Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34814/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

LIUZZO impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen.: il Tribunale aveva applicato la nuova disciplina di cui all'art. 4-bis introdotta dal d.l. 1° ottobre 2022, n. 162 conv. legge n. 199/2022, ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio ora previsto per i condannati per reati ostativi di prima fascia non collaboranti. Il ricorrente denunciava violazione di legge e mancato adeguamento ai principi affermati dalla sentenza rescindente, contestando che il Tribunale non avesse valutato le produzioni difensive né attivato i poteri istruttori a lui spettanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto applicabile la nuova normativa (per il principio tempus regit actum) ma ha censurato il Tribunale per avere, pur dichiarando l'applicabilità della novella, omesso di valutarne concreta applicazione: non ha esaminato la documentazione prodotta dal detenuto, non ha attivato i poteri istruttori previsti né quelli indicati dalla sentenza rescindente e non ha dato adeguata motivazione sul rigetto, violando così la normativa e i principi giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 1° ottobre 2022, n. 162, convertito in legge n. 199 del 2022

    d.l. 1° ottobre 2022, n. 162, convertito in legge n. 199 del 2022

    Ha modificato l'art. 4-bis trasformando la presunzione di ostativita' da assoluta a relativa per i reati di prima fascia, consentendo in concreto la concessione di benefici anche ai non collaboranti a condizione che siano prodotti elementi stringenti e cumulativi e che il Tribunale svolga specifica attività istruttoria.

  • Art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (nuova formulazione)

    art. 4-bis I. n. 354 del 1975

    Nella nuova formulazione impone al richiedente l'onere di allegare elementi specifici e ulteriori rispetto alla condotta carceraria e stabilisce gli obblighi istruttori del Tribunale (raccolta informazioni, accertamenti patrimoniali, richieste di pareri, acquisizione notizie dalla Direzione dell'istituto, verifica di collegamenti con la criminalità organizzata) e la necessità di valutazione cumulativa degli indici.

  • Art. 30-ter ord. pen.

    Disciplina la concessione del permesso premio; l'istanza va valutata alla luce delle esigenze di cui all'art. 4-bis quando il richiedente è condannato per reati ostativi.

  • Principio tempus regit actum

    Le modifiche di natura processuale si applicano ai procedimenti in corso in mancanza di disposizioni transitorie contrarie; la Corte lo utilizza per ritenere applicabile la novella ai procedimenti pendenti.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez.1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone)

    Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203

    Ha affermato che le modifiche introdotte dall'art. 4-bis sono applicabili ai procedimenti pendenti e ha precisato l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di utilizzare i poteri istruttori e motivare compiutamente la decisione.

Massime di principio

  • Le modifiche all'art. 4-bis sono applicabili ai procedimenti in corso (principio tempus regit actum) salvo diversa disciplina transitoria.
  • Per i condannati per reati ostativi di prima fascia non collaboranti la presunzione di pericolosità è relativa: il beneficio può essere concesso se il detenuto produce elementi specifici, stringenti e cumulativi che escludano collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata.
  • L'onere probatorio grava sul richiedente, ma il Tribunale non può limitarsi a dichiarare l'inadempimento: deve esaminare le prove prodotte, attivare i poteri istruttori previsti dalla legge e dalla giurisprudenza e motivare puntualmente l'accoglimento o il rigetto.
  • Il mancato esercizio dei poteri istruttori o la mancata valutazione delle produzioni difensive determina, in genere, l'annullamento con rinvio della decisione.
  • In pratica difensiva: allegare documentazione specifica e dettagliata (adempimenti civili, elementi che dimostrino assenza di collegamenti, iniziative a favore delle vittime, informazioni patrimoniali e ambientali) e sollecitare l'attivazione degli accertamenti istruttori previsti; per il giudice: provvedere a indagini, acquisire pareri e informazioni e motivare la decisione in modo analitico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.