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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32866/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la sua istanza di espiare la pena tramite misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare). Ha dedotto quattro motivi: inosservanza dell'art. 47 Ord. pen. per mancata acquisizione/valutazione dell'aggiornamento della relazione di sintesi e per aver trascurato il comportamento carcerario positivo degli ultimi due anni; errata applicazione e interpretazione dell'art. 47 per aver dato peso esclusivo alla gravità del reato e omesso o non aggiornato il valore delle relazioni dell'equipe e dell'indagine socio-familiare; contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto agli aggiornamenti delle relazioni; mancanza di motivazione sulle misure alternative subordinate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, di fatto, valutazioni di merito non idonee a superare il vaglio di ammissibilità: il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato gli elementi attuali (ripetute condotte antigiuridiche recenti, revoca del lavoro all'esterno, reato commesso in detenzione nel 2019, osservazione psicologica che evidenziava tratti di inaffidabilità e la necessitaà di approfondimento della revisione critica) e aveva motivato l'elevato rischio attuale di recidiva e l'insufficiente attendibilità del percorso di risocializzazione. Le censure del ricorrente non hanno indicato specifici vizi di legge o aspetti motivazionali concreti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ma hanno sollecitato rivalutazioni di merito. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario

    Per la concessione delle misure alternative occorre valutare la condotta successiva ai fatti e la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, bensì l'avvio di un processo di revisione critica e segnali di reale reinserimento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di impugnazione in Cassazione: il ricorso deve dedurre specifiche violazioni di legge o vizi della motivazione; non è sufficiente una generica richiesta di revisione del merito o una lettura alternativa degli elementi probatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità: il condannato può essere tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per chiarire che, anche in assenza di elementi che facciano ritenere la proposizione del ricorso in mala fede o per colpa grave, opera l'effetto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.; quindi la declaratoria d'inammissibilità comporta l'onere economico previsto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.31809/2009 e Sez.1, n.31420/2015)

    Costante orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 47 Ord. pen., non è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato ma è sufficiente l'avvio di tale processo; la valutazione è incentrata sui comportamenti attuali e sulla prognosi di reinserimento.

Massime di principio

  • Per ottenere misure alternative alla detenzione è fondamentale documentare comportamenti positivi recenti e fornire elementi concreti che dimostrino l'avvio di una revisione critica della condotta passata; i precedenti rilevano ma non sono decisivi senza riscontri attuali.
  • Le decisioni dei giudici di merito che valutano il rischio di recidiva e l'affidabilità del condannato sono difficilmente rivedibili in Cassazione, che richiede l'indicazione di vizi di diritto o di motivazione specifici e non una mera rivalutazione del merito.
  • In sede di impugnazione occorre indicare con precisione quali documenti, quale parte della motivazione o quali accertamenti il giudice avrebbe omesso o travisato; censure generiche o contrapposizioni di merito rischiano l'inammissibilità.
  • La presenza di osservazioni psicologiche favorevoli o sfavorevoli e di comportamenti sanzionati recentemente ha grande peso nella valutazione del Tribunale di sorveglianza; occorre dunque aggiornare e contestualizzare le relazioni socio-familiari e psicologiche per ribaltare un diniego.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; anche senza colpa grave nella proposizione del ricorso, l'art. 616 cod. proc. pen. può trovare applicazione secondo l'orientamento citato.

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