Cassazione Civile, Ordinanza n. 17958/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Una società di assicurazioni aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di premi relativi a più polizze. La società assicurata proponeva opposizione sostenendo di avere legittimamente receduto dai contratti con raccomandata e PEC, e deducendo che le polizze non contenevano l’espressa clausola di non disdettabilità prevista dalla disciplina richiamata in causa. Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello, invece, accoglieva l’impugnazione dell’assicurata e revocava il decreto. La società di assicurazioni proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma dalla pronuncia emerge che tali motivi erano formulati in modo del tutto generico, senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e con mera affermazione di erroneità della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi assolutamente generici e non idonei a individuare la specifica censura alla sentenza impugnata, anche perché non prendevano realmente di mira la motivazione della Corte d’appello. Ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che la Corte territoriale aveva correttamente applicato la disciplina del contratto di assicurazione di durata pluriennale, affermando che, quando sia pattuita una riduzione del premio rispetto alla copertura annuale, il contraente non può esercitare il recesso per i primi cinque anni solo se tale limitazione sia espressamente indicata in polizza; poiché nel caso concreto la limitazione non era indicata, il recesso era stato ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha costituito la base per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 1899 c.c.
Richiamato, nel combinato disposto con la normativa speciale, per affermare che nei contratti di assicurazione pluriennali con premio ridotto il recesso nei primi cinque anni è escluso solo se la limitazione è espressamente pattuita in polizza.
art. 5, comma 4, d.l. 1 febbraio 2007, conv. con modif. in L. 40/2007
Norma che ha modificato la disciplina del recesso nelle assicurazioni pluriennali, rilevante per la soluzione della controversia.
art. 21 L. 23 luglio 2009
Ulteriore modifica legislativa richiamata dalla Corte a sostegno della disciplina applicabile al recesso nei contratti assicurativi pluriennali.
art. 183 cod. ass.
Norma speciale applicata insieme all'art. 1899 c.c. per disciplinare il recesso nei contratti di assicurazione pluriennali.
art. 1175 c.c.
Richiamato in giurisprudenza menzionata dalla Corte come parametro dei doveri di correttezza dell’assicuratore e dell’intermediario.
art. 1337 c.c.
Richiamato in giurisprudenza menzionata dalla Corte come fonte del dovere di informazione chiara e completa nella fase precontrattuale.
art. 1375 c.c.
Richiamato in giurisprudenza menzionata dalla Corte come parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto assicurativo.
art. 1176, comma 2, c.c.
Richiamato in giurisprudenza menzionata dalla Corte per qualificare come negligente la violazione dei doveri informativi dell’assicuratore o dell’intermediario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha fondato l’ordine di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo meramente generico e non consentono di individuare la specifica censura rivolta alla sentenza impugnata, specie se non si confrontano con la motivazione della decisione di merito.
- Nei contratti di assicurazione pluriennali in cui sia pattuita una riduzione del premio rispetto alla copertura annuale, il contraente può essere vincolato all’impossibilità di recesso nei primi cinque anni solo se tale limitazione è espressamente indicata in polizza.
- La disciplina speciale del contratto di assicurazione va letta congiuntamente alla normativa codicistica e alle modifiche legislative succedutesi nel tempo, verificando in concreto se la clausola limitativa del recesso sia stata validamente portata a conoscenza del contraente.
- In materia assicurativa, l’assicuratore e l’intermediario sono gravati da un dovere di informazione chiaro, completo ed esaustivo sul contenuto del contratto e sulla reale utilità delle coperture proposte.
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