Sentenza n. 284/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 183/23 emessa e pubblicata il 11.07.2023 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 14.07.2023, non impugnata, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione della sentenza civile n. 183/23 del Tribunale di Udine, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 183/23 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione e non impugnata. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha tuttavia condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese è giustificata dal fatto che l'esecuzione è intervenuta successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La parte dichiara che non vi è più interesse alla decisione di merito; il giudice, verificato che ne sono soddisfatte le ragioni, dichiara cessata la materia del contendere.
La norma consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, rendendo inutile la decisione di merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dichiara cessata la materia del contendere, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese processuali, che può essere posta a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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