Cassazione Civile, Ordinanza n. 03278/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
Nel giudizio presupposto un istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito derivante da rapporti di conto corrente; all'esito dell'opposizione, il Tribunale di Roma aveva deciso sulle spese e, nella sentenza definitoria, aveva erroneamente richiamato un decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio che in realtà non era ancora stato emesso. Successivamente, dopo la definizione del giudizio, un diverso magistrato del medesimo tribunale ha emesso un decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, quantificandolo in misura molto inferiore a quella richiesta, sulla base dello scaglione di riferimento e del valore della controversia. Il consulente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e carenza di potere/abnormità del provvedimento, sostenendo che, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non aveva più potere di liquidare il compenso del CTU; perciò il decreto era impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost. e non con opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Il ricorrente richiamava inoltre la possibilità di chiedere il compenso tramite decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, una volta definito il giudizio con sentenza e regolato l'onere delle spese, il giudice non ha più potere di provvedere alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio; il decreto emesso dopo l'esaurimento del processo è quindi abnorme, perché adottato in carenza di potere e idoneo a incidere definitivamente su posizioni di diritto soggettivo. Da ciò deriva l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., mentre non è esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Poiché il ricorso è stato proposto nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., la Corte ha cassato senza rinvio il decreto di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese in ragione della singolarità del caso e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
consente il ricorso straordinario per cassazione contro un provvedimento abnorme, emesso in carenza di potere e incidente in via definitiva su diritti soggettivi.
richiamati dal ricorrente per sostenere che, definito il giudizio e regolato l'onere delle spese, il giudice non può più liquidare il compenso del CTU; la Corte fa discendere da ciò la carenza di potere sul punto dopo la sentenza definitiva.
non è il rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione emesso quando il giudizio presupposto è già definito, poiché il provvedimento è abnorme e impugnabile ex art. 111 Cost.
fissa il termine entro cui proporre il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento abnorme.
indicato come rimedio alternativo per il professionista/consulente per ottenere il pagamento dei propri onorari mediante decreto ingiuntivo.
ratione temporis applicabile
consente la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio in ragione della singolarità della vicenda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicabile in considerazione dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudizio presupposto è ormai definito con sentenza che regola le spese, il giudice non ha più potere di liquidare il compenso del consulente tecnico d'ufficio; un decreto emesso successivamente è abnorme e adottato in carenza di potere.
- Contro il decreto di liquidazione emesso dopo l'esaurimento del processo non è esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., se proposto nei termini di legge.
- L'abnormità del provvedimento è configurabile quando l'atto incide in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo ed è emanato fuori dai poteri del giudice.
- L'eventuale impossibilità di utilizzare l'opposizione al decreto di liquidazione non pregiudica il diritto del consulente al compenso, potendo egli attivare il rimedio monitorio previsto per il recupero degli onorari professionali.
- In presenza di una vicenda processuale singolare, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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