Circolare numero 228 del 7-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il trasferimento al Ministero del Tesoro dei crediti ceduti all'INPS ai sensi delle norme richiamate, indicando che l'importo trasferito va a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. Sono inoltre forniti i modelli di comunicazione da usare nei casi in cui la cessione non sia confermata dall'amministrazione ceduta, con invito alla ditta a regolarizzare entro 30 giorni tramite bollettino DM20/REG, pena il recupero coattivo. È infine disposto l'aggiornamento del piano dei conti con un nuovo conto dedicato alle anticipazioni per crediti verso amministrazioni pubbliche ceduti per regolarizzazioni contributive previdenziali.
Trasferimento al Tesoro di crediti ceduti all'INPS e gestione dei casi di cessione non confermata
Trasferimento al Tesoro dei crediti ceduti e gestione delle cessioni non confermate
La circolare disciplina una fattispecie specifica di trasferimento al Ministero del Tesoro dei crediti ceduti all'INPS e fornisce, in allegato, i modelli operativi da utilizzare nei casi di mancata conferma della cessione da parte dell'amministrazione ceduta. Viene inoltre aggiornata la contabilità dell'Istituto con l'istituzione di un apposito conto.
Quadro normativo e oggetto del trasferimento
L'operazione è effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 26, del D.L. 536/1987, convertito nella L. 48/1988, nonché dell'art. 3 della L. 426/1991 e dell'art. 4 della L. 412/1991. Il trasferimento riguarda i crediti ceduti a favore dell'Istituto da parte di un ente cedente, notificati all'INPS con atto di cessione. Nel modello di comunicazione il credito ceduto viene indicato con riferimento all'importo complessivo, articolato in quota contributiva e quota per oneri accessori; il trasferimento è espressamente limitato a tale importo totale.
Conferma dell'amministrazione ceduta e riconoscimento del credito
La comunicazione di trasferimento dà atto che, insieme agli atti di cessione, viene trasmessa copia della documentazione, mentre gli originali restano in possesso dell'amministrazione ceduta. È inoltre indicato che quest'ultima ha riconosciuto l'esistenza del credito con apposita nota allegata. In base alle norme richiamate, l'importo trasferito viene portato a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria previste dall'art. 16 della L. 370/1974.
Pagamento delle somme oggetto di cessione
Per quanto concerne il pagamento delle somme oggetto della cessione, la circolare precisa che esso deve essere eseguito dall'amministrazione "ceduta" in favore del Ministero del Tesoro, secondo le istruzioni già impartite dal Ministero con circolare n. 50 del 7/11/1989. La disposizione operativa è richiamata come elemento essenziale per la corretta gestione del flusso finanziario connesso alla cessione.
Casi di mancata conferma della cessione
Gli allegati 2, 3 e 4 disciplinano le ipotesi in cui la cessione non venga confermata dall'amministrazione ceduta. Se la mancata conferma è già intervenuta, la sede INPS invita la ditta a regolarizzare la propria posizione debitoria entro trenta giorni dalla notifica, utilizzando esclusivamente l'unito bollettino DM20/REG. Se, invece, la mancata conferma si verifica o si accerta nel termine legale, viene inviata una comunicazione analoga con copia per conoscenza all'ente ceduto.
Conseguenze del mancato pagamento e prescrizione
La circolare avverte che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la sede attiverà la procedura di recupero coattivo del credito vantato. Le comunicazioni predisposte valgono anche come interruzione dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 2943 del codice civile, con effetto quindi sul decorso della prescrizione del credito contributivo.
Aggiornamento del piano dei conti
Con l'allegato 5 viene disposta una variazione al piano dei conti: è istituito il conto GPA 90/11, destinato alle anticipazioni per crediti verso le amministrazioni pubbliche ceduti dalle istituzioni e dagli enti non aventi fini di lucro per regolarizzazioni contributive di natura previdenziale. Il conto è collegato alle disposizioni dell'art. 3 della L. 426/1991 e dell'art. 4, comma 12, della L. 412/1991, con denominazione abbreviata "ANTICIP.CRED.CEDUTI DA ENTI PER CTR.PREV. - L.426/91".
Punti principali
Trasferimento al Ministero del Tesoro dei crediti ceduti
L'INPS comunica il trasferimento al Ministero del Tesoro dei crediti ceduti a favore dell'Istituto da parte di un ente cedente, sulla base dell'art. 6, comma 26, del D.L. 536/1987 convertito nella L. 48/1988, dell'art. 3 della L. 426/1991 e dell'art. 4 della L. 412/1991. Il trasferimento riguarda il credito ceduto per l'importo complessivo indicato nell'atto, comprensivo di contributi e oneri accessori, e viene disposto nei limiti del credito dell'Istituto verso il cedente.
Effetti contabili e modalità di pagamento
L'importo trasferito al Tesoro viene portato a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria previste dall'art. 16 della L. 370/1974. Il pagamento delle somme oggetto della cessione deve essere effettuato dall'amministrazione "ceduta" in favore del Ministero del Tesoro, secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 50 del 7/11/1989.
Cessione crediti non confermata
Nei modelli allegati viene disciplinata l'ipotesi in cui l'atto di cessione notificato alla ditta non sia stato confermato dall'amministrazione ceduta. In tal caso la ditta viene invitata a regolarizzare la posizione debitoria entro 30 giorni dalla notifica, utilizzando esclusivamente il bollettino DM20/REG; in difetto, la sede avvia il recupero coattivo del credito.
Effetti sulla prescrizione
Le comunicazioni di mancata conferma della cessione valgono come interruzione dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 2943 del codice civile.
Comunicazione all'Ufficio legale e all'ente ceduto
Tra gli allegati sono previsti un modello di comunicazione all'Ufficio legale per informare che la cessione crediti non è stata confermata, e un modello di comunicazione alla ditta con copia all'ente ceduto quando la mancata conferma interviene nei termini legali.
Variazione al piano dei conti
È istituito un nuovo conto GPA 90/11, denominato "Anticipazioni per crediti verso le Amministrazioni pubbliche ceduti dalle Istituzioni e dagli Enti non aventi fini di lucro per regolarizzazioni contributive di natura previdenziale - Art. 3 della legge n. 426/1991 e art. 4, comma 12, della legge n. 412/1991", con denominazione abbreviata "ANTICIP.CRED.CEDUTI DA ENTI PER CTR.PREV. - L.426/91".
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