Ordinanza n. 18/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento, adottato dalla Provincia di Novara con atto prot. n. 27891 in data 26/09/2025, di diniego delle istanze di autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari sulla SP 299 Dir. “Della Valsesia” prot. nn. 26886, 26887, 26891, 26892, 26894, 26895, 26896, 26897, 26899, 26962, 26963, 26964, 26965, 26967, 26968, 26969, 26970, 26971, presentate dalla ricorrente il 16/09/2025; - di ogni altro atto a esso presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento al silenzio-rigetto serbato sull’istanza di riesame presentata dalla ricorrente in data 22/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle autorizzazioni all'installazione di cartelli pubblicitari su una strada provinciale, nonché silenzio-rigetto sull'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego adottato dalla Provincia di Novara sulle istanze di autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari sulla SP 299 Dir. “Della Valsesia”, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre censurato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di riesame. Nella fase cautelare ha prospettato un pregiudizio economico derivante dal diniego e il rischio che istanze analoghe presentate da operatori concorrenti fossero accolte, con conseguente aggravamento della propria posizione. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, senza pronunciarsi sul merito delle censure contro il diniego e il silenzio-rigetto. Il pregiudizio economico prospettato non era quantificato e risultava comunque suscettibile di integrale riparazione mediante risarcimento, quindi non grave e irreparabile. Il rischio derivante dall'eventuale accoglimento di istanze analoghe di operatori concorrenti è stato ritenuto meramente eventuale e ipotetico, poiché la ricorrente non aveva presentato istanza di accesso agli atti né intrapreso iniziative per verificare l'effettiva esistenza di domande omologhe. Mancava pertanto anche un principio di prova del rischio dedotto. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora, inteso come rischio di un danno grave e irreparabile; in assenza di tale requisito l'istanza deve essere respinta.
art. 23, comma 4, Codice della strada
La disposizione è richiamata con riferimento alle istanze di autorizzazione alla collocazione di cartelli pubblicitari, ma l'ordinanza non ne sviluppa l'interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Il pregiudizio economico derivante da un provvedimento amministrativo non integra, di regola, un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare quando non sia specificamente quantificato e risulti comunque riparabile mediante risarcimento.
- Il rischio cautelare fondato sull'eventuale adozione di futuri provvedimenti favorevoli a operatori concorrenti deve essere concreto e attuale; la sua mera prospettazione ipotetica non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.
- Chi deduce in sede cautelare un rischio derivante da istanze o provvedimenti amministrativi di terzi deve offrire almeno un principio di prova della loro effettiva presentazione o della concreta possibilità del loro accoglimento, anche mediante iniziative conoscitive come l'accesso agli atti.
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