Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13391/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo tre censure connesse: la mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'omessa statuizione sulla richiesta di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, che assumeva essere stata oggetto di accordo tra le parti, e la concedibilità della sospensione condizionale in considerazione del suo stato di incensuratezza. Nel corso del procedimento di legittimità, tuttavia, il Tribunale ha emesso ordinanza di correzione di errore materiale per omissione e ha concesso i benefici richiesti, determinando il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, a seguito dell'ordinanza del Tribunale che ha corretto l'omissione e riconosciuto all'imputato i benefici richiesti, è venuto meno l'interesse all'impugnazione per causa non imputabile al ricorrente. La Corte ha precisato che tale sopravvenuta carenza di interesse non integra soccombenza e quindi non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né della somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve dare conto anche della disciplina dei benefici eventualmente oggetto dell'accordo; l'omissione può essere rilevante come errore materiale se frutto di mera svista.

  • art. 130 c.p.p.

    L'omissione nella motivazione o nel dispositivo della sentenza di patteggiamento, quando ascrivibile a mera svista e in assenza di cause ostative, può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, l'omessa statuizione sui benefici della sospensione condizionale e della non menzione, quando emerga che si tratti di una mera svista del giudice e non di una decisione consapevole di diniego, integra un errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p., purché non vi siano cause ostative alla concessione.
  • Se, nelle more del giudizio di legittimità, l'autorità che ha emesso la decisione impugnata provvede a correggere l'errore materiale e a riconoscere i benefici richiesti, viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione sul ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, quando dipenda da un fatto non imputabile al ricorrente, comporta l'inammissibilità del ricorso ma non una situazione di soccombenza, con esclusione della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.