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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40181/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un'avvocata, ai sensi dell'art. 28 L. 794/1942 e dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, domandava la condanna del proprio assistito al pagamento del residuo compenso per l'attività svolta in un precedente giudizio avente ad oggetto la rimozione di vedute asseritamente illegittime e il risarcimento dei danni. Il cliente si costituiva contestando soprattutto lo scaglione tariffario applicato e deducendo anche la rinuncia al mandato nel corso del giudizio. Il tribunale rigettava la domanda e l'avvocata ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sul criterio di valore della causa e sulla liquidazione degli onorari, sostenendo che dovesse considerarsi il valore effettivo della controversia e non quello attribuito dal tribunale; con il secondo deduceva violazione delle tariffe professionali, lamentando che il giudice avesse liquidato importi inferiori senza considerare l'intera attività giudiziale e stragiudiziale svolta, i risultati ottenuti e l'autonomia del credito professionale rispetto alla liquidazione delle spese tra le parti del processo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto l'inammissibilità dell'impugnazione, affermando che l'ordinanza resa nel rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 non è appellabile e va quindi impugnata con ricorso straordinario per cassazione anche quando la controversia investa l'an della pretesa dell'avvocato. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice può adeguare il compenso al valore effettivo della controversia quando vi sia manifesta sproporzione rispetto al valore determinato secondo le regole processuali; nella specie la motivazione del tribunale era congrua. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e privo della specifica critica richiesta dall'art. 366 c.p.c., risolvendosi in una contestazione della valutazione di merito e delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 794/1942

    È richiamato quale base del procedimento di liquidazione degli onorari professionali dell'avvocato.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Le controversie sulla liquidazione degli onorari giudiziali dell'avvocato seguono questo rito; l'ordinanza che definisce il procedimento non è appellabile e si impugna con ricorso per cassazione.

  • art. 15 c.p.c.

    È richiamato, in via analogica, per la determinazione del valore nelle azioni relative al rispetto delle limitazioni legali della proprietà, come le vedute, trattandosi di azioni di natura reale.

  • art. 6 D.M. n. 127/2004

    Consente, nei rapporti avvocato-cliente, di avere riguardo al valore effettivo della controversia quando esso sia manifestamente diverso da quello presunto secondo il codice di procedura civile, permettendo l'adeguamento del compenso all'effettiva importanza della prestazione.

  • art. 6 D.M. n. 585/1994

    In sede di liquidazione degli onorari a carico del cliente, consente di considerare il valore effettivo della controversia se manifestamente diverso da quello presunto secondo il codice di procedura civile.

  • art. 2 tariffe professionali

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e perché si risolve in critica alla valutazione di merito.

  • art. 1 tariffe professionali

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza adeguata specificazione della violazione.

  • art. 4 tariffe professionali

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza adeguata specificazione della violazione.

  • art. 5, comma 3, tariffe professionali

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte evidenzia che la censura non è articolata con il necessario grado di specificità.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede un'erronea ricognizione della norma astratta e non una mera contestazione della valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le norme violate e confrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; in mancanza la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di motivazione è consentita solo nei limiti del vizio di motivazione oggi configurabile, non per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra avvocato e cliente sulla liquidazione degli onorari, il giudice può valorizzare il valore effettivo e sostanziale della lite quando esso sia manifestamente diverso dal valore presunto ricavabile dai criteri processuali, adeguando il compenso all'effettiva importanza dell'opera professionale.
  • L'ordinanza che definisce il procedimento di liquidazione degli onorari forensi ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non è appellabile e si impugna con ricorso straordinario per cassazione, anche se la controversia riguarda l'esistenza del credito e non solo il quantum.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente la norma asseritamente violata, indica le affermazioni in diritto della decisione impugnata e ne mostra il contrasto con il precetto normativo; la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione del fatto o della prova è inammissibile.
  • La valutazione delle prove e l'apprezzamento della misura del compenso, quando sorretti da motivazione congrua e non illogica, appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituiti in cassazione da una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Nelle azioni per il rispetto delle limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a luci e vedute, la determinazione del valore della controversia può essere effettuata in via analogica secondo il criterio previsto per le servitù, trattandosi di azioni di natura reale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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