Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/09/2023 n. 2271 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

IMU - prima casa - esenzione - società - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'avviso di accertamento IMU per gli anni 2012-2015, deducendo: nullità dell'atto per assenza di titolarità di alcuni immobili; illegittimità delle aliquote applicate per il 2014 e 2015 (sosteneva che, non potendo le società avere 'abitazione principale', dovessero applicarsi le aliquote previste per 'altri immobili' pari allo 0,76%); illegittimità delle sanzioni per presunta incertezza normativa. In primo grado il Comune dimostrò la titolarità degli immobili in capo alla società e l'adeguatezza delle delibere comunali; in appello la società riproponeva l'eccezione che la disciplina sull'esenzione/aliquota per abitazione principale non è applicabile alle società e chiedeva l'applicazione dell'aliquota 'altri immobili'.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione delle disposizioni di legge e delle delibere comunali relativamente alle aliquote 2014-2015; ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le esenzioni/agevolazioni per la 'prima casa' non possono essere estese alle società, nemmeno quando l'immobile sia adibito ad abitazione principale di un socio. Perciò l'interpretazione della società — secondo cui, non potendo esistere abitazione principale per le società, dovrebbe automaticamente applicarsi l'aliquota 'altri immobili' — è priva di fondamento, specie con immobili classificati in categoria catastale A. L'appello è stato dunque respinto e la società condannata alle spese; nulla sulle spese in favore del Comune per la mancata costituzione.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. Unite 23682/2019

    Principio secondo cui le agevolazioni/esoneri tributari (come la 'prima casa') sono norme di favore interpretate restrittivamente e non possono essere estese alle società; non è ammessa applicazione analogica.

  • Cass. 18554/2022

    Conferma l'orientamento che esclude l'applicazione dell'agevolazione 'prima casa' alle persone giuridiche anche se l'immobile è adibito ad abitazione del socio.

  • Cass. Sez. 5 n. 22279/2011

    Richiamata come giurisprudenza di principio sul carattere eccezionale delle norme di favore in materia tributaria e sull'esclusione dell'analogia per tali norme.

  • Art. 14 disposizioni sulla legge in generale

    Stabilisce il divieto di estendere per analogia norme che introducono eccezioni: pertanto le agevolazioni (norme di favore) devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali e le esenzioni (es. esenzione/agevolazione 'prima casa') devono essere interpretate restrittivamente e non si estendono per analogia a soggetti non espressamente inclusi, come le società.
  • Un immobile di proprietà societaria non può beneficiare della qualifica di 'abitazione principale' per la società; ne consegue l'impossibilità di applicare alle società le agevolazioni riservate alle persone fisiche.
  • Per la determinazione dell'aliquota IMU si applicano le disposizioni e le delibere comunali in combinato con la normativa: se l'immobile è in categoria catastale A e di proprietà societaria, si applicano le aliquote previste per quella categoria salvo esenzioni espressamente previste per le società (che però di norma non sussistono).
  • Se si contesta l'aliquota IMU, è necessario dimostrare l'incompatibilità dell'atto con la norma o con la delibera comunale; semplici argomentazioni interpretative contrarie alla giurisprudenza consolidata difficilmente riescono a prevalere.
  • L'incertezza normativa a giustificazione delle sanzioni è difficilmente accolta quando la normativa e la giurisprudenza offrono un quadro interpretativo chiaro; le sanzioni possono essere disattese solo se provata la manifesta incertezza o ambiguità della norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.