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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07389/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che aveva sostenuto di aver soddisfatto la banca per evitare l’espropriazione di beni dati in pegno a garanzia del debito del fratello, per un importo complessivo di 125.671,35 euro. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione sostenendo che chi aveva pagato non poteva agire nei suoi confronti perché non lo aveva previamente avvisato dell’intenzione di soddisfare il debito, privandolo così della possibilità di opporre alla banca eccezioni sul rapporto principale, in particolare relative a tasso di interesse e capitalizzazione trimestrale. L’opposizione, estesa anche alla banca, è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 c.p.c., 2871, 1937 e 1952 c.c., contestando la ritenuta genericità del motivo di appello e sostenendo che la garanzia fosse in realtà una fideiussione, o comunque che l’art. 1952 c.c. dovesse applicarsi analogicamente anche al terzo datore di pegno; 2) violazione degli artt. 1952 e 2871 c.c., sostenendo che lettere del garante lo qualificavano espressamente come fideiussore e che ciò doveva valere come espressione di volontà negoziale; 3) violazione degli artt. 2871 e 1952 c.c. con riferimento alla questione dell’usurarietà degli interessi, censurando la dichiarazione di genericità del motivo di appello; 4) violazione degli artt. 2871 e 1952 c.c. per avere la corte di merito ritenuto che i versamenti effettuati non fossero adempimenti come esecutore testamentario ma un mutuo/prestito, contestando la valutazione delle prove documentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l’accertamento circa la volontà di prestare fideiussione è questione di fatto riservata al giudice di merito; le lettere richiamate dal ricorrente, contenenti l’espressione "fideiussore", non erano sufficienti a dimostrare la stipulazione di una fideiussione in senso tecnico, né a superare la ricostruzione secondo cui il garante aveva prestato soltanto un pegno su titoli propri. Ha quindi confermato che l’art. 1952 c.c., dettato per la fideiussione, non è applicabile al pegno se non per espressa previsione delle parti, e non in via analogica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché colpiva solo una delle rationes decidendi poste dalla corte territoriale e, comunque, tendeva a rivalutare allegazioni e deduzioni già ritenute insufficienti dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità in presenza di motivazione adeguata. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, in favore di ciascun controricorrente; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per censurare la declaratoria di genericità dei motivi di appello; la Corte conferma che il motivo di impugnazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2871 c.c.

    Norma richiamata in relazione al pegno prestato da terzo; la Corte conferma che, in assenza di diversa pattuizione, non consente l’estensione automatica delle regole proprie della fideiussione.

  • art. 1937 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’esistenza di una fideiussione; la Corte lo utilizza nel contesto della qualificazione della garanzia, ribadendo che la fideiussione richiede una manifestazione di volontà chiara.

  • art. 1952 c.c.

    La Corte afferma che la norma, dettata per la fideiussione, non si applica al terzo datore di pegno se non per espressa previsione delle parti; non è ammessa l’applicazione analogica tra garanzia personale e garanzia reale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La qualificazione di una garanzia come fideiussione o come pegno è questione distinta: l’interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, mentre in cassazione è censurabile solo la corretta qualificazione giuridica del rapporto risultante dai fatti accertati.
  • La fideiussione non può essere desunta in modo implicito o dal solo uso di espressioni descrittive in lettere successive, quando l’atto costitutivo della garanzia non manifesti in modo chiaro la volontà di obbligarsi personalmente.
  • L’art. 1952 c.c. è norma propria della fideiussione e non è estensibile al terzo datore di pegno, salvo espressa volontà delle parti; non è consentita una applicazione analogica tra garanzia personale e garanzia reale.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; se ne contesta solo una, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o delle risultanze documentali, quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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