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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19640/2020 del 21/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle entrate (atto del 13 novembre 2019) con l'assenso della controparte; ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. le spese di lite sono compensate. Non è stata pronunciata una decisione sul merito della controversia.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso/ detrazione IVA relativo al terzo trimestre 2007: l'Agenzia aveva ritenuto che la contribuente, essendo non residente, non avesse nominato un rappresentante fiscale con atto avente data certa, e perciò non poteva esercitare il diritto alla detrazione. La contribuente aveva proposto ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara; l'Agenzia aveva proposto appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto valida la nomina del rappresentante fiscale anche tramite comunicazione all'ufficio ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972 e che l'incarico potesse ritenersi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.P.R. n. 441/1997. L'Agenzia ha poi proposto ricorso per cassazione ma ha successivamente rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 17

    Richiama l'istituto del rappresentante fiscale per soggetti non residenti ai fini IVA; la CTR ha interpretato che la nomina può essere efficacemente perfezionata anche tramite comunicazione all'ufficio.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 35

    La CTR ha ritenuto che la comunicazione all'ufficio prevista dall'art. 35 (es. dichiarazione di inizio attività) possa valere come mezzo per esercitare il diritto al rimborso/detrazione da parte dei non residenti nominando il rappresentante fiscale.

  • d.P.R. n. 441/1997, art. 1, comma 4

    Secondo la CTR l'incarico al rappresentante fiscale può considerarsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA, ai sensi di tale disposizione.

  • cod. proc. civ., artt. 390 e 391

    La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, con assenso della controparte, determina l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite, come disposto da queste norme procedurali.

Massime di principio

  • Per i soggetti non residenti che chiedono rimborsi o detrazioni IVA è fondamentale dimostrare la nomina del rappresentante fiscale: oltre alla lettera formale, può essere rilevante la comunicazione all'ufficio o la richiesta di partita IVA se la normativa lo prevede.
  • La mancanza di una formale 'lettera di conferimento' non è automaticamente decisiva se risulta da altri atti amministrativi, con data certa, che la nomina sia avvenuta (es. richiesta di partita IVA, comunicazioni all'ufficio).
  • Se l'Amministrazione rinuncia al gravame (es. ricorso per cassazione), il procedimento si estingue e generalmente le spese sono compensate; ciò non comporta un accertamento sul merito della questione.
  • In controversie simili è opportuno produrre documentazione datata e ufficiale (domande, comunicazioni, attribuzione partita IVA) che colleghi esplicitamente la nomina del rappresentante fiscale all'esercizio dei diritti fiscali per evitare contestazioni formali dell'Amministrazione.
  • La soluzione pratica in giudizio può dipendere tanto dall'interpretazione delle modalità di nomina previste dalla normativa quanto dalle prove documentali offerte: pertanto occorre cura nella forma e nella conservazione degli atti rilevanti.

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