Tribunale, Ordinanza T-459/21
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 11 February 2022. — Calrose Rice v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Sunwhite – Earlier national figurative mark Sunwhite – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-459/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge come manifestamente infondato il ricorso di Calrose Rice contro la decisione della Commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato l’opposizione del titolare del marchio tedesco precedente "Sunwhite". La Corte ritiene che la Commissione di ricorso abbia motivato adeguatamente sia l’identità dei prodotti sia la somiglianza dei segni, e che non vi fosse errore nell’applicazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001. In assenza di censure specifiche sulla comparazione dei prodotti e sulla valutazione complessiva, il rischio di confusione è confermato. Il ricorso è quindi respinto e le spese sono poste a carico della ricorrente.
Opposizione a marchio UE: confermata la sussistenza di un rischio di confusione tra il segno figurativo "Sunwhite" richiesto e il precedente marchio nazionale tedesco "Sunwhite", con rigetto del ricorso come manifestamente infondato.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso di EUIPO avesse errato nel ritenere identici i prodotti in classe 30, nel motivare adeguatamente la somiglianza visiva dei segni e, in definitiva, nel concludere per l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, in un’opposizione fondata sull’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, la Commissione di ricorso può legittimamente fondarsi sulle conclusioni della divisione di opposizione sulla identità dei prodotti quando il ricorrente non le contesta con argomenti specifici; inoltre, una motivazione che individui gli elementi comuni e le differenze rilevanti dei segni, inclusi colore e simbolo TM, è sufficiente ai sensi dell’articolo 94(1). Poiché i prodotti erano identici e i segni risultavano visivamente molto simili, foneticamente identici e concettualmente neutri o identici, il rischio di confusione è correttamente accertato.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 296 TFUE
Opposizione al marchio UE figurativo "Sunwhite"
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta Commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione tra un marchio UE figurativo richiesto e un precedente marchio nazionale tedesco figurativo. Il Tribunale decide con ordinanza ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto.
Fatti e procedimento amministrativo
Calrose Rice aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti della classe 30, in particolare varie tipologie di riso. Ricegrowers Ltd aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001, basandosi su un precedente marchio figurativo tedesco "Sunwhite", registrato per "rice; rice snacks". La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per rischio di confusione; la Commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione di Calrose Rice e confermato l’esistenza del rischio di confusione per tutti i prodotti contestati.
Domande sollevate nel ricorso
Il ricorrente lamentava, in sostanza:
- la violazione dell’articolo 94(1), prima frase, e dell’articolo 95(1) del regolamento 2017/1001, per mancata comparazione dei prodotti e insufficiente motivazione;
- la violazione dell’articolo 8(1)(b) dello stesso regolamento, per erronea valutazione del rischio di confusione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
- l’articolo 46 del medesimo regolamento, sull’opposizione;
- gli articoli 66-71, sul ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso;
- l’articolo 94(1), sulla motivazione delle decisioni di EUIPO;
- l’articolo 95(1), sull’esame d’ufficio dei fatti da parte di EUIPO;
- gli articoli 126 e 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale;
- l’articolo 296 TFUE, quale parametro generale di motivazione.
Valutazione della motivazione e della comparazione dei prodotti
Sul primo motivo, il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso poteva fare proprio l’impianto motivazionale della divisione di opposizione, il quale diventava parte del contesto motivazionale della decisione impugnata. Inoltre, il ricorrente non aveva formulato nel ricorso amministrativo argomenti specifici contro la conclusione di identità dei prodotti; una contestazione generica della decisione di primo grado non bastava a imporre una nuova comparazione dettagliata da parte della Commissione di ricorso.
Quanto alla motivazione sulla somiglianza visiva, il Tribunale ritiene che la Commissione di ricorso avesse spiegato in modo sufficiente perché i segni fossero altamente simili: coincidevano nel termine "sunwhite", scritto con lo stesso carattere, e nel medesimo elemento figurativo evocante un sole stilizzato; le differenze riguardavano il fatto che il marchio richiesto era a colori, mentre il precedente era in bianco e nero, e la presenza del simbolo "TM", non percepibile come elemento distintivo per la sua funzione meramente informativa e per le dimensioni ridotte.
Applicazione dell’articolo 8(1)(b): rischio di confusione
Il Tribunale ricorda i criteri consolidati per il rischio di confusione: valutazione globale, interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, e riferimento alla percezione del pubblico pertinente. Nel caso concreto, il pubblico pertinente era quello tedesco, trattandosi di un marchio anteriore tedesco, e i prodotti erano beni alimentari di uso quotidiano, destinati al consumatore medio con livello di attenzione ordinario.
La Commissione di ricorso aveva correttamente rilevato che i prodotti erano identici, che i segni erano foneticamente identici, concettualmente neutrali o identici, e visivamente altamente simili. Il Tribunale sottolinea che il ricorrente non aveva contestato in modo efficace la valutazione fonetica e concettuale, né aveva dimostrato che il colore o il simbolo "TM" fossero idonei a neutralizzare la forte somiglianza complessiva. In un contesto di identità dei prodotti e forte somiglianza dei segni, il rischio di confusione era quindi correttamente accertato.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto e lo respinge integralmente. Condanna Calrose Rice a sopportare le spese del procedimento. Quanto alle spese del procedimento amministrativo dinanzi a EUIPO, il Tribunale osserva che esse restano regolate dalla decisione impugnata, che aveva già posto tali spese a carico della ricorrente.
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