Cassazione Penale, Sentenza n. 8389/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Natale ha articolato tre motivi: (1) violazione delle norme procedurali per la mancata trasmissione integrale dei file video favorevoli (art.309 c.5 e diritti di difesa), con conseguente compromissione del contraddittorio; (2) mancata riconducibilità a loro carico dello stupefacente e delle armi trovate il 25/10/2023 (materiale murato nell'intercapedine, assenza di attrezzi e dubbio sul fine di spaccio); (3) eccessiva misura cautelare non proporzionata rispetto alla possibilità di applicare arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Padulo ha prospettato quattro motivi: (1) omissione nella trasmissione del supporto video integrale e violazione dell'obbligo del PM; (2) travisamento della prova in relazione alla tempistica del servizio di osservazione; (3) assenza di gravità indiziaria rispetto al materiale rinvenuto il 25/10/2023; (4) difetto di valutazione della proporzionalità della custodia cautelare rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto ai video, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il pubblico ministero può trasmettere una annotazione riassuntiva sugli elementi sopravvenuti e che non sempre è necessaria la trasmissione del supporto informatico integrale; inoltre ha precisato che grava sulla difesa l'onere di specificare quale contenuto favorevole sarebbe emerso dalla mancata trasmissione e che i ricorrenti non hanno assolto tale onere. Sui profili di gravità indiziaria e riconducibilità dello stupefacente e delle armi, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato identità del confezionamento, comunanza del luogo, sistema di videosorveglianza presso l'abitazione di Padulo e altri elementi indizianti. Sulla proporzionalità della misura cautelare, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché il Tribunale aveva motivato in modo adeguato la prognosi negativa (elevato quantitativo di stupefacente, munizionamento, precedenti a carico degli indagati) e la necessità della custodia in carcere. Sono condannati i ricorrenti al pagamento delle spese e gli atti sono trasmessi alla cancelleria.
Norme richiamate
art.309 cod.procedura penale (commi 5 e 10)
Obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice del riesame elementi sopravvenuti favorevoli; tuttavia la trasmissione può avvenire anche in forma riassuntiva mediante annotazione di servizio e non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura se la difesa non dimostra la rilevanza oggettiva degli atti non trasmessi
art.273 cod.procedura penale
Criteri per valutare la gravità indiziaria; la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame sul punto, non riemettere una nuova valutazione di merito
art.274 cod.procedura penale (lett. c))
Esigenze cautelari: la misura è giustificata dalla concreta pericolosità e dalla professionalità dell'attività delittuosa; utilizzata per motivare la custodia in carcere
art.192, comma 2 cod.procedura penale
Richiamo ai criteri di formazione della prova e valutazione delle emergenze investigative in rapporto all'art.273; utilizzato per legittimare il quadro indiziario complessivo
art.606 cod.procedura penale
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (es.: vizio di motivazione, violazione di norme); la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità delle censure sulla gravità indiziaria e sulla valutazione di merito
art.125, 189, 234, 291 cod.proc.pen. (citati dalle difese)
Richiamati dalle difese nella prospettazione di vizi procedurali e probatori; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da inficiare la decisione del giudice del riesame
art.24 e art.111 Costituzione
Richiamati dalle difese in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie alla luce della trasmissione dell'annotazione e dell'onere difensivo di specificazione
Massime di principio
- La trasmissione di elementi "sopravvenuti" da parte del pubblico ministero al giudice del riesame può avvenire anche tramite annotazione riassuntiva; non ogni omissione nella consegna del supporto integrale comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare
- Spetta alla difesa l'onere di indicare specificamente quale contenuto favorevole emergerebbe dagli atti non trasmessi; censure generiche o apodittiche sono inammissibili
- In cassazione sulle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica di violazioni di legge o di illogicità manifesta della motivazione: non è consentita una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie
- Per la riconducibilità di cose sequestrate (stupefacente, armi) al dominio degli indagati il giudice può fondare il giudizio su elementi indiziari concatenati (identità di confezionamento, comunanza del luogo, sistemi di controllo/ videosorveglianza), purché adeguatamente motivati
- La scelta della misura cautelare (custodia in carcere vs misure meno afflittive) richiede una prognosi motivata sulla pericolosità e sull'attitudine dell'indagato a rispettare misure alternative; la presenza di rilevanti quantitativi, armi e precedenti può giustificare la misura più grave
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