Ordinanza n. 374/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto di diniego del rinnovo del porto di fucile per uso caccia – n.-OMISSIS- e notificato il 31.05.2018 con il quale il Questore della provincia di Reggio Calabria ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del porto di fucile per uso caccia adottato dal Questore della provincia di Reggio Calabria
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui il Questore aveva respinto l'istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia. Nel corso del giudizio, definito da una precedente sentenza, il difensore del ricorrente ha presentato un'istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86 c.p.a. L'ordinanza non esamina il merito del diniego né il contenuto dell'errore materiale, ma rileva che l'istanza non era stata previamente notificata al Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR ha ordinato al ricorrente di notificare l'istanza di correzione dell'errore materiale al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare, entro l'ulteriore termine perentorio di 5 giorni, la prova dell'avvenuta notificazione secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla domanda di annullamento del diniego, né sull'istanza di correzione nel merito.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di correzione dell'errore materiale; il TAR, rilevata la mancata previa notificazione dell'istanza alla controparte, ordina il perfezionamento del contraddittorio mediante notificazione e successivo deposito della prova.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 86 c.p.a., l'istanza deve essere previamente notificata alle altre parti; in mancanza, il giudice può ordinare alla parte istante di provvedere alla notificazione entro un termine perentorio e di depositare successivamente la prova dell'adempimento.
- Quando l'esame dell'istanza di correzione dell'errore materiale richiede il previo perfezionamento del contraddittorio, il giudice può disporre specifici incombenti e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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