Sentenza del 05/09/2023 n. 25778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente, trasferito in (Omissis) e beneficiario della detassazione dalla fonte a partire dal 1/8/2013 in virtù della Convenzione italo-tunisina, chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF operate dall'INPS nel periodo 1/1/2013-31/7/2013 pari a Euro 27.093,55. L'Agenzia ha negato il rimborso ritenendo carente la documentazione prevista dalla Convenzione (in particolare il documento previsto dall'art. 27). Il contribuente ha prodotto certificati di residenza fiscale tunisina, attestazioni di situazione fiscale, quietanze di pagamento delle imposte in Tunisia e documentazione integrativa (modello EP-I/2, attestazione INPS), ma CTP e CTP regionale hanno respinto le sue istanze ritenendo prevalente una presunzione di residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis TUIR e ritenendo mancanti i documenti convenzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (motivi 1, 3, 4 e 5) perché la Corte territoriale non ha valutato i documenti prodotti dal contribuente e ha applicato impropriamente una presunzione legale di residenza in Italia senza confrontare il compendio probatorio. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omesso contraddittorio endoprocedimentale e alla presunta motivazione postuma. La sentenza d'appello è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla CTR Abruzzo per nuovo esame alla luce della Convenzione italo-tunisina e della documentazione prodotta.
Norme richiamate
Convenzione italo-tunisina contro le doppie imposizioni (Convenzione n. 388 del 25/5/1981)
La Corte indica che il diritto al rimborso richiede la valutazione della documentazione prevista dalla Convenzione (certificato di residenza fiscale e documenti che dimostrino la tassazione nel paese contraente). L'assenza di tali documenti può giustificare il diniego ma il giudice deve comunque esaminare i documenti prodotti dal contribuente.
TUIR
La CTR ha applicato una presunzione relativa di residenza in Italia sulla base di questa norma; la Cassazione ha ritenuto la applicazione errata se usata per sopprimere l'analisi del compendio probatorio che può dimostrare la residenza fiscale all'estero.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c.; art. 115 e 116 c.p.c.; art. 348-ter c.p.c. comma 5; art. 378 c.p.c.
Art. 360 usato per i motivi di cassazione; artt.115-116 richiamati in tema di valutazione e ammissione delle prove; art. 348-ter comma 5 citato in relazione alla preclusione per 'doppia conforme' ma la Cassazione ha escluso la preclusione per motivazione meramente apparente; art. 378 relativo al deposito di memoria del ricorrente.
Legge n. 241/1990
art. 10-bis (e riferimento all'art. 3 in relazione a motivazione)
La Corte ricorda che l'obbligo generale di contraddittorio dell'art.10-bis non si applica automaticamente ai procedimenti tributari, per i quali servono disposizioni specifiche.
Statuto del contribuente (L. n. 212/2000)
art. 6 comma 2; art. 12 comma 7
Art.6 comma 2 è una lex imperfecta e non comporta automaticamente sanzioni nullificatrici per l'assenza del contraddittorio; art.12 comma 7 prevede una nullità espressa in casi specifici.
Codice civile
art. 2679 c.c.; art. 2700 c.c.
Richiamate in relazione ai mezzi di prova e alla documentazione idonea a provare valori e fatti (es. documenti ufficiali esteri).
Massime di principio
- In controversie internazionali sulla tassazione e richieste di rimborso ai sensi di una convenzione, il contribuente deve produrre documentazione certificata richiesta dalla Convenzione (certificato di residenza fiscale, attestazioni di imposizione pagata o quietanze, certificati del paese estero) e la documentazione del sostituto che ha operato le ritenute (es. attestazione INPS).
- Il giudice di merito è tenuto a esaminare effettivamente e motivare la valutazione di tutto il compendio probatorio prodotto; l'uso di presunzioni legali (es. art. 2 comma 2-bis TUIR) non può sostituire il confronto con le prove documentali contrapposte.
- Se l'amministrazione nega un rimborso per mancata produzione di un documento previsto da una Convenzione, ciò costituisce un motivo in iure che il giudice può rilevare e valutare; tuttavia il giudice deve prima valutare i documenti effettivamente prodotti dall'interessato prima di applicare un diniego basato su carenza documentale.
- Per tributi non armonizzati (es. IRPEF) non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo che una disposizione specifica lo imponga; la violazione di norme generali sul procedimento amministrativo non è automaticamente sanzionata con la nullità degli atti tributari.
- Se la Corte d'appello omette di valutare fatti decisivi e documenti prodotti, la Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame; pertanto in fase giudiziale va insistito sul preciso richiamo e produzione dei documenti rilevanti e sulla concreta dimostrazione degli elementi di fatto relativi alla residenza fiscale.
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