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Circolare

Circolare numero 227 del 7-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce i criteri di utilizzo, nell'assicurazione italiana, dei contributi trasferiti dall'assicurazione svizzera per attività autonoma svolta in Svizzera. Per le attività che, se svolte in Italia, avrebbero comportato l'iscrizione alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i contributi o i relativi redditi devono essere accreditati nella Gestione speciale corrispondente, applicando i criteri della legge n. 233 del 2 agosto 1990. La circolare fornisce inoltre istruzioni specifiche per l'agricoltura dopo il 1° luglio 1990, con regole di calcolo della fascia di reddito, della contribuzione e delle giornate accreditabili, distinguendo i casi di contribuzione sufficiente o insufficiente e prevedendo, in quest'ultimo caso, la possibilità di scelta o rimborso. Restano fermi i criteri previgenti per le attività non rientranti nelle Gestioni speciali, per i periodi anteriori alla loro istituzione o anteriori al 1° luglio 1990.

Istruzioni per l'accreditamento in Italia dei contributi trasferiti dall'assicurazione svizzera per attività autonome

Istruzioni per l'utilizzazione nell'assicurazione italiana dei contributi svizzeri relativi ad attività autonome

La circolare interviene sul trattamento dei contributi trasferiti dall'assicurazione svizzera all'assicurazione italiana quando il lavoratore ha svolto un'attività autonoma in Svizzera. Dopo aver richiamato i criteri previgenti della circolare n. 324/1978, la Sede Centrale chiarisce che, per le attività che in Italia avrebbero comportato l'iscrizione a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i contributi o i relativi redditi devono essere accreditati nella Gestione speciale corrispondente. Vengono inoltre fornite istruzioni specifiche per il comparto agricolo, con riferimento ai periodi successivi al 1° luglio 1990 e ai criteri di calcolo previsti dalla legge n. 233/1990.

Ambito di applicazione e superamento dei criteri generali previgenti

La circolare prende le mosse dal punto 56, par. IV, della circolare n. 324 Ce.N.P.I. del 4 ottobre 1978, che disciplinava l'attribuzione dei contributi svizzeri per attività autonoma all'assicurazione obbligatoria o facoltativa svizzera, oppure la possibilità di rimborso. A seguito di quesiti applicativi, viene riesaminata la questione per precisare che, quando l'attività svolta in Svizzera corrisponde a un'attività autonoma tutelata in Italia da una Gestione speciale, non deve essere seguito il solo schema della prosecuzione volontaria o dell'assicurazione facoltativa, ma si deve procedere all'accreditamento nella Gestione speciale italiana competente.

Gestioni speciali interessate

Le Gestioni speciali richiamate sono quelle istituite per i lavoratori autonomi, e in particolare:

  • artigiani;
  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • esercenti attività commerciale.

La circolare precisa che i contributi trasferiti dalla Svizzera, o i relativi redditi, devono essere accreditati nella Gestione speciale corrispondente, analogamente a quanto già previsto per i lavoratori dipendenti dalla circolare n. 256 del 12 novembre 1993.

Adempimenti delle Sedi

Per applicare correttamente il nuovo criterio, le Sedi devono:

  • accertare se l'attività svolta dal lavoratore in Svizzera rientri tra quelle che, in Italia, comportano l'iscrizione a una delle Gestioni speciali per autonomi;
  • determinare i periodi di contribuzione accreditati in Svizzera in relazione a tale attività;
  • accreditare i contributi, o i relativi redditi, nella Gestione speciale corrispondente, applicando i criteri della legge n. 233 del 2 agosto 1990.

Regole per l'attività autonoma in agricoltura dopo il 1° luglio 1990

Per la contribuzione trasferita dalla Svizzera relativa ad attività autonoma in agricoltura svolta dopo il 1° luglio 1990, la circolare richiama il meccanismo contributivo già illustrato nella circolare n. 250 del 29 novembre 1990. In particolare, quanto dovuto in Italia per contributi CD/CM e per ogni singola unità attiva si determina applicando l'aliquota dell'anno considerato al prodotto tra:

  • il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per quell'anno con decreto ministeriale;
  • il numero di giornate corrispondente alla fascia di reddito, pari a 156 per la prima fascia, 208 per la seconda, 260 per la terza e 312 per la quarta.

La circolare distingue poi due ipotesi:

  • se l'attività agricola è stata svolta per l'intero anno, l'iscrizione negli elenchi avviene per 156 giornate, il reddito annuo è attribuito integralmente e l'aliquota si applica su tale reddito pieno;
  • se l'attività è stata svolta per un periodo inferiore all'anno, sia le 156 giornate sia il reddito annuo risultante devono essere ridotti proporzionalmente, con conseguente applicazione dell'aliquota su un reddito ridotto.

Utilizzo della contribuzione svizzera: capienza, integrazione e attribuzione della fascia

La circolare spiega che, per utilizzare correttamente la contribuzione trasferita dalla Svizzera, occorre confrontare l'importo ricevuto con quanto sarebbe dovuto in Italia per un'unità attiva agricola inserita nelle diverse fasce di reddito. Da tale confronto derivano tre ipotesi principali:

  • se l'importo svizzero è sufficiente a coprire quanto dovuto da un'azienda italiana collocata in una determinata fascia, o si avvicina maggiormente al dovuto di quella fascia rispetto ad altre, la fascia da riconoscere è quella corrispondente;
  • se la contribuzione svizzera è sufficiente a coprire il dovuto italiano di riferimento, oppure è insufficiente ma l'interessato integra la differenza a proprio carico fino a raggiungere il dovuto, si producono gli stessi effetti che deriverebbero dal versamento integrale in Italia, sia in termini di fascia attribuibile sia di giornate e valore reddituale accreditabili;
  • se l'interessato non integra l'importo insufficiente, la contribuzione svizzera può essere utilizzata solo nei limiti della capienza, con una riduzione proporzionale delle giornate accreditabili rispetto al versamento annuale teorico.

Calcolo proporzionale delle giornate accreditabili

Nei casi di insufficienza contributiva, la circolare indica un criterio di proporzione tra il contributo annuo dovuto in Italia per la fascia di riferimento e le 156 giornate accreditabili, da un lato, e l'importo effettivamente versato dalla Svizzera, dall'altro. In tal modo si ricava il numero di giornate accreditabili in misura ridotta. Il criterio è espresso come rapporto proporzionale fra l'importo annualmente previsto e 156 giornate, e l'importo inferiore trasferito dalla Svizzera e le giornate accreditabili da determinare.

Opzioni dell'interessato e facoltà di rimborso

Quando la fascia di reddito riconoscibile, sulla base dei criteri indicati, non coincide con la prima fascia, il titolare dei contributi svizzeri deve essere messo nella condizione di scegliere tra due alternative:

  • mantenere la fascia diversa dalla prima, con il numero di giornate accreditabili risultante dalla capienza dell'importo trasferito;
  • optare per la prima fascia di reddito, al fine di ottenere l'utilizzazione della stessa contribuzione svizzera per un numero maggiore di giornate, e quindi per una copertura assicurativa più ampia.

Nei casi di insufficienza contributiva che comportano una contrazione del periodo assicurativo maturato in Svizzera, la circolare riconosce anche la facoltà per gli interessati che non accettino tale contrazione di chiedere il rimborso delle somme trasferite.

Limiti temporali e casi esclusi

La circolare precisa infine che i nuovi criteri non si applicano in modo indiscriminato. I criteri del punto 56, par. IV, della circolare n. 324/1978 devono continuare a valere:

  • quando l'attività svolta in Svizzera non rientra tra quelle tutelate dalle Gestioni speciali italiane;
  • quando i periodi di assicurazione svizzeri sono anteriori all'istituzione delle Gestioni speciali;
  • quando, pur essendo successivi all'istituzione della Gestione CD/CM, i periodi sono anteriori al 1° luglio 1990, data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2 agosto 1990.

In sintesi, la circolare aggiorna il trattamento dei contributi svizzeri per lavoro autonomo, introducendo l'accreditamento nelle Gestioni speciali italiane per le attività corrispondenti e disciplinando in modo dettagliato il caso dell'agricoltura, con regole di calcolo, opzioni dell'interessato e limiti di applicazione temporale.

Punti principali

Riesame dei criteri della circolare n. 324/1978

La circolare richiama le istruzioni già contenute nella circolare n. 324 Ce.N.P.I. del 4 ottobre 1978, secondo cui i contributi svizzeri per attività autonoma potevano essere attribuiti, in via generale, alla prosecuzione volontaria o all'assicurazione facoltativa. A seguito di quesiti pervenuti, viene riesaminata la materia per chiarire il trattamento dei contributi trasferiti dalla Svizzera quando l'attività svolta all'estero corrisponde, in Italia, a una delle Gestioni speciali per lavoratori autonomi.

Accreditamento nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Viene autorizzato l'accreditamento nella Gestione speciale corrispondente dei contributi, o dei relativi redditi, trasferiti dall'assicurazione svizzera in relazione ad attività autonome che, in Italia, rientrano nella competenza delle Gestioni speciali per artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ed esercenti attività التجارية/commerciale. Le Sedi devono: verificare se l'attività svolta in Svizzera rientra tra quelle tutelate dalle Gestioni speciali; individuare i periodi di contribuzione accreditati in Svizzera; accreditare i contributi o redditi nella Gestione speciale corrispondente applicando i criteri della legge n. 233/1990.

Istruzioni per l'agricoltura dopo il 1° luglio 1990

Per la contribuzione trasferita dalla Svizzera relativa ad attività autonoma in agricoltura svolta dopo il 1° luglio 1990, la circolare richiama il metodo di calcolo previsto per CD/CM: aliquota contributiva dell'anno applicata al prodotto tra reddito medio convenzionale giornaliero e numero di giornate della fascia di reddito (156, 208, 260 o 312 giornate). Se l'attività è stata svolta per l'intero anno, l'iscrizione avviene per 156 giornate e il reddito è attribuito integralmente; se l'attività è durata meno di un anno, vanno ridotti proporzionalmente sia le 156 giornate sia il reddito, con conseguente applicazione dell'aliquota su un reddito ridotto.

Criteri di utilizzazione della contribuzione svizzera agricola

La circolare indica come confrontare la contribuzione trasferita con il "dovuto" in Italia per una unità attiva agricola collocata nella fascia di reddito corrispondente. Se l'importo svizzero è sufficiente, o più vicino al dovuto di una determinata fascia rispetto ad altre, si riconosce quella fascia. Se l'importo è sufficiente oppure è integrato a carico dell'interessato fino a raggiungere il dovuto, si ottengono gli stessi effetti che deriverebbero dal versamento integrale in Italia: fascia attribuibile, numero di giornate e valore reddituale delle giornate accreditabili. Se invece l'importo è insufficiente e non viene integrato, l'accreditamento avviene "a capienza", con giornate proporzionalmente ridotte rispetto al contributo annuale previsto.

Opzione per la prima fascia e rimborso in caso di insufficienza

Quando la fascia di reddito attribuibile non è la prima, ma la contribuzione svizzera è insufficiente, l'interessato deve poter scegliere tra due alternative: mantenere la fascia diversa dalla prima, con un numero di giornate accreditabili pari alla capienza dell'importo trasferito, oppure optare per la prima fascia per ottenere un maggior numero di giornate accreditabili a parità di importo. Nei casi di insufficienza contributiva che comportano una contrazione del periodo assicurativo, è riconosciuta anche la facoltà di chiedere il rimborso delle somme trasferite a chi non accetti tale soluzione.

Limiti di applicazione dei nuovi criteri

I criteri introdotti per l'accreditamento nelle Gestioni speciali si applicano solo se l'attività svolta in Svizzera rientra tra quelle tutelate dalle Gestioni speciali italiane e solo per periodi successivi alle rispettive istituzioni. Restano quindi fermi i criteri del punto 56, par. IV, della circolare n. 324/1978 per le attività non riconducibili alle Gestioni speciali, per i periodi anteriori all'istituzione delle stesse e, per la Gestione CD/CM, per i periodi anteriori al 1° luglio 1990, data di entrata in vigore della legge n. 233/1990.

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