Corte di giustizia, Ordinanza C-611/21
Order of the Vice-President of the Court of 11 February 2022. — Lajos Bese v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Article 170a(1) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – No request that the appeal be allowed to proceed – Appeal inadmissible. — Case C-611/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte ha dichiarato irricevibile l’impugnazione proposta da Lajos Bese contro un’ordinanza del Tribunale in materia di marchio UE. Il ricorso rientrava nell’articolo 58a dello Statuto, ma non era accompagnato dalla richiesta di ammissione del ricorso prevista dal regolamento di procedura. Per tale sola ragione, la Corte ha respinto l’impugnazione senza esaminare la questione della rappresentanza e ha posto le spese a carico del ricorrente.
Inammissibilità di un ricorso per cassazione in materia di marchio UE per mancata allegazione della richiesta di ammissione del ricorso a norma dell’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
La questione giuridica
Se un ricorso per impugnazione rientrante nell’ambito dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia debba essere dichiarato irricevibile quando non è accompagnato dalla richiesta di ammissione del ricorso a norma dell’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anche prima di esaminare la validità della rappresentanza del ricorrente.
Principio di diritto
Quando un ricorso per impugnazione rientra nel meccanismo di filtro dell’articolo 58a dello Statuto, esso deve essere corredato dalla richiesta di ammissione prevista dall’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura; in mancanza di tale richiesta, il ricorso è, in ogni caso, irricevibile. La Corte può quindi dichiarare l’inammissibilità senza esaminare altre questioni, come la validità della rappresentanza del ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Inammissibilità dell’impugnazione per mancata richiesta di ammissione
Si tratta di un’ordinanza del Vicepresidente della Corte di giustizia nell’ambito di un’impugnazione proposta avverso un’ordinanza del Tribunale relativa a un procedimento EUIPO in materia di trasferimento e revoca di un marchio UE. La decisione verte esclusivamente sull’ammissibilità formale del ricorso per cassazione.
Fatti e procedimento principale
Mr Lajos Bese ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2021, Bese/EUIPO – Mixtec (rubyred CRANBERRY), con cui il Tribunale aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso di annullamento contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2020, adottata nel procedimento R 2487/2019-2. Il Tribunale aveva rilevato che il sig. Jukka Kivitie, firmatario del ricorso di primo grado, non soddisfaceva le condizioni per rappresentare validamente il ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione.
Questione processuale esaminata dalla Corte
La Corte doveva stabilire se l’impugnazione fosse ricevibile nonostante:
- rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 58a dello Statuto;
- non fosse stata allegata alcuna richiesta di ammissione del ricorso a procedere;
- l’impugnazione menzionasse ancora il sig. Kivitie quale rappresentante del ricorrente.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, base del ricorso in impugnazione;
- l’articolo 58a dello Statuto, che sottopone taluni ricorsi al meccanismo di filtro;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, secondo cui il ricorso deve essere accompagnato da una richiesta che illustri la questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 19 dello Statuto, richiamato ma non esaminato nel merito;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in impugnazione per effetto dell’articolo 184, paragrafo 1, per la regolazione delle spese.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che, per i ricorsi rientranti nell’articolo 58a dello Statuto, la richiesta di ammissione è un requisito necessario e deve accompagnare il ricorso stesso. Tale richiesta deve esporre il punto di diritto rilevante ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione e contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di decidere sull’ammissione.
Nel caso concreto, benché il ricorso sia stato presentato l’ultimo giorno utile e fosse quindi tempestivo, non risultava allegata alcuna richiesta di ammissione. La Corte ne ha tratto la conseguenza che il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile in applicazione della frase finale dell’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La Corte precisa espressamente che ciò avviene "senza pregiudizio" della questione relativa alla validità della rappresentanza del ricorrente ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto.
Decisione e spese
La Corte dichiara l’impugnazione irricevibile. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte e dunque prima che quest’ultima potesse sostenere costi, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Per le impugnazioni soggette al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, l’assenza della richiesta di ammissione del ricorso determina, di per sé, l’irricevibilità dell’impugnazione. Il giudice dell’Unione può quindi chiudere il procedimento per tale sola ragione, senza esaminare eventuali ulteriori questioni preliminari o di merito.
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