Sentenza del 05/09/2023 n. 369 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Inapplicabilità dell'IVA su OGSE - Società cessionaria legittimata al rimborso delle somme indebitamente versate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso IVA (importo richiesto euro 2.698.640,70 per l'anno 2018) relativa alle fatture emesse dal fornitore di energia elettrica che includevano, oltre alla fornitura, gli oneri generali del sistema elettrico (OGSE). La ricorrente sostiene che gli OGSE hanno natura tributaria e non costituiscono corrispettivo della fornitura; pertanto non devono essere inclusi nella base imponibile IVA e l'IVA addebitata su tali voci è stata indebitamente versata e deve essere rimborsata. L'Amministrazione ha eccepito preliminarmente la mancanza di legittimazione attiva della società cessionaria a chiedere il rimborso direttamente all'Erario (sostendo che solo il cedente sia legittimato) e, nel merito, ha contestato sia la qualificazione degli OGSE sia la prova del quantum richiesto.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della società e ha riconosciuto il diritto al rimborso; l'Ufficio ha impugnato in appello ma il Collegio d'appello ha confermato la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto che: (1) la società cessionaria che acquista nell'esercizio di impresa ha legittimazione a chiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA indebitamente versata (richiamando Cass. n. 24923/2016 e giurisprudenza di legittimità); (2) gli OGSE non costituiscono corrispettivo della fornitura e non rientrano nella base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 DPR 633/1972, essendo oneri imposti dalla legge a carico degli utenti e riscossi dal fornitore per conto dello Stato (rif. art. 39 DL 83/2012 e orientamento della giurisprudenza europea). Il Collegio ha altresì ritenuto che la società avesse prodotto idonea documentazione (fatture, registri contabili, dichiarazioni IVA) per provare il quantum richiesto. Per le oscillazioni giurisprudenziali la sentenza ha disposto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
DPR n. 633/1972, art. 13
L'art.13 definisce la base imponibile IVA; il Collegio ha ritenuto che gli OGSE non rientrino in tale nozione perché non hanno funzione di corrispettivo nel rapporto contrattuale tra fornitore e cliente.
DPR n. 633/1972, art. 17
Citato in relazione alla soggettività passiva: formalmente il soggetto passivo è il cedente/prestatore, ma il cessionario imprenditore può agire per la tutela dei propri diritti tributari.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dalla base imponibile di oneri che non siano corrispettivi; il Collegio si è richiamato a dette disposizioni nella valutazione della natura degli OGSE.
DL n. 83/2012, art. 39 (convertito con L. n. 134/2012)
Indica che gli oneri OGSE sono posti a carico dei clienti finali; usato per argomentare che si tratta di oneri normativamente imposti e riscossi dall'operatore solo come agente di riscossione.
Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24923/2016
Giurisprudenza di legittimità che riconosce la legittimazione del cessionario imprenditore a proporre innanzi al giudice tributario le controversie relative all'IVA addebitata per rivalsa.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, causa richiamata n. 189/15, parere A.G.)
causa n. 189/15 (parere Avv. Gen.)
Richiamata per affermare che il contributo OGSE non può essere qualificato come imposta assimilabile ad accise o IVA e quindi non ha struttura di corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA.
Giurisprudenza tributaria regionale e di merito
es. CTPR Lombardia sent. n. 712/2022; CTR Lombardia sent. n. 1662/2023 e n. 1663/2023
Decisioni richiamate che sostengono l'esclusione degli OGSE dalla base imponibile e sono utilizzate come supporto interpretativo; il Collegio ha seguito orientamenti che escludono gli OGSE dalla base imponibile.
Massime di principio
- Il cessionario/acquirente che agisce nell'esercizio di impresa (non il consumatore finale) ha legittimazione a chiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA indebitamente versata; pertanto l'impresa può promuovere la controversia tributaria contro l'Amministrazione.
- Le voci addebitate in fattura che rappresentano oneri imposti dalla legge e riscossi dal fornitore per conto dello Stato (es. OGSE) possono essere escluse dalla base imponibile IVA se non costituiscono corrispettivo per la prestazione fornita.
- Per ottenere il rimborso l'istante deve documentare in modo analitico il pagamento e l'inclusione delle voci contestate nella base imponibile: fatture, registrazioni contabili e dichiarazioni IVA sono prove determinanti per il quantum richiesto.
- La qualificazione di una voce come 'tributo' o 'onere posto dalla legge' è decisiva: se la somma è normativamente dovuta dal cliente e il fornitore si limita a riscuoterla per versarla allo Stato, quella somma tende a essere esclusa dalla base imponibile IVA.
- La giurisprudenza non è completamente uniforme: prima di procedere è consigliabile valutare il quadro giurisprudenziale più aggiornato, predisporre documentazione completa e considerare il rischio di contrastanti interpretazioni in sede amministrativa o giudiziale.
- In caso di dubbio sulla qualificazione della somma (tributo vs componente tariffaria corrispettiva) è utile verificare la normativa di riferimento che istituisce l'onere e il meccanismo di riscossione (se è previsto un ruolo meramente di esazione da parte del fornitore).
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