Cassazione Penale, Sentenza n. 42903/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per contestata appartenenza a Cosa Nostra (art. 416-bis c.p.) e per estorsione aggravata: si deduce nullità per mancata autonoma valutazione degli indizi (art. 125, art. 292 c.2 c.p.p.), insufficienza dei gravi indizi in ordine ai reati contestati (violazione art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p.), contestazione dell'identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni, interpretazione alternativa delle conversazioni (sostenendo si tratti di un credito legittimo), e carenza delle esigenze cautelari attuali e concrete che giustifichino la custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta la richiesta di produzione tardiva della trascrizione integrale delle intercettazioni. Riafferma i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (impossibilità di riesaminare i fatti e rivalutare la prova salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione). Conferma che la motivazione del Tribunale del riesame è congrua e non manifestamente illogica: dalle intercettazioni e da precedenti condanne emergeva un ruolo operativo e di "uomo di fiducia" del ricorrente nell'ambito della famiglia mafiosa, nonché elementi indiziari circa l'estorsione; la contestazione sull'identificazione è generica e l'onere di provare elementi contrari gravava sul ricorrente; valida la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; copia del provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto
La Corte accetta che i comportamenti conformi al piano associativo e la pluralità di condotte, nonché la qualità operativa dell'attività, costituiscono elementi indiziari rilevanti ai fini della appartenenza a Cosa Nostra; la partecipazione anche a singoli episodi può essere indizio se la condotta rivela un ruolo nelle dinamiche operative.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferimento normativo collegato all'aggravamento per reati commessi in contesto mafioso; utilizzato per la contestazione dell'estorsione aggravata.
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ritiene che dal contenuto delle intercettazioni emergano indizi di natura estorsiva, non mera pretesa di credito.
art. 628 cod. pen.
Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti rilevanti per la qualificazione del fatto estorsivo contestato.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la Cassazione può sindacare in termini di legittimità solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, senza rivedere i fatti.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari; la Corte ricorda che, pur essendo valutabile la sussistenza di esigenze cautelari, per i reati di cui all'art. 275 comma 3 opera una presunzione relativa che prevale sulla norma generale.
art. 275 cod. proc. pen.
Per i reati indicati (tra cui quelli di tipo mafioso) opera una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere; detta presunzione può essere superata solo dimostrando la cessazione stabile dei legami con l'organizzazione.
art. 275 cod. proc. pen.
L'onere di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari (con controllo elettronico) non si applica quando la custodia in carcere è disposta per reati soggetti alla presunzione di cui al comma 3.
art. 292 cod. proc. pen.
comma 1, lett. c) e riferimento al comma 2
Introduce l'obbligo per il giudice della cautela di fornire una autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la Corte osserva però che la tecnica della 'copia-incolla' dalla richiesta del PM non è di per sé viziata se l'ordinanza indica valutazioni autonome e il giudice esercita un vaglio critico (es. parziale accoglimento o diniego).
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura di nullità per mancanza di autonoma valutazione; la Corte ritiene tale censura infondata in presenza di adeguata motivazione del giudice della cautela.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità alle violazioni delle norme indicate e alla manifesta illogicità della motivazione; censure che si risolvono in diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e le sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; la Corte ordina tale trasmissione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro ordinanze cautelari la prospettazione di una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente: il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni costituiscono fonte indiziaria rilevante: l'identificazione del parlante può essere fondata su molteplici elementi (contenuto delle conversazioni, riconoscimento voci, intestazioni delle schede), e chi contesta l'identificazione deve allegare elementi oggettivi contrari.
- Per i reati di tipo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.): questa presunzione può essere superata solo con prove che dimostrino la stabile rottura dei legami con l'organizzazione.
- La richiesta di produzione di nuovi documenti o trascrizioni deve essere proposta tempestivamente: documenti offerti tardivamente in udienza possono essere respinti per intempestività.
- L'obbligo di 'autonoma valutazione' da parte del giudice cautelare non richiede formule fisse; è soddisfatto se il giudice esplicita le ragioni della decisione e non si limita ad adesione pura alla richiesta del PM, anche quando riporta fatti tratti dagli atti d'indagine.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare, il difensore deve proporre censure specifiche (es. errori logici nella motivazione, mancanza di elementi essenziali) e allegare prove concrete a sostegno, non semplici ricostruzioni alternative dei fatti.
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