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Sentenza

Sentenza n. 13359/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) Decreto Ministeriale n.83 del 10/10/08, recante linee guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); B) Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); C) Determinazione di cui alla Nota prot.n. -OMISSIS-(doc.1), dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alle classi collaterali: i) -OMISSIS-dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione; ii) -OMISSIS- dell’Istituto Tecnico Tecnologico Meccanica Meccatronica ed Energia - articolazione meccanica e meccatronica; iii) -OMISSIS-dell’Istituto Tecnico Tecnologico Costruzione Ambiente e Territorio Opzione Tecnologie del legno nelle Costruzioni; iv) -OMISSIS- dell’Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Grafica e Comunicazione, attivate per il corrente anno scolastico 2025/2026; D) Nota prot.n. -OMISSIS-(doc.2), avente ad oggetto “Legge n. 79/2025 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026 - richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale” laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente; E) Nota prot. -OMISSIS- dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale - Ufficio IV, concernente Nota prot. -OMISSIS-. Richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale a.s. 25/26. Ulteriori precisazioni; F) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202513789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per quattro classi collaterali attivate nell'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti generali e le note presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato il decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, il d.m. 29 novembre 2007, n. 267, il diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania relativo al riconoscimento della parità scolastica per quattro classi collaterali e le note amministrative connesse. In sede cautelare il TAR aveva rilevato, prima facie, la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il conseguente pregiudizio per un'adeguata istruttoria in contraddittorio, ravvisando altresì un pregiudizio grave e irreparabile per la continuità didattica e il regolare svolgimento dell'anno scolastico. Dopo la sospensione cautelare, le classi hanno concluso l'anno scolastico 2025/2026 in regime di parità e gli studenti hanno sostenuto gli esami di Stato. La parte ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché gli effetti del provvedimento impugnato si erano esauriti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, una volta esauriti gli effetti del diniego con la conclusione dell'anno scolastico e degli esami di Stato, e a fronte della dichiarazione della ricorrente di non trarre più alcuna utilità dalla pronuncia di annullamento, fosse venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio della disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso, escludendo la possibilità di decidere il merito in assenza di interesse alla pronuncia. Sono stati mantenuti fermi gli effetti degli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti in buona fede durante il giudizio, in applicazione del principio secondo cui l'alternanza degli esiti processuali non può pregiudicare gli studenti che abbiano sostenuto gli esami sulla base di una pronuncia amministrativa non definitiva. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile nel procedimento definito con la sentenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi era stata ritenuta, in sede cautelare, potenzialmente lesiva del contraddittorio procedimentale e dell'adeguatezza dell'istruttoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, qualora prima della decisione di merito il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento e non residui alcuna utilità concreta derivante dalla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere il merito dell'impugnazione quando, anteriormente alla decisione, sia venuto meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia.
  • Gli eventuali titoli di studio conseguiti in buona fede dagli studenti durante la pendenza del giudizio, sulla base degli effetti di una pronuncia amministrativa non definitiva, non possono essere pregiudicati dall'alternanza degli esiti delle fasi processuali.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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