Sentenza del 05/09/2023 n. 110 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
DAZI - dazi aggiuntivi importazioni dagli Stati Uniti - esonero beni esportati prima del 22/6/2018 - ammissione temporanea dei beni - irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa all'applicazione del dazio supplementare del 25% introdotto dal Regolamento (UE) 724/2018 (ed esecuzioni) sulle importazioni di beni originari o esportati dagli Stati Uniti. L'Ufficio doganale ha richiesto il pagamento del dazio sostenendo che la decisione di introdurre definitivamente l'imbarcazione nel territorio dell'Unione sarebbe maturata dopo il 22/6/2018, rendendo inapplicabile l'esenzione prevista dall'art. 4, par. 2 del Reg. 724/2018. Il ricorrente ha invece dimostrato che l'imbarcazione era stata esportata dagli Stati Uniti in data 4/4/2018, antecedente all'entrata in vigore della disciplina del dazio supplementare, e ha contestato la pretesa impositiva nonostante le successive vicende di ammissione temporanea, uscite e rientri in UE.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che il dato dell'esportazione dagli Stati Uniti in data 4/4/2018 sia sufficiente a escludere l'applicazione del dazio supplementare del 25% ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) 724/2018. Le successive operazioni di ammissione temporanea, riesportazione e nuovo ingresso sono state considerate fatti neutri e non idonei a far decorrere ex novo la data di esportazione rilevante ai fini dell'imposizione. Di conseguenza è stato annullato l'atto impugnato (invito a pagamento) e la parte resistente è stata condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.877,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie del 15%
Norme richiamate
Regolamento (UE) 724/2018, art. 4, par. 2
Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.
La Corte interpreta la norma nel senso che la data effettiva di esportazione dagli Stati Uniti è idonea a determinare l'applicabilità dell'esenzione; se l'esportazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della misura, il dazio supplementare non si applica, indipendentemente da vicende successive riguardanti ammissione temporanea o rientri.
Regolamento (UE) 952/2013, art. 250 (ammissione temporanea)
La disciplina dell'ammissione temporanea non prevale né altera la rilevanza della data di esportazione dagli Stati Uniti ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 4, par. 2 del Reg. 724/2018; le operazioni in regime di ammissione temporanea sono 'fatti neutri' rispetto all'accertamento della data di esportazione.
Massime di principio
- La data di esportazione dagli Stati Uniti è il criterio decisivo per stabilire l'applicabilità dell'esenzione dal dazio supplementare; se l'esportazione è anteriore all'entrata in vigore del dazio, l'esenzione opera anche se l'importazione nella UE avviene successivamente.
- Le operazioni di ammissione temporanea, le riesportazioni e i successivi rientri non mutano la data originaria di esportazione e quindi non possono essere usate dall'amministrazione per 'far nascere' ex novo l'obbligo del dazio supplementare, salvo prova che l'esportazione dagli USA sia avvenuta dopo la data di entrata in vigore della misura.
- L'onere della prova spetta all'importatore che deve essere in grado di documentare l'effettiva data di esportazione (es. documenti di trasporto, dichiarazioni di esportazione, FAL, bolle, attestazioni di uscita dal territorio USA).
- In presenza di dubbi interpretativi rilevanti e non risolvibili con la normativa e la prova documentale, può essere valutata la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma quando la norma è chiara (come l'art. 4, par. 2), il giudice nazionale può decidere senza rimessione.
- Gli operatori che utilizzano regimi di ammissione temporanea dovrebbero curare tempestivamente proroghe/autorità e conservare accurata documentazione delle uscite e rientri per evitare contestazioni amministrative; tuttavia tali vicende non cancellano una precedente esportazione dagli USA ai fini di una esenzione già acquisita.
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