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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06671/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (liquidatore)

La controversia

Una banca aveva chiesto l'accertamento della natura privilegiata del proprio credito verso una procedura di concordato preventivo e dell'opponibilità alla massa di un'ipoteca giudiziale iscritta dopo la presentazione della domanda di concordato, ma su beni messi a garanzia da un terzo fideiussore. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione della banca, ritenendo opponibile la garanzia reale alla massa e reputando assorbita la questione della successiva cancellazione dell'ipoteca. Il commissario liquidatore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza e del giudizio di appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società concordante, asseritamente parte necessaria; 2) violazione dell'art. 168 l. fall. per avere la corte d'appello riconosciuto l'opponibilità dell'ipoteca iscritta dopo la domanda di concordato; 3) violazione degli artt. 2878 e 2881 c.c. e omesso esame del fatto decisivo della cancellazione dell'ipoteca con decreto del giudice delegato; 4) omesso esame della cancellazione del gravame a seguito della vendita del compendio in sede concordataria e mancata impugnazione dei provvedimenti di vendita; 5) omesso esame dell'approvazione del conto di gestione del liquidatore, nel quale il credito era indicato come chirografario; 6) omesso esame dell'omologa del concordato, che avrebbe consolidato la natura chirografaria del credito. La Corte di cassazione ha però ritenuto decisiva la questione preliminare della legittimazione ad agire e a resistere: in appello era stata evocata solo l'organo della procedura (commissario liquidatore), mentre la parte titolare del rapporto sostanziale era la società concordante. Poiché in materia di controversie sul passivo del concordato la legittimazione processuale resta in capo all'imprenditore e non vi è litisconsorzio necessario con il liquidatore giudiziale, la sentenza di appello è stata considerata resa nei confronti di un soggetto privo di legittimazione a contraddire nel rapporto dedotto.

La decisione

La Corte ha dichiarato assorbiti i motivi di merito e ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, ritenendo che il giudizio di secondo grado fosse viziato in radice perché introdotto senza la parte sostanziale necessaria, ossia la società concordante, e quindi la decisione fosse inutiliter data nei confronti del solo commissario liquidatore. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di legittimità, escludendo il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

    il credito e l'opponibilità della garanzia erano stati fatti valere con rito sommario di cognizione.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di litisconsorzio necessario.

  • art. 331 c.p.c.

    non applicabile perché mancava un litisconsorzio necessario; l'integrazione del contraddittorio è dovuta solo nelle cause inscindibili o dipendenti.

  • art. 332 c.p.c.

    opera per le cause scindibili, senza necessità di integrazione del contraddittorio verso chi non sia stato appellato.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente.

  • art. 168 l. fall.

    richiamato nel ricorso per sostenere l'inopponibilità alla massa delle ipoteche giudiziali iscritte dopo la domanda di concordato; la Corte non decide sul punto per assorbimento.

  • art. 181 l. fall.

    richiamato per indicare che il concordato era già chiuso all'atto dell'omologa.

  • art. 182 l. fall.

    richiamato nel motivo sulla mancata integrazione del contraddittorio e sulla disciplina della procedura concordataria.

  • art. 160 l. fall.

    richiamato tra le norme sul concordato preventivo che il ricorrente assume violate.

  • art. 161 l. fall.

    richiamato tra le norme sul concordato preventivo che il ricorrente assume violate.

  • art. 171 l. fall.

    richiamato tra le norme sul concordato preventivo che il ricorrente assume violate.

  • art. 176 l. fall.

    richiamato tra le norme sul concordato preventivo che il ricorrente assume violate.

  • art. 177 l. fall.

    richiamato tra le norme sul concordato preventivo che il ricorrente assume violate.

  • art. 180 l. fall.

    richiamato tra le norme sul concordato preventivo che il ricorrente assume violate.

  • art. 184 l. fall.

    richiamato tra le norme sul concordato preventivo che il ricorrente assume violate.

  • art. 2878 c.c.

    richiamato per sostenere l'estinzione dell'ipoteca per cancellazione.

  • art. 2881 c.c.

    richiamato per sostenere la cancellazione del vincolo ipotecario.

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme poste a sostegno del quarto motivo.

  • art. 26 l. fall.

    richiamato in tema di provvedimenti della procedura concordataria e loro impugnazione.

  • art. 107 l. fall.

    richiamato in tema di vendita dei beni nella procedura concordataria.

  • art. 108 l. fall.

    richiamato in tema di vendita e purgazione dei gravami.

  • art. 164 l. fall.

    richiamato nel quarto motivo con riferimento ai provvedimenti della procedura.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'opposizione agli atti esecutivi e alla stabilizzazione degli effetti della vendita.

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'opposizione agli atti esecutivi e alla stabilizzazione degli effetti della vendita.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato o la stabilizzazione degli effetti dei provvedimenti della procedura.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    usato dalla Corte per cassare senza rinvio quando la sentenza è resa inutilmente nei confronti di un soggetto privo di legittimazione a contraddire.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la legittimazione processuale per le controversie relative al passivo e ai rapporti sostanziali resta in capo al debitore-imprenditore, mentre l'organo della procedura ha una legittimazione diversa e limitata alle funzioni distributive e gestorie previste dal piano.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario tra imprenditore in concordato e commissario/liquidatore giudiziale nelle controversie che attengono all'accertamento del credito o dell'opponibilità delle garanzie, salvo che la struttura del rapporto lo imponga in concreto.
  • Se in appello è evocato soltanto un soggetto privo di legittimazione a contraddire nel rapporto sostanziale controverso, la sentenza resa è inutiliter data e la cassazione può avvenire senza rinvio per difetto originario di potestas iudicandi.
  • L'obbligo di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. presuppone una causa inscindibile o dipendente; nelle cause scindibili opera invece il diverso regime dell'art. 332 c.p.c., senza necessità di evocare chi non sia stato appellato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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