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Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 292/2024, RG 569/2024, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 15/11/2024 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 18/11/2024 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202500785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Fermo, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e non era stata impugnata. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato l'inadempimento né dedotto ragioni ostative. Ha quindi accolto il ricorso, dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso di ottemperanza contro un'Amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede il beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro alla ricorrente e costituisce il fondamento sostanziale delle somme oggetto dell'obbligo di esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda proposta contro una pubblica amministrazione dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l'assegnazione di somme non è stata eseguita e l'Amministrazione non oppone specifiche ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • L'Amministrazione che non abbia eseguito il giudicato al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, anche se si costituisce soltanto formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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