Sentenza n. 691/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Civile – Ufficio Lavoro, n. 120/2025, pubblicata il 28.01.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell’erogazione economica di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” dell’importo di € 2000,00 in favore di ZUELI ELENA”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. nonché per la fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Civile – Ufficio Lavoro, n. 120/2025, relativa all’accredito di € 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 18 aprile 2025, con cui era stato accertato il diritto a beneficiare dell’erogazione di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero all’accredito complessivo di € 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente. Deduceva l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Chiedeva inoltre, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la propria competenza funzionale sull’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la regolarità della notificazione e del deposito del ricorso, il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha rilevato che il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione e lo ha ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza n. 120/2025 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’adempimento e senza riconoscimento di compenso, trattandosi di un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente iniqua la sua imposizione e richiamando l’esigenza di un uso prudente dell’istituto, anche in considerazione dell’impiego di risorse pubbliche. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
È richiamato con riguardo alla ritualità del ricorso di ottemperanza e ai relativi presupposti processuali.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la sua applicazione richiede tuttavia una valutazione di equità e non è automatica.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali applicabile al rito camerale, ritenuto rispettato dal Collegio.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione ... non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione rende procedibile l’azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 26 c.p.a.
Costituisce il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
È richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per la condanna alle spese della parte soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del contenuto del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o comunque diverse da quelle necessarie a dare attuazione alla statuizione giudiziale.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per l’amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari; in caso di inerzia il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l’adempimento sostitutivo.
- Prima dell’avvio dell’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve decorrere inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione richiede una valutazione concreta di equità e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, anche considerando l’incidenza dell’astreinte sulle risorse pubbliche.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta necessariamente un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.
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