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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1444

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1444 della Commissione del 31 agosto 2022 relativo alla non approvazione del sapone nero E470a come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la non approvazione del sapone nero E470a come sostanza di base nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La Commissione conclude che non risultano soddisfatte le condizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche a causa di criticità legate alla sicurezza e alla carenza di dati sufficienti per la valutazione del rischio. Il provvedimento è direttamente applicabile negli Stati membri e non impedisce la presentazione di una nuova domanda in futuro.

Non approvazione del sapone nero E470a come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza "sapone nero E470a" quale candidata alla qualifica di sostanza di base per l’impiego nei prodotti fitosanitari. Riguarda l’intera Unione europea e vincola gli Stati membri in modo direttamente applicabile. Non introduce un divieto generale di uso della sostanza in altri contesti, ma incide unicamente sulla sua approvazione come sostanza di base ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009; resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Non approvazione del sapone nero E470a come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1444 della Commissione conclude la procedura avviata per l’approvazione del sapone nero E470a come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, disponendone la non approvazione. La decisione si fonda sulle valutazioni scientifiche disponibili e sull’assenza di elementi sufficienti a dimostrare la sicurezza della sostanza per gli usi proposti nei prodotti fitosanitari.

Contesto normativo e istruttoria

La base giuridica richiamata è l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’approvazione delle sostanze di base. La domanda originaria è stata presentata il 7 febbraio 2020 dall’Institut Technique de l’Agriculture Biologique e successivamente aggiornata nel settembre 2020 e nel febbraio 2021 con gli elementi richiesti dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

Valutazioni scientifiche considerate

La Commissione ha preso in considerazione due valutazioni pertinenti effettuate nell’ambito di altri atti dell’Unione: la valutazione del gruppo ANS dell’EFSA sugli additivi alimentari e le conclusioni EFSA sulla revisione inter pares. Su richiesta della Commissione, l’EFSA ha inoltre trasmesso il 12 agosto 2021 una relazione tecnica specifica sul sapone nero E470a.

Principali criticità emerse

Dalla relazione tecnica emerge che, pur non essendo presente una classificazione armonizzata nell’inventario ECHA, il principale pericolo della sostanza è legato a proprietà irritanti/corrosive. L’EFSA ha inoltre rilevato che il richiedente non aveva fornito prove sufficienti che la sostanza oggetto della domanda fosse commercializzata in prodotti conformi alle specifiche dell’additivo alimentare E470a.

Per effetto della carenza di dati, non è stato possibile completare:

  • la valutazione dei rischi non alimentari per operatori, lavoratori, astanti e residenti;
  • la valutazione quantitativa dei rischi per i consumatori attraverso l’assunzione alimentare e l’acqua potabile.

Esito procedurale e decisione finale

La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame il 30 marzo 2022 e il progetto di regolamento il 18 maggio 2022. Dopo aver esaminato le osservazioni del richiedente, ha concluso che i motivi di preoccupazione relativi alla sicurezza per la salute umana non erano stati superati. Ne consegue la decisione formale di non approvare il sapone nero E470a come sostanza di base.

Effetti del regolamento

L’articolo 1 contiene l’unica statuizione sostanziale: il sapone nero E470a non è approvato come sostanza di base. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Possibilità di riavvio della procedura

Il provvedimento specifica che la non approvazione non preclude una futura nuova istanza di approvazione, purché presentata secondo le modalità dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Esito della procedura di approvazione

La Commissione, sulla base delle valutazioni EFSA e della propria relazione di esame, stabilisce che le condizioni previste dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono soddisfatte per il sapone nero E470a e ne dispone la non approvazione come sostanza di base (articolo 1).

Motivi della non approvazione

Dalle valutazioni disponibili emerge che il principale pericolo associato alla sostanza riguarda proprietà irritanti/corrosive. Inoltre, il richiedente non ha dimostrato che la sostanza sia immessa sul mercato in prodotti conformi alle specifiche dell’additivo alimentare E470a; per carenza di dati non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per operatori, lavoratori, astanti, residenti e consumatori.

Iter istruttorio e consultazione

La Commissione ha ricevuto la domanda iniziale il 7 febbraio 2020 e successivi aggiornamenti nel settembre 2020 e nel febbraio 2021. Ha poi richiesto assistenza scientifica all’EFSA, ricevuto la relazione tecnica del 12 agosto 2021 e trasmesso al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto di regolamento nel marzo e maggio 2022. Il richiedente è stato sentito e le sue osservazioni sono state esaminate.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non impedisce la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del sapone nero E470a come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentarevalutazione del rischioagricoltura

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