Circolare numero 226 del 4-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce i primi chiarimenti applicativi del nuovo CCNL per il personale dell'Istituto fino alla IX qualifica funzionale, con rinvio a successive istruzioni per dirigenti, X qualifica, medici e personale ex art. 15 L. 88/1989. Vengono disciplinate soprattutto le assenze per malattia, l'abrogazione dei precedenti istituti di permesso straordinario e aspettativa per infermità, i nuovi permessi retribuiti, le regole sul triennio mobile di conservazione del posto e la permanenza dell'aspettativa non retribuita per motivi privati entro il limite di un anno nel triennio.
Primi chiarimenti sull'applicazione del nuovo CCNL degli enti pubblici non economici: malattia, permessi retribuiti e aspettativa
Primi chiarimenti sull'applicazione del nuovo CCNL degli enti pubblici non economici
La circolare fornisce indicazioni operative sui primi istituti del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti pubblici non economici. Le istruzioni riguardano in via principale il personale dell'Istituto fino alla IX qualifica funzionale, mentre per alcune categorie restano ferme le regole previgenti in attesa di ulteriori contratti di area.
Ambito di applicazione
Le disposizioni della circolare si applicano al personale dell'Istituto con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, purché inquadrato fino alla IX qualifica funzionale. Per i dirigenti, per il personale della X qualifica funzionale, per i medici e per il personale destinatario dell'art. 15 della legge n. 88/1989, continuano invece ad applicarsi le precedenti disposizioni, fino alla stipula del contratto relativo all'area della dirigenza e delle qualifiche professionali.
Assenze per malattia
Dal 7 luglio 1995, ai sensi degli artt. 50 e 21 del nuovo CCNL, sono abrogati il permesso straordinario retribuito e l'aspettativa per infermità previsti dal precedente ordinamento. Tutte le assenze per infermità, qualunque ne sia la durata, confluiscono nell'unico istituto dell'assenza per malattia e devono essere comprovate da certificato medico.
Con la nuova disciplina vengono meno, dalla medesima data, tutte le regole previgenti connesse ai vecchi istituti, incluse:
- la decurtazione di 1/3 della retribuzione per il primo giorno di assenza a titolo di permesso;
- la disciplina dei cumuli tra aspettative per infermità e aspettative per motivi di famiglia;
- la dispensa dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità.
Conservazione del posto e decorrenza del triennio mobile
Dal 7 luglio 1995 inizia il triennio mobile per il computo del periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 21, comma 1, del nuovo CCNL. Alle assenze per malattia iniziate dal 7 luglio 1995, oppure a quelle già iniziate ma ancora in corso alla stessa data, si applicano le nuove regole sia in tema di conservazione del posto sia in tema di trattamento economico.
La circolare precisa inoltre che, ai fini della nuova disciplina, dalla data del 7 luglio 1995 si procede all'azzeramento delle assenze verificatesi nei periodi precedenti.
Obblighi di comunicazione e certificazione
Il dipendente deve comunicare l'assenza per malattia entro le prime due ore iniziali del proprio turno di lavoro del primo giorno di assenza. Inoltre, salvo comprovato impedimento, il certificato medico deve essere recapitato o spedito con avviso di ricevimento entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o dell'eventuale prosecuzione della stessa, cioè alla scadenza del periodo di prognosi eventualmente stabilito dal medico di controllo.
La circolare chiarisce che il termine va inteso come 48 ore successive al giorno di inizio della malattia e deve essere rispettato anche in caso di spedizione del certificato.
Infortunio non sul lavoro imputabile a terzi
Per l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro e imputabile a responsabilità di terzi, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione all'Unità funzionale di appartenenza. Il dirigente dell'Unità funzionale è tenuto a inviare al terzo responsabile e/o alla sua compagnia di assicurazione, tramite raccomandata A/R, una lettera di preavviso dell'azione risarcitoria dell'Istituto.
Con tale lettera l'Istituto si riserva di richiedere successivamente il risarcimento del danno per la retribuzione corrisposta e per i contributi previdenziali dovuti al dipendente in relazione all'assenza per infortunio.
Permessi retribuiti
Dal 7 luglio 1995 è abrogata la precedente disciplina dei permessi retribuiti. L'art. 19 del nuovo CCNL introduce, previa domanda scritta, i seguenti permessi retribuiti annuali:
- 15 giorni consecutivi per matrimonio;
- 8 giorni complessivi per partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
- 3 giorni consecutivi per lutti di famiglia;
- 3 giorni complessivi per gravi motivi personali o familiari.
Per il permesso matrimoniale e per quello per concorsi ed esami la circolare rinvia alla disciplina già emanata in materia.
Lutti di famiglia e gravi motivi personali o familiari
Il permesso per lutto di famiglia è concesso su domanda e sulla base di idonea documentazione nei casi di perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale, degli affini di primo grado, cioè suoceri, genero e nuora, nonché dell'adottante e dell'adottato.
I permessi per gravi motivi personali o familiari possono essere concessi, a titolo esemplificativo, per:
- ricovero ospedaliero o malattia grave di uno dei soggetti sopra indicati;
- procedimenti giudiziari relativi a separazione, divorzio o riconoscimento dei figli;
- nascita di figli.
Permessi connessi alla maternità
Ai sensi dell'art. 19 del nuovo CCNL, nell'ambito dell'astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, i primi 30 giorni sono considerati permessi ad intera retribuzione. Inoltre, dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della medesima legge, sono concessi 30 giorni annui di permesso ad intera retribuzione.
La circolare precisa che ai dipendenti che, alla data del 7 luglio 1995, abbiano già superato tali limiti non possono essere concessi ulteriori permessi ad intera retribuzione per il medesimo titolo.
Aspettativa non retribuita per motivi privati
Resta in vigore l'istituto dell'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia, personali o di studio, con il limite massimo di un anno nell'arco del triennio.
Diffusione della circolare
La circolare dispone infine che il testo sia affisso agli albi e consegnato in copia a ciascun dipendente.
Punti principali
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano al personale dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, inquadrato fino alla IX qualifica funzionale. Per dirigenti, personale della X qualifica funzionale, medici e personale destinatario dell'art. 15 della legge n. 88/1989 restano valide le precedenti disposizioni, in attesa del contratto per l'area dirigenziale e delle qualifiche professionali.
Assenze per malattia e abrogazione dei vecchi istituti
Dal 7 luglio 1995, ai sensi degli artt. 50 e 21 del nuovo CCNL, sono abrogati il permesso straordinario retribuito e l'aspettativa per infermità previsti dal precedente ordinamento. Tutte le assenze per infermità confluiscono nell'unico istituto dell'assenza per malattia e devono essere giustificate da certificato medico. Da tale data cessano anche le vecchie regole su decurtazione retributiva del primo giorno, cumulo tra aspettative e dispensa dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità.
Conservazione del posto e triennio mobile
Dal 7 luglio 1995 decorre il triennio mobile per il calcolo del periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 21, comma 1, del nuovo CCNL. Alle assenze per malattia iniziate dal 7 luglio 1995, o ancora in corso a tale data, si applicano le nuove disposizioni contrattuali sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, con azzeramento delle assenze pregresse ai fini del nuovo computo.
Comunicazione e certificazione della malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata entro le prime due ore dell'orario individuale di lavoro del primo giorno di assenza. Il certificato medico deve essere recapitato o spedito con avviso di ricevimento entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o della sua prosecuzione; il termine è di 48 ore dal giorno di inizio e vale anche in caso di spedizione.
Infortunio non sul lavoro imputabile a terzi
Per l'infermità da infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione all'Unità funzionale di appartenenza. Il dirigente dell'Unità funzionale deve inviare al terzo responsabile e/o alla sua compagnia assicurativa, tramite raccomandata A/R, una lettera di preavviso dell'azione risarcitoria dell'Istituto, riservandosi di chiedere la liquidazione del danno per la retribuzione e i contributi previdenziali corrisposti al dipendente.
Permessi retribuiti
Dal 7 luglio 1995 è abrogata la precedente disciplina dei permessi retribuiti. L'art. 19 del nuovo CCNL prevede, previa domanda scritta, i seguenti permessi annui: 15 giorni consecutivi per matrimonio; 8 giorni complessivi per concorsi ed esami, limitatamente ai giorni delle prove; 3 giorni consecutivi per lutti di famiglia; 3 giorni complessivi per gravi motivi personali o familiari.
Disciplina dei permessi per specifiche esigenze familiari
Il permesso per matrimonio deve essere fruito in concomitanza con il matrimonio. Il permesso per concorsi ed esami segue la disciplina già emanata. Il permesso per lutto di famiglia è concesso su domanda e con idonea documentazione in caso di decesso di coniuge, parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale, affini di primo grado (suoceri, genero, nuora), adottante e adottato. I permessi per gravi motivi personali o familiari possono essere concessi, a titolo esemplificativo, per ricovero ospedaliero o malattia grave dei soggetti indicati, per procedimenti giudiziari relativi a separazione, divorzio, riconoscimento dei figli e per nascita di figli.
Permessi connessi alla maternità
Nell'ambito dell'astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, i primi 30 giorni sono considerati permessi ad intera retribuzione. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, sono concessi 30 giorni annui di permesso ad intera retribuzione. Ai dipendenti che alla data del 7 luglio 1995 abbiano già superato tali limiti non possono essere concessi ulteriori permessi ad intera retribuzione per il medesimo titolo.
Aspettativa per motivi privati
Resta in vigore l'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia, personali o di studio, entro il limite massimo di un anno nell'arco del triennio.
Adempimenti di diffusione della circolare
La circolare deve essere affissa agli albi e consegnata in copia a ciascun dipendente.
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