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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-736/20

Order of the General Court (Eighth Chamber) of 11 February 2022. — OP v European Commission. — Civil service – Officials – Recruitment – Open Competition EPSO/AST/147/19 – Decision not to include the applicant’s name on the reserve list for the competition – Obligation to state reasons – Equal treatment. — Case T-736/20

Giurisprudenza europea62020TO0736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un candidato escluso dalla lista di riserva del concorso EPSO/AST/147/19. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione, fondata sul punteggio insufficiente rispetto alla soglia, e ha escluso che il ricorrente avesse dimostrato una disparità di trattamento a favore dei candidati già impiegati nelle istituzioni UE. La causa è stata decisa con ordinanza per manifesta infondatezza in diritto, con condanna del ricorrente alle spese.

Concorso EPSO/AST/147/19: legittimità della mancata iscrizione del candidato in lista di riserva e sufficienza della motivazione, con contestazione di disparità di trattamento a favore dei candidati già impiegati nelle istituzioni UE

La questione giuridica

Se la decisione con cui il comitato di selezione ha escluso il candidato dalla lista di riserva sia viziata da difetto di motivazione e da violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, obiettività e buona amministrazione, nonché dell’articolo 27 e dell’articolo 1d, paragrafo 5, dello Statuto, per il presunto favore riservato ai candidati già impiegati presso istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la decisione di non iscrivere un candidato nella lista di riserva di un concorso UE è legittima quando indica in modo chiaro il punteggio conseguito e la soglia richiesta, integrata dal prospetto delle competenze, e quando il ricorrente non fornisce elementi precisi, oggettivi e concordanti idonei a rendere plausibile una discriminazione. In particolare, semplici statistiche sulla presenza di candidati già impiegati nelle istituzioni UE non bastano, senza ulteriori prove concrete, a fondare una presunzione di violazione della parità di trattamento, della trasparenza o dell’obiettività; di conseguenza, non sorge per l’amministrazione un onere di prova contrario né un dovere ulteriore di produzione di dati statistici.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1d, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Concorso EPSO/AST/147/19: mancata iscrizione nella lista di riserva e allegata disparità di trattamento

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato escluso dalla lista di riserva di un concorso generale EPSO per assistenti nel settore della sicurezza. Il Tribunale, decidendo con ordinanza, ha esaminato la legittimità della decisione del 5 febbraio 2020 con cui il comitato di selezione ha negato l’inclusione del nome del ricorrente nella lista di riserva.

Fatti e procedimento amministrativo

Il concorso EPSO/AST/147/19, pubblicato il 24 gennaio 2019, prevedeva una fase di valutazione delle competenze al centro di valutazione, con soglie minime sia per singola competenza sia complessive. Il ricorrente ha ottenuto 40 punti nella fase iniziale del "Talent Screener" ed è stato ammesso alle prove successive, ma al termine dell’"assessment centre" ha totalizzato 88 punti su 170, a fronte di una soglia di 102 punti necessaria per l’inclusione nella lista di riserva.

Successivamente il candidato ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sostenendo che il concorso fosse viziato da una disparità di trattamento a favore dei candidati già in servizio presso istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. Il reclamo è stato respinto dall’autorità che ha confermato la decisione del comitato di selezione.

Oggetto del ricorso e questioni sollevate

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento sia della decisione del 5 febbraio 2020 sia della decisione di rigetto del reclamo. Ha dedotto quattro censure principali:

  • violazione dei principi di uguaglianza di trattamento, trasparenza e obiettività, nonché dell’articolo 1d, paragrafo 5, dello Statuto;
  • violazione del principio di buona amministrazione;
  • difetto di motivazione;
  • violazione dell’articolo 27 dello Statuto, che impone il reclutamento sulla base delle capacità e del rendimento in relazione alle esigenze del servizio.

Il Tribunale ha precisato in via preliminare che, benché l’atto introduttivo richiamasse l’articolo 263 TFUE, la domanda doveva essere ricondotta all’articolo 270 TFUE. Ha inoltre osservato che la domanda contro la decisione di rigetto del reclamo non aveva contenuto autonomo, poiché tale decisione si limitava a confermare quella principale.

Normativa e principi applicati

La decisione richiama in particolare:

  • l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto;
  • l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, in tema di diritto a una buona amministrazione e obbligo di motivazione;
  • l’articolo 27 dello Statuto;
  • l’articolo 1d, paragrafo 5, dello Statuto;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

Sono inoltre richiamati il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui gli atti amministrativi si presumono legittimi e l’onere di fornire elementi probatori sufficienti grava, in linea di principio, su chi contesta la legittimità dell’atto, nonché la giurisprudenza sull’insufficienza delle sole indicazioni statistiche a fondare una presunzione di discriminazione in materia concorsuale.

Ragionamento del Tribunale sul difetto di motivazione

Il Tribunale ha respinto anzitutto la censura relativa alla motivazione. Ha rilevato che la decisione del 5 febbraio 2020 indicava chiaramente la ragione dell’esclusione: il punteggio totale del ricorrente era inferiore alla soglia richiesta per la lista di riserva. In aggiunta, era stato allegato un documento di valutazione delle competenze, che consentiva di comprendere il risultato conseguito nelle varie prove.

Quanto alla decisione di rigetto del reclamo, il Tribunale ha ritenuto che essa spiegasse in modo sufficiente perché l’amministrazione non ravvisasse alcuna violazione della parità di trattamento. Le doglianze del ricorrente, nella parte in cui mettevano in discussione la fondatezza della motivazione, sono state considerate irrilevanti ai fini del vizio formale di motivazione.

Ragionamento del Tribunale sulla parità di trattamento e sulla trasparenza

Nel merito, il ricorrente sosteneva che i candidati già impiegati nelle istituzioni UE fossero stati favoriti, soprattutto nelle prove orali, e indicava una percentuale di candidati vincitori che, secondo le sue verifiche, sarebbero stati "interni".

Il Tribunale ha tuttavia affermato che:

  • la violazione della parità di trattamento sussiste solo quando due categorie di persone in situazione analoga sono trattate diversamente senza giustificazione oggettiva;
  • l’atto amministrativo beneficia di una presunzione di legittimità;
  • il ricorrente deve produrre elementi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti per rendere plausibile la violazione dedotta.

Nel caso concreto, il ricorrente non aveva prodotto elementi concreti relativi al trattamento effettivo dei candidati durante le prove. Le sole indicazioni statistiche sulla composizione della lista di riserva, anche a volerle considerare, non bastavano a dimostrare che il comitato di selezione avesse applicato un criterio discriminatorio o agito in modo non imparziale. Anche l’affermazione secondo cui il sistema concorsuale non sarebbe stato sufficientemente protetto da manipolazioni è stata giudicata troppo generica e priva di prova specifica.

Ragionamento del Tribunale sulla buona amministrazione e sull’articolo 27 dello Statuto

La censura fondata sulla buona amministrazione è stata respinta in via conseguenziale. Poiché il ricorrente non aveva prima fornito elementi idonei a rendere plausibile la violazione della parità di trattamento, non si poteva esigere dalla Commissione la produzione di dati statistici o ulteriori spiegazioni per smentire sospetti non adeguatamente fondati.

Analogamente, la doglianza relativa all’articolo 27 dello Statuto è stata rigettata perché dipendeva dalla stessa premessa, ossia l’asserito favoritismo verso candidati già in servizio, premessa che non era stata dimostrata.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto e lo ha integralmente respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi pratici per il contenzioso concorsuale UE

La pronuncia conferma che, nei ricorsi contro l’esito di concorsi EPSO, chi allega una discriminazione o una violazione della trasparenza non può limitarsi a deduzioni statistiche o a sospetti generici. È necessario offrire elementi concreti che facciano presumere una differenza di trattamento; solo allora può emergere un onere di chiarimento più incisivo per l’amministrazione. Inoltre, la motivazione è considerata sufficiente quando consente al candidato di comprendere il punteggio ottenuto, la soglia applicata e le ragioni dell’esclusione dalla lista di riserva.

Come è indicizzato

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