Cassazione Civile, Ordinanza n. 15379/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da quattro soggetti per il rimborso, da parte di due condebitori, di somme versate o da versarsi all'Agenzia delle Entrate in relazione a imposte di registro, ipotecaria e catastale, interessi e sanzioni, conseguenti alla mancata registrazione di una sentenza di usucapione che aveva visto vittoriosi i due odierni ricorrenti. I due opponenti sostenevano di essere ignari della situazione fiscale e deducevano, inoltre, che il manufatto esistente sul terreno usucapito era privo di valore perché costruito senza concessione edilizia. Il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle somme richieste; la Corte d'appello confermava. In cassazione, tuttavia, i ricorrenti non articolavano specifici motivi di ricorso, limitandosi ad affermare in modo generico di proporre ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3, senza indicare quali affermazioni della sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme di diritto invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specifici e individuati motivi di impugnazione. Ha ribadito che il giudizio di cassazione è a critica vincolata e richiede, a pena di inammissibilità, la precisa enunciazione dei motivi, con indicazione delle norme violate e delle parti della decisione censurate. Poiché il ricorso si limitava a un richiamo assertivo all'art. 360, n. 3, c.p.c., senza sviluppo argomentativo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, ritenendone i presupposti, anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge deve essere specificamente dedotto e non può essere richiamato in modo generico e assertivo.
Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara e specifica dei motivi, con indicazione delle censure rivolte alla sentenza impugnata; la mancanza determina inammissibilità.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Ricorrono i presupposti per la condanna alle somme previste per lite temeraria e per la somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1-bis
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere tassativi, specifici e riconducibili alle categorie dell'art. 360 c.p.c.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non indica le norme asseritamente violate e le affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con esse.
- Non è sufficiente un richiamo meramente formale alla norma processuale invocata; il ricorso deve consentire alla Corte il controllo della specifica censura e il confronto tra la decisione impugnata e la regola di diritto applicabile.
- La mancanza di motivi specifici determina l'inammissibilità del ricorso e la soccombenza sulle spese, con possibile applicazione delle condanne ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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