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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21628/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PM impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, aveva annullato gli arresti domiciliari disposti dal GIP nei confronti di Siclari per il delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Il ricorso lamentava che il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato la "corale convergenza" delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (tra cui Liuzzo, De Carlo, Latella), non avendo riconosciuto alle loro dichiarazioni valore di reciproco riscontro; avrebbe inoltre dato un'interpretazione errata delle intercettazioni e dei fatti relativi all'affare "Lavilla" (contestazione secondo la quale Siclari avrebbe agevolato o tratto vantaggio dalla azione delle cosche), trascurando la perdurante vicinanza di Siclari alle cosche e la sua attuale attività imprenditoriale nello stesso contesto. Si deduceva, in sostanza, che il Tribunale avesse compiuto una diversa e indebita rivalutazione dei fatti invece che una motivazione logica e completa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dal PM consistessero in una diversa valutazione dei fatti e degli elementi probatori già esaminati dal Tribunale del riesame, invece che in una vera e propria violazione di legge o in una motivazione manifestamente illogica. La Corte ha richiamato i limiti della sindacabilità in sede di legittimità delle decisioni del riesame in materia di misure cautelari personali: la revisione è ammessa solo per vizi di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per una alternativa ricostruzione del quadro probatorio. In particolare la Corte ha condiviso che il Tribunale aveva analiticamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori (ritenute generiche o prive di valore autonomo), aveva dato una plausibile lettura delle intercettazioni e aveva ritenuto l'affare "Lavilla" più compatibile con un quadro di estorsione subita che con un apporto causale del Siclari alla forza operativa delle consorterie. Ha inoltre ritenuto che la risalenza temporale di vari elementi indebolisse la prognosi di pericolosità, giustificando l'annullamento della misura. Di conseguenza il provvedimento del Tribunale che aveva annullato gli arresti domiciliari è rimasto integerrimo.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 137/2020

    Richiama la trasmissione della requisitoria scritta della Procura generale; utilizzato come riferimento procedurale per la produzione della memoria della Procura.

  • Codice di procedura penale

    Deve essere interpretato alla luce della modifica normativa e della giurisprudenza costituzionale: non impone una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno, occorre valutazione prognostica e prova del contributo causale alla capacità operativa della consorteria.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha modificato la disciplina dell'art. 275 c.p.p.; la Corte richiama la necessità di interpretare la norma conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Ha dichiarato illegittima l'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione all'associazione mafiosa e motiva l'esigenza di non ritenere automatica l'adeguatezza della misura detentiva per il concorso esterno.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro provvedimenti del riesame in materia di misure cautelari la sindacabilità è limitata: è necessario dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è possibile ottenere la riforma semplicemente proponendo una diversa lettura dei fatti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione critica sulla loro specificità e indipendenza: la mera "convergenza" formale non vale automaticamente come riscontro oggettivo se le affermazioni risultano generiche, de relato o non riscontrate.
  • Per la configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa è essenziale dimostrare un apporto causale che abbia inciso sulla conservazione o sul rafforzamento della capacità operativa della consorteria; contatti, frequentazioni o rapporti economici da soli possono non essere sufficienti.
  • La risalenza temporale degli elementi probatori può essere decisiva nella valutazione delle esigenze cautelari: fatti antichi, se non collegati a comportamenti recenti che ne attestino la persistenza, indeboliscono la prognosi di pericolosità.
  • Controversie di natura civile o commerciale (ad es. vicende di compravendita, caparre, contenziosi d'appalto) non sono automaticamente penalmente rilevanti; occorre valutare se e come si inseriscono in un disegno di agevolazione mafiosa.
  • Nelle valutazioni prognostiche per le misure cautelari deve essere considerata l'attuale condotta di vita dell'indagato e la persistenza di interessi comuni con il sodalizio mafioso; l'esercizio continuo di un'attività imprenditoriale nello stesso contesto può essere elemento considerato ma non prova automatica di pericolosità.

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