurazioni post-raccolto.

Valutazione dell’esposizione ambientale e dei rischi ecotossicologici

La nuova disciplina impone la stima della densità ambientale prevista del microrganismo nel suolo e nelle acque di superficie, oltre alla valutazione del destino dei metaboliti pericolosi nei comparti ambientali pertinenti. La sezione ecotossicologica si concentra sugli effetti su vertebrati terrestri, pesci, invertebrati acquatici, alghe, macrofite acquatiche, api, artropodi non bersaglio, organismi del suolo e piante terrestri non bersaglio. In molti casi è possibile evitare prove se la forza probante dei dati o l’assenza di esposizione consentono di concludere che il rischio è accettabile.

Prove su animali vertebrati e principio delle 3R

Il regolamento ribadisce che le prove su vertebrati devono essere effettuate solo se non esistono metodi alternativi validati, richiamando i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Gli studi devono essere progettati in modo eticamente rigoroso e, quando possibile, devono sfruttare gruppi aggiuntivi o punti di prelievo che evitino ulteriori sperimentazioni.

Regime transitorio

Per le procedure di approvazione o rinnovo avviate con dossier presentati prima del 21 maggio 2023, i richiedenti possono optare per il regime previgente della parte B del regolamento (UE) n. 283/2013, con scelta scritta e irrevocabile per quella procedura. Per i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi, l’opzione di presentare i dati secondo la nuova disciplina è disponibile dal 21 novembre 2022; anche qui la scelta va dichiarata per iscritto ed è irrevocabile per la specifica procedura.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 21 novembre 2022. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013

L’articolo 1 sostituisce l’introduzione dell’allegato e la parte B del regolamento (UE) n. 283/2013 con i testi contenuti negli allegati I e II del presente regolamento. La modifica ridefinisce il perimetro informativo per sostanze attive chimiche e microrganismi, includendo criteri specifici per i metaboliti prodotti dai microrganismi.

Criteri di ripartizione tra parte A e parte B

L’allegato I chiarisce che si applica la parte A alle sostanze chimiche, inclusi semiochimici ed estratti biologici, nonché ai metaboliti prodotti da microrganismi quando sono purificati o quando non sono purificati ma provengono da un microrganismo produttore non più capace di replicarsi o trasferire materiale genetico. La parte B si applica ai microrganismi, singoli ceppi o combinazioni qualitativamente definite di ceppi, anche quando associati a uno o più metaboliti dichiarati contribuenti all’azione fitosanitaria.

Nuove definizioni per i microrganismi e l’MPCA fabbricato

La parte B introduce definizioni specifiche, tra cui ceppo, CFU, UI, agente antiparassitario microbico fabbricato (MPCA fabbricato), additivo, purezza, microrganismo contaminante rilevante, coltura madre, frazione del substrato di coltura esaurito/residuo, nicchia ecologica, gamma di ospiti, infettività, patogenicità, virulenza, metabolita potenzialmente pericoloso, produzione in situ e resistenza antimicrobica, con distinzione tra resistenza intrinseca e acquisita.

Requisiti generali di dati e approccio scientifico

L’allegato I impone che i dati siano sufficienti a valutare rischi prevedibili per salute umana, animale e ambiente, includendo letteratura scientifica peer reviewed, studi completi, metodi di prova, analisi statistiche e sintesi critiche per ciascuna sezione. È previsto l’uso di metodi scientifici accettati dall’EFSA per i calcoli di esposizione, e gli Stati membri possono aggiungere requisiti nazionali in presenza di circostanze o scenari specifici.

Buona pratica di laboratorio e prove sugli animali vertebrati

Le prove devono essere, in linea generale, condotte secondo i principi di buona pratica di laboratorio. Per i microrganismi e per alcuni studi sulle colture minori sono ammesse deroghe specifiche; inoltre studi anteriori all’applicazione del regolamento possono essere considerati se scientificamente validi, per evitare ripetizioni, soprattutto sugli animali vertebrati. Le prove su vertebrati sono ammesse solo in assenza di metodi alternativi validati e devono rispettare i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

Requisiti di fabbricazione, identità e specifiche del microrganismo

La parte B disciplina in modo molto dettagliato l’identità del richiedente e del fabbricante, la tassonomia e filogenesi del microrganismo, il deposito in una collezione riconosciuta, la specifica dell’MPCA fabbricato, il profilo analitico di almeno cinque lotti rappresentativi, il contenuto di sostanza attiva, additivi, contaminanti e impurezze rilevanti, nonché i processi di fabbricazione, il controllo qualità, la scheda di sicurezza REACH e le procedure di distruzione o decontaminazione.

Valutazione delle proprietà biologiche e della resistenza antimicrobica

Sono richieste informazioni su origine, presenza, storia d’impiego, ecologia e ciclo di vita, meccanismo d’azione, gamma di ospiti, requisiti di crescita, infettività, relazione con patogeni noti, stabilità genetica, potenziale riacquisto di virulenza nei virus fitopatogeni non virulenti e, soprattutto per i batteri, presenza di geni di resistenza antimicrobica trasferibili. I dati devono consentire una valutazione del rischio di resistenza antimicrobica.

Metaboliti potenzialmente pericolosi e residui

Il regolamento richiede l’identificazione dei metaboliti potenzialmente pericolosi prodotti dal microrganismo, la stima dell’esposizione dei consumatori e, se necessario, la produzione di un pacchetto di dati sui residui. Per i metaboliti pericolosi devono essere stabiliti valori tossicologici di riferimento e, quando non sia dimostrato l’assenza di rischio, studi specifici sui residui, inclusi almeno studi di decadimento con misurazioni post-raccolto e prove su un prodotto fitosanitario rappresentativo.

Esposizione ambientale e studi ecotossicologici

La parte B richiede la stima della densità ambientale prevista del microrganismo in suolo e acqua, la valutazione qualitativa o sperimentale dell’esposizione, e l’analisi del destino dei metaboliti potenzialmente pericolosi nei vari comparti ambientali. Gli studi ecotossicologici riguardano vertebrati terrestri, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio, organismi del suolo e piante terrestri non bersaglio, con possibilità di deroghe basate sulla forza probante dei dati o sull’assenza di esposizione.

Regime transitorio e date di applicazione

L’articolo 2 consente, per talune procedure avviate prima del 21 maggio 2023, di presentare i dati secondo la versione precedente della parte B del regolamento (UE) n. 283/2013; la scelta è scritta e irrevocabile per la procedura interessata. L’articolo 3 prevede regole analoghe per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi, con facoltà di optare per la nuova disciplina dal 21 novembre 2022. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 21 novembre 2022.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanasalute animaletutela dell'ambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.