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Sentenza

Sentenza del 05/09/2023 n. 5083 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro - Decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme - Assenza di apposizione della la clausola di provvisoria esecutorietà - Irrilevanza ai fini del pagamento dell'imposta - E' sufficiente l'astratta esecutività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnò l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro relativo al decreto ingiuntivo che ordinava la restituzione di €75.000, censurando la non esecutività del decreto e contestando la qualificazione e la tassazione del riconoscimento di debito (chiedendo tassazione fissa o, in subordine, aliquota 1%). L'Ufficio aveva liquidato imposta proporzionale sul valore contestato e applicato aliquota al 3% sul riconoscimento di debito oltre sanzioni per omessa registrazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che ai fini dell'imposta di registro rileva l'astratta esecutività del decreto ingiuntivo (ossia la possibilità di renderlo esecutivo con azioni esecutive individuali) e non l'apposizione formale della formula esecutiva o la richiesta della copia esecutiva. Pertanto il decreto ingiuntivo che condanna al pagamento di somme è soggetto a registro sulla sorte (qui €75.000 più interessi) e l'Ufficio ha legittimamente liquidato l'imposta; sul punto della ricognizione di debito la Corte ha recepito l'orientamento che la ricognizione è atto dichiarativo soggetto a imposta proporzionale con aliquota dell'1% (non 3%). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Stabilisce che sono soggetti a imposta di registro gli atti dell'Autorità Giudiziaria in materie civili (compresi decreti ingiuntivi), anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in caso di sentenza passata in giudicato; la Corte interpreta questo disposto come principio di obbligo di registrazione basato sull'esecutività astratta dell'atto.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa parte I, art. 8 comma 1 lett. B)

    Individua come imponibili i 'decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme'; la Corte interpreta 'esecutivi' nel senso di 'astrattamente eseguibili' (id est idonei a dar luogo a esecuzione forzata), non richiedendo l'effettiva apposizione della formula esecutiva.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa parte I, art. 3 (aliquota per atti dichiarativi)

    Applicabile alla ricognizione di debito, considerata atto dichiarativo; pertanto la ricognizione di debito è assoggettata a imposta proporzionale con aliquota dell'1%.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa parte II, art. 4 (scritture private non autenticate)

    Richiamato nelle contestazioni del contribuente come possibile alternativa per tassazione fissa, ma la Corte conferma che la ricognizione di debito rientra tra gli atti a contenuto patrimoniale da tassare in proporzione (art.3 parte I).

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. n. 11663/2001; Cass. n. 3379/2020; Cass. n. 24107/2014; Ordinanza Cass. n. 4327/2021

    Punti di riferimento che confermano: (i) l'imposta grava sull'esecutività astratta del decreto ingiuntivo; (ii) la ricognizione di debito ha natura dichiarativa e sconta aliquota proporzionale 1%; (iii) l'imposta è dovuta anche se l'atto è impugnato, salvo conguaglio o rimborso in caso di decisione definitiva che escluda il diritto.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo è soggetto a imposta di registro se è 'esecutivo' nel senso che è astrattamente eseguibile (idoneo ad avviare esecuzione forzata), indipendentemente dall'apposizione formale della formula esecutiva o dalla richiesta della copia esecutiva.
  • La tassazione si applica sulla 'sorte' o valore indicato nel decreto (importo della condanna) e non sulla concreta esecuzione compiuta.
  • Se l'atto soggetto a registrazione è impugnato, l'imposta rimane dovuta salvo che una sentenza definitiva successiva disponga conguaglio o rimborso; pertanto la pendenza dell'opposizione non impedisce l'assoggettamento al tributo.
  • La ricognizione di debito ha natura dichiarativa e, per prassi giurisprudenziale consolidata, è assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1% (non a misura fissa né al 3%).
  • In caso di mancata registrazione del titolo o di omissioni formali l'Ufficio può applicare sanzioni e maggiorazioni; se in seguito il titolo viene annullato con sentenza passata in giudicato è possibile il rimborso/conguaglio delle somme versate.
  • Per valutare l'obbligo impositivo non rileva la mera volontà dell'istante di procedere all'esecuzione: si considera la manifestazione di capacità contributiva rappresentata dall'esistenza del titolo esecutivo astratto.

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