Circolare numero 230 del 8-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce due questioni principali: da un lato, consente la riammissione in termine per regolarizzare le rate sospese di ricongiunzioni già richieste ai sensi della legge 29/1979, entro 30 giorni e con interessi legali, salvo chi abbia già ottenuto il rimborso; dall’altro, precisa che anche le posizioni regolarizzate o riscattate nell’AGO ai sensi degli articoli 13 della legge 1338/1962 e 51 della legge 153/1969 devono essere unificate nel Fondo speciale telefonici ex legge 58/1992, anche se le domande sono state presentate dopo il 20 febbraio 1992, in base all’interpretazione adottata dal Comitato di vigilanza e alla giurisprudenza della Cassazione. Vengono inoltre indicate le regole operative per le SAP, il ruolo degli uffici centrali e i casi particolari relativi ai periodi di lavoro in Libia e al riscatto del corso legale di laurea.
Unificazione delle posizioni assicurative nel Fondo speciale telefonici ai sensi della legge 58/1992 e riammissione in termine per ricongiunzioni ex legge 29/1979
Unificazione delle posizioni assicurative nel Fondo speciale telefonici e riammissione in termine per ricongiunzioni pregresse
La circolare disciplina due profili connessi all’applicazione della legge 58/1992 nel Fondo speciale per i "Telefonici": da un lato la riammissione in termine per la regolarizzazione di ricongiunzioni già richieste ai sensi della legge 29/1979, dall’altro l’inclusione nell’unificazione delle posizioni regolarizzate o riscattate nell’A.G.O. ai sensi delle leggi 1338/1962 e 153/1969. Il documento si colloca nel contesto di orientamenti interpretativi controversi e di giudizi pendenti, ma definisce criteri operativi da applicare nelle more delle pronunce definitive.
Riammissione in termine per le ricongiunzioni ex legge 29/1979
La circolare stabilisce che gli iscritti al Fondo che, prima dell’entrata in vigore della legge 58/1992, abbiano presentato domanda di ricongiunzione ex articolo 2 della legge 29/1979 e abbiano pagato almeno le prime tre rate dell’onere possono chiedere di essere riammessi in termine per il pagamento delle rate sospese. Tale possibilità è però esclusa per i soggetti che abbiano già ottenuto il rimborso di quanto parzialmente versato, poiché in tal caso l’operazione deve considerarsi definitivamente annullata con effetto ex tunc per l’avveramento della condizione risolutiva collegata all’inadempienza.
La domanda degli interessati deve essere accolta, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per versare tutte le rate scadute o il saldo dovuto in unica soluzione. Decorso inutilmente tale termine, la ricongiunzione si intende annullata senza ulteriore avviso. Gli importi da regolarizzare devono essere maggiorati degli interessi al tasso legale, calcolati dalla scadenza di ciascuna rata fino alla data del pagamento effettivo.
Effetti dell’inadempimento e conseguenze sull’unificazione
Per i soggetti che abbiano rinunciato definitivamente alla legge 29/1979, perché hanno chiesto e ottenuto il rimborso delle somme già versate, oppure per coloro che, pur ammessi alla regolarizzazione, non effettuino il versamento entro i 30 giorni, l’unificazione delle posizioni deve avvenire secondo la legge 58/1992, con onere interamente a carico delle società interessate. La circolare precisa inoltre che le notifiche di oneri già addebitati alle società ai sensi dell’articolo 5 della legge 58/1992 devono essere revocate solo dopo il perfezionamento della ricongiunzione mediante integrale pagamento dell’onere dovuto.
Posizioni regolarizzate o riscattate nell’A.G.O. e unificazione ex legge 58/1992
Un secondo chiarimento riguarda le posizioni assicurative regolarizzate nell’A.G.O. ai sensi dell’articolo 13 della legge 1338/1962 o riscattate ai sensi dell’articolo 51 della legge 153/1969. La circolare afferma che tali posizioni devono formare oggetto di unificazione presso il Fondo speciale telefonici anche quando la domanda di regolarizzazione o riscatto sia stata presentata dopo il 20 febbraio 1992, data di entrata in vigore della legge 58/1992.
La soluzione si fonda sul principio della retroattività previdenziale riconosciuta a tali operazioni, già affermato dal Consiglio di Amministrazione e ribadito dal Comitato di vigilanza del Fondo, nonché sulla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3667/1995. Secondo tale impostazione, l’articolo 13 della legge 1338/1962 realizza una fictio juris per cui il versamento contributivo si considera come avvenuto nel periodo regolarizzato, con effetti previdenziali prodotti sin dall’epoca cui il periodo si riferisce.
Ambito applicativo e casi particolari
La circolare specifica che la disciplina dell’unificazione si estende anche ai riscatti disciplinati dagli articoli 50 e 51 della legge 153/1969, poiché i contributi relativi partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori ai fini dell’anzianità contributiva. In particolare, per i periodi di lavoro svolto in Libia, l’unificazione è ammessa soltanto se il periodo è stato riscattato ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, della legge 153/1969 oppure accreditato ai sensi dell’articolo 4 della legge 166/1991, ma solo a condizione che la domanda sia stata presentata prima del 20 febbraio 1992, dato che tale disposizione esclude espressamente la retroattività della domanda.
Resta invece esclusa, per questa specifica disciplina, l’ipotesi del riscatto del corso legale di laurea, poiché dopo il 20 febbraio 1992 tale riscatto può essere richiesto direttamente nel Fondo speciale di iscrizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 672/1973.
Aspetti operativi per SAP e uffici centrali
Sul piano operativo, la circolare dispone che le SAP, quando le richieste di riammissione in termine riguardino pratiche di ricongiunzione già trattate dagli uffici centrali e i relativi pagamenti siano stati acquisiti da questi ultimi, devono chiedere il nulla-osta all’Ufficio XIII della Direzione Centrale Contributi, inviando copia della domanda dell’assicurato. L’Ufficio centrale fornirà il nulla-osta e la documentazione utile per la prosecuzione della pratica e per l’accredito definitivo delle posizioni assicurative.
Le SAP devono inoltre predisporre, ove occorra, le lettere di autorizzazione al versamento degli oneri tramite bollettino di conto corrente postale intestato alle stesse SAP e provvedere all’accredito degli importi secondo le disposizioni generali vigenti.
Riesame delle pratiche e istruzioni future
Le Sedi autonome di produzione devono applicare la presente circolare anche al riesame, su domanda degli interessati, delle pratiche già definite in modo difforme, predisponendo se necessario la modulistica opportuna. Quanto ai criteri di calcolo del capitale di copertura contributiva dovuto per i riscatti eseguiti in applicazione diretta o per richiamo dell’articolo 13 della legge 1338/1962, nei casi in cui i periodi siano determinanti per il diritto a pensione con decorrenza anteriore alla domanda di riscatto, la circolare rinvia a successive istruzioni che saranno emanate con separato provvedimento.
Punti principali
Riammissione in termine per ricongiunzioni ex legge 29/1979
Possono essere riammessi in termine, a richiesta, gli iscritti al Fondo che, prima dell’entrata in vigore della legge 58/1992, abbiano chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi ex articolo 2 della legge 29/1979 e abbiano pagato almeno le prime tre rate dell’onere, ma abbiano poi sospeso il pagamento delle rate residue a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge. La riammissione è esclusa per chi abbia già chiesto e ottenuto il rimborso di quanto versato. La regolarizzazione va effettuata entro 30 giorni e, scaduto inutilmente il termine, la ricongiunzione si considera definitivamente annullata. In tali casi, o per chi abbia rinunciato definitivamente alla legge 29/1979 ottenendo il rimborso, l’unificazione avviene secondo la legge 58/1992 con onere a totale carico delle Aziende.
Unificazione delle posizioni regolarizzate o riscattate nell’AGO
Le posizioni assicurative regolarizzate nell’A.G.O. ai sensi dell’articolo 13 della legge 1338/1962 o riscattate ai sensi dell’articolo 51 della legge 153/1969 devono essere unificate presso il Fondo speciale per i "Telefonici" ex articolo 5 della legge 58/1992, anche se la domanda di regolarizzazione o di riscatto è stata presentata dopo il 20 febbraio 1992. La circolare richiama il principio dell’efficacia previdenziale retroattiva di tali operazioni, confermato dal Comitato di vigilanza e dalla giurisprudenza della Cassazione.
Criteri interpretativi sull’articolo 5 della legge 58/1992
L’articolo 5 della legge 58/1992 impone alle società concessionarie del servizio pubblico di telefonia di garantire ai dipendenti in servizio al 20 febbraio 1992 l’unificazione, presso il Fondo speciale telefonici, di tutte le posizioni previdenziali maturate in altri fondi pensionistici, con onere totale a loro carico. La circolare dà atto delle contestazioni delle società interessate e dei giudizi-pilota pendenti, ma precisa che le società hanno comunque assunto l’impegno di adempiere, con riserva, secondo l’interpretazione dell’Istituto.
Modalità operative per le strutture periferiche
Le SAP, per le pratiche di riammissione in termine già trattate dagli uffici centrali, devono richiedere un apposito nulla-osta all’Ufficio XIII della Direzione Centrale Contributi, trasmettendo copia della domanda dell’assicurato. L’Ufficio centrale fornirà anche notizie e documentazione utili per la prosecuzione delle pratiche e per l’accredito definitivo dei periodi ricongiunti. Le SAP devono inoltre predisporre, se necessario, le lettere di autorizzazione al versamento mediante bollettini di conto corrente postale e accreditare i relativi importi secondo le disposizioni generali.
Interessi, transazioni e revoca delle notifiche
Le rate scadute ammesse alla regolarizzazione devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale, calcolati dalla scadenza di ciascuna rata fino alla data del pagamento effettivo, coincidente con il trentesimo giorno dalla notifica della lettera. I giudizi pendenti relativi alle fattispecie trattate possono essere transatti, poiché viene meno la materia del contendere. Le notifiche di oneri già addebitati alle società ai sensi dell’articolo 5 della legge 58/1992 devono essere revocate solo dopo il perfezionamento dell’operazione di ricongiunzione mediante pagamento dell’intero onere dovuto.
Casi particolari: Libia e riscatto della laurea
Per i periodi di lavoro effettuato in Libia, l’unificazione è ammessa solo se tali periodi sono stati riscattati ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, della legge 153/1969 oppure accreditati in base all’articolo 4 della legge 166/1991, a condizione che la domanda sia stata presentata prima del 20 febbraio 1992. La circolare esclude invece l’ipotesi del riscatto del corso legale di laurea ai fini della presente disciplina, poiché dopo il 20 febbraio 1992 tale riscatto può essere chiesto direttamente nel Fondo speciale di iscrizione.
Riesame delle pratiche già definite e riserva su ulteriori istruzioni
Le Sedi autonome di produzione devono attenersi alla circolare anche per il riesame, su domanda degli interessati, delle pratiche definite in modo difforme, predisponendo la modulistica necessaria. Per i criteri di calcolo del capitale di copertura contributiva dovuto per i riscatti effettuati in applicazione diretta o per richiamo dell’articolo 13 della legge 1338/1962, nei casi in cui i periodi siano determinanti per il diritto a pensione con decorrenza anteriore alla domanda di riscatto, l’Istituto si riserva di impartire successive istruzioni con separata circolare.
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