Cassazione Penale, Sentenza n. 17865/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sua responsabilità penale in relazione alla ritenuta legittimità del provvedimento amministrativo di allontanamento (espulsione) e alla proporzionalità di tale provvedimento, sostenendo che il provvedimento amministrativo fosse illegittimo e che ciò inciderebbe sulla validità della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione corretta, coerente e adeguata, integrata con quella del giudice di primo grado, e che le censure della difesa fossero generiche. La Cassazione ha ricordato il proprio limite di sindacato (art. 606, lett. e) c.p.p.): non può sovrapporre una propria valutazione di merito a quella dei giudici di merito ma deve verificare la correttezza della motivazione e l'esame degli elementi. Ha inoltre chiarito che il controllo del giudice penale sull'atto amministrativo è limitato a verificare l'esistenza dell'atto e l'assenza di vizi che ne determinino l'inesistenza, non a sindacare i vizi che ne determinerebbero l'invalidità. Richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in merito alla motivazione degli atti di pubblica sicurezza, la Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20, comma 14, D.Lvo
Riferimento alla fattispecie di reato per la quale è stata pronunciata la condanna; la Cassazione non ha riformato la valutazione di merito sul punto.
art. 20, comma 5, D.Lvo 30/2007
Usato come criterio di riferimento dalla Corte territoriale per valutare la legittimità e le motivazioni dell'atto amministrativo; la Corte penale verifica che i motivi di pubblica sicurezza siano adeguatamente esposti nell'atto e che non sussistano vizi che ne determinino l'inesistenza.
art. 606, lett. e), c.p.p.
Limita il sindacato di Cassazione alla verifica della motivazione: la Corte verifica se i giudici di merito hanno esaminato gli elementi, interpretato correttamente le prove e dato risposta esaustiva alle deduzioni delle parti; non è ammessa una rivalutazione dei fatti.
art. 616, c.p.p.
Fondamento per la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte di giustizia UE, causa C-718/19 (22/06/2021)
Richiamata per confermare che il provvedimento amministrativo di pubblica sicurezza deve indicare adeguatamente i motivi che lo fondano; la Corte d'appello ha ritenuto che nel caso concreto i motivi fossero sufficientemente indicati.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai criteri per valutare i profili di colpa ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 616 c.p.p.; supporta la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito per una rivalutazione dei fatti: il suo controllo è limitato alla correttezza della motivazione e all'esame degli elementi ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.
- Quando in un procedimento penale viene contestata la legittimità di un provvedimento amministrativo (es. espulsione/allontanamento), il sindacato del giudice penale è limitato a verificare l'esistenza dell'atto e l'assenza di vizi che ne determinino l'inesistenza; non compete al giudice penale entrare nel merito degli eventuali vizi di invalidità dell'atto.
- Censure generiche sulla legittimità o sulla proporzionalità di un provvedimento amministrativo sono in genere insufficienti in Cassazione: il ricorrente deve indicare in modo specifico quali profili di diritto o di motivazione sarebbero stati omessi o mal applicati dai giudici di merito.
- Richiami a giurisprudenza sovranazionale (es. Corte di giustizia UE) possono supportare la valutazione della adeguatezza della motivazione dell'atto amministrativo, ma non autorizzano la Corte penale a sindacare il merito dell'atto amministrativo stesso.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o formulato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto, quando si impugna in Cassazione, è prudente valutare attentamente la fondatezza giuridica e la precisione delle censure.
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