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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18585/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce l'illegittima applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), sostenendo che non in tutti i casi di vendita online sussiste tale aggravante e rilevando, nella specie, l'uso della propria vera identità, l'invio di documento d'identità, numero di telefono e indirizzo di residenza e la presenza di almeno una vendita effettiva iniziale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello di Perugia che ha riconosciuto l'aggravante della minorata difesa per i sette episodi di truffa: i contatti erano avvenuti originariamente e prevalentemente online, non vi erano incontri di persona con le vittime, l'imputato ha adottato condotte volte a tranquillizzare gli acquirenti (invio di foto o documentazione postale contraffatta) e in alcuni casi si è presentato con false generalità o tramite terzi compiacenti; tali elementi hanno creato per le vittime posizione di svantaggio rispetto al venditore. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato seguito dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5 cod. pen. (aggravanti)

    La Corte ha interpretato l'aggravante come riferibile alle circostanze di luogo e alle modalità dei rapporti contrattuali: la distanza e lo svolgimento delle trattative interamente online possono creare una posizione di maggior favore per il venditore, idonea a schermare l'identità, impedire un efficace controllo preventivo del bene e favorire la sottrazione all'adempimento.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020 (trattazione scritta)

    La trattazione del ricorso è avvenuta per iscritto secondo la normativa emergenziale che disciplina la procedura.

  • Cass. Sez. II, sent. n. 19737/2017 (principio applicato)

    Principio richiamato: in caso di truffa attraverso vendite online, la distanza può integrare l'aggravante della minorata difesa perché agevola il venditore nel nascondere identità, impedire verifiche e sottrarsi alle conseguenze.

  • Cass. Sez. II, sent. n. 1085/2020 (Salamone) - limite al riconoscimento dell'aggravante

    Precedente richiamato per distinguere i casi: se il contatto iniziale è online ma poi le trattative si sviluppano con incontri di persona e visione del bene, l'aggravante della minorata difesa può non sussistere; la Corte ha verificato che nel caso esaminato tale sviluppo in presenza non è avvenuto.

  • Cass. Sez. II, sent. n. 2902/2021 (annullamento con rinvio)

    Riferimento procedurale: la sentenza di rinvio aveva chiesto alla Corte territoriale di valutare la sussistenza dell'aggravante alla luce dei fatti concreti.

Massime di principio

  • L'aggravante della minorata difesa può essere riconosciuta quando la truffa si svolge interamente online e la distanza impedisce al compratore di verificare il bene e l'identità del venditore.
  • La semplice iniziale corrispondenza online non è automaticamente sufficiente a escludere l'aggravante: rileva se successivamente si sono svolti incontri in presenza e verifiche concrete del bene.
  • Elementi fattuali aggravanti sono l'uso di false generalità, l'impiego di documentazione contraffatta, la tendenza a rendersi irreperibili e la condotta volta a tranquillizzare per indurre al pagamento.
  • L'età o la vulnerabilità delle vittime può concorrere a giustificare il riconoscimento dell'aggravante quando rende più difficile la verifica e la difesa della parte offesa.
  • In casi analoghi il giudice deve valutare caso per caso: non bastano formule generiche sulla modalità online, occorre accertare concretamente distanza, assenza di contatti in presenza, artifici utilizzati e impossibilità per la vittima di esercitare un controllo efficace.
  • Dal punto di vista difensivo, dimostrare incontri in presenza, consegne effettive o la reale disponibilità del bene e l'uso costante della propria identità può ostare al riconoscimento dell'aggravante.

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