Regolamento (UE) 2020/1415
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1415 della Commissione del 1o ottobre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queijo Terrincho» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Queijo Terrincho". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal Portogallo, ha pubblicato la richiesta di modifica e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione. L’atto produce effetti direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Queijo Terrincho".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Queijo Terrincho" iscritta nel registro delle DOP e IGP dell’Unione. Riguarda la modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012; non introduce un regime generale per altre denominazioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Queijo Terrincho"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1415 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Queijo Terrincho". L’intervento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo l’esame della domanda presentata dal Portogallo.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base di adozione del regolamento di esecuzione. Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, la domanda di modifica del disciplinare della DOP, già registrata in forza del regolamento (CE) n. 1107/96, è stata esaminata dalla Commissione. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Il considerando finale precisa che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’approvazione della modifica del disciplinare.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata per il nome "Queijo Terrincho" (DOP). Il regolamento non modifica direttamente il contenuto del disciplinare nel testo pubblicato, ma ne sancisce l’approvazione a livello unionale.
Entrata in vigore e effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri dalla data di efficacia prevista.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Queijo Terrincho" (DOP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica era non minore, la domanda è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non sono state notificate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1367
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1370
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1371
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1372
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1373
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1374
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →