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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 819 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Fondo di previdenza complementare - personale di istituto bancario - qualificazione tributaria - reddito da lavoro dipendente - è tale - tassazione separata - risoluzione del rapporto - liquidazione a saldo e stralcio - base imponibile - contribuzione volontaria - detraibilità - non ammessa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il trattamento fiscale applicato alle somme ricevute, sostenendo che la liquidazione forfettaria derivante dal fondo di previdenza complementare non dovesse essere qualificata integralmente come reddito di lavoro dipendente e che dalla base imponibile dovessero essere dedotti i contributi versati volontariamente al fondo.

La decisione

La decisione ha stabilito che le somme liquidate al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se corrisposte a saldo e stralcio da un fondo di previdenza complementare istituito per i dipendenti bancari, costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione separata. La base imponibile comprende l'intero importo liquidato: possono essere esclusi soltanto i contributi previdenziali o assistenziali versati in adempimento di obblighi di legge, non i contributi volontari. La pretesa del contribuente è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • Disciplina tributaria del reddito di lavoro dipendente

    Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e derivanti da forme di previdenza complementare collegate al rapporto lavorativo sono fiscalmente riconducibili al reddito di lavoro dipendente.

  • Disciplina della tassazione separata

    La liquidazione effettuata in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro è assoggettata a tassazione separata, in ragione della natura e del momento di percezione dell'emolumento.

  • Regole sulla determinazione della base imponibile

    Dalla base imponibile sono esclusi soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati in conformità alla legge; tale esclusione non si estende alla contribuzione volontaria destinata al fondo.

Massime di principio

  • Le somme ricevute da un fondo di previdenza complementare istituito o collegato al rapporto di lavoro possono essere qualificate come reddito di lavoro dipendente, anche quando siano liquidate in forma forfettaria o a saldo e stralcio al momento della cessazione del rapporto.
  • La tassazione separata può applicarsi agli emolumenti percepiti in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, senza che la modalità transattiva o forfettaria della liquidazione ne modifichi automaticamente la natura fiscale.
  • Per determinare la base imponibile occorre distinguere tra contributi obbligatori per legge, potenzialmente esclusi, e contributi volontari del lavoratore, che restano invece computabili salvo una specifica disposizione fiscale applicabile.
  • La qualificazione fiscale dipende principalmente dall'origine e dal collegamento della prestazione con il rapporto di lavoro, non dalla denominazione attribuita al fondo, alla liquidazione o all'accordo transattivo.

Testo integrale

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