Circolare numero 229 del 7-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in attuazione del DPCM 27 ottobre 1994 n. 770 e dei decreti ministeriali del 5 maggio 1995, dal 1 settembre 1995 cessano i precedenti distacchi e permessi sindacali retribuiti nelle amministrazioni pubbliche. Da tale data diventano operativi i nuovi distacchi, previa verifica dei requisiti e del contingente assegnato, mentre per i permessi sindacali retribuiti viene confermata la revoca delle autorizzazioni precedenti e si indicano le prime regole applicative, i limiti di utilizzo e la procedura di richiesta. La circolare disciplina anche il rientro in servizio dei dipendenti non riaccreditati e la presentazione delle richieste di trasferimento ad altra sede.
Decorrenza al 1 settembre 1995 dei nuovi distacchi e permessi sindacali retribuiti nelle pubbliche amministrazioni
Distacchi e permessi sindacali retribuiti nelle pubbliche amministrazioni
La circolare interviene sull'operatività dei decreti ministeriali del 5 maggio 1995, attuativi del DPCM 27 ottobre 1994 n. 770, precisando la data di decorrenza e il regime applicabile ai distacchi e ai permessi sindacali retribuiti nelle amministrazioni pubbliche. Il documento chiarisce inoltre le conseguenze per il personale già collocato in distacco e le prime regole di utilizzo dei permessi nel nuovo sistema.
Decorrenza della nuova disciplina
Viene stabilito che, nonostante la circolare n. 18/95 del Ministro per la Funzione pubblica abbia rimesso alle singole amministrazioni la valutazione dei tempi tecnici di attuazione, la data di effettiva operatività dei decreti è fissata al 1 settembre 1995.
Da tale data cessano di operare:
- tutti i distacchi sindacali retribuiti preesistenti, compresi congedi e permessi annuali o permessi cumulati per oltre 221 giorni lavorativi all'anno;
- tutti i permessi sindacali giornalieri e orari retribuiti già autorizzati ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR n. 411/1976 e dell'art. 61 del DPR n. 509/1979.
Distacchi sindacali retribuiti
A decorrere dal 1 settembre 1995 diventano operativi i distacchi sindacali retribuiti già richiesti dalle Confederazioni e Organizzazioni sindacali aventi titolo, purché la richiesta sia corredata da autocertificazione:
- del possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
- del rispetto del contingente numerico assegnato alla singola organizzazione.
Restano comunque ferme le verifiche di competenza e il provvedimento autorizzativo della Sede centrale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 2 del DPCM n. 770/1994.
I dipendenti già in distacco che non siano riaccreditati con le nuove modalità devono riprendere servizio presso la sede di appartenenza dal 1 settembre 1995, salvi gli effetti di eventuali rientri già avvenuti prima di tale data.
La circolare precisa inoltre che saranno prese in considerazione le domande di trasferimento ad altra sede, presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del DPCM n. 770/1994, dai dipendenti già usufruenti di distacco che dimostrino di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta. Le istanze devono essere debitamente documentate e indirizzate alla Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Acquisizione e Gestione Risorse.
Permessi sindacali retribuiti
Dal 1 settembre 1995 sono revocate e non più operative tutte le precedenti autorizzazioni all'utilizzazione di permessi sindacali retribuiti. In relazione all'art. 3 del DPCM n. 770/1994, che demanda a ciascuna amministrazione la ripartizione del monte ore tra le organizzazioni sindacali aventi titolo, la circolare rinvia a successive istruzioni per la concreta utilizzazione dei permessi previsti dal decreto ministeriale del 5 maggio 1995.
Viene però già chiarito che i permessi, giornalieri o orari, devono essere autorizzati di volta in volta, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio, per lo svolgimento di attività sindacale limitata a un preciso arco temporale.
Limiti di fruizione e soggetti legittimati
I permessi sindacali retribuiti possono essere fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato entro il monte ore complessivo spettante alla propria organizzazione, con due limiti mensili:
- non più di 4 giorni lavorativi;
- in ogni caso, non più di 24 ore lavorative.
Possono utilizzare tali permessi i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata e i dirigenti sindacali non collocati in distacco, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. L'utilizzo è consentito per l'espletamento del mandato sindacale e anche per la partecipazione a trattative sindacali, convegni e congressi di natura sindacale.
Procedura di richiesta e pubblicità della circolare
Per la fruizione dei permessi, i dirigenti sindacali devono trasmettere comunicazione scritta almeno 3 giorni prima; in casi eccezionali, il preavviso può essere ridotto ad almeno 24 ore. La comunicazione deve avvenire tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
La circolare dispone infine che il testo sia affisso agli albi e vi rimanga almeno fino al 15 settembre 1995.
Punti principali
Decorrenza e cessazione dei precedenti istituti
Dal 1 settembre 1995 cessano di operare tutti i distacchi sindacali retribuiti preesistenti, compresi congedi e permessi annuali o permessi cumulati per oltre 221 giorni lavorativi l'anno, nonché tutti i permessi sindacali giornalieri e orari retribuiti già autorizzati ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR n. 411/1976 e dell'art. 61 del DPR n. 509/1979.
Distacchi sindacali retribuiti: attivazione e verifiche
Dal 1 settembre 1995 diventano operativi i distacchi sindacali retribuiti già richiesti dalle Confederazioni e Organizzazioni sindacali aventi titolo, con autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto del contingente numerico assegnato. Restano ferme le verifiche di competenza e il provvedimento di autorizzazione della Sede Centrale, da adottare secondo la procedura del comma 6 dell'art. 2 del DPCM n. 770/1994.
Rientro in servizio dei dipendenti non riaccreditati
I dipendenti già usufruenti di distacco sindacale che non siano riaccreditati con le nuove modalità devono riprendere servizio presso la sede di appartenenza dal 1 settembre 1995, salvi gli effetti di eventuali rientri già avvenuti prima di tale data.
Trasferimenti ad altra sede
Saranno considerate le richieste di trasferimento ad altra sede presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del DPCM n. 770/1994 dai dipendenti già in distacco sindacale che dimostrino di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta. Le domande devono essere debitamente documentate e inviate alla Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Acquisizione e Gestione Risorse.
Permessi sindacali retribuiti: revoca e regime transitorio
Dal 1 settembre 1995 sono revocate e non più operative tutte le preesistenti autorizzazioni all'utilizzazione di permessi sindacali retribuiti. La circolare rinvia a successive istruzioni per l'utilizzo dei permessi retribuiti previsti dal decreto ministeriale del 5 maggio 1995, in relazione alla ripartizione del monte ore tra le organizzazioni sindacali aventi titolo.
Modalità di fruizione dei permessi sindacali
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri o orari, devono essere autorizzati di volta in volta, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio. Possono essere fruiti per attività sindacale limitata a un preciso arco temporale, nel limite del monte ore complessivo spettante a ciascuna organizzazione e con il duplice limite mensile di non più di 4 giorni lavorativi e, in ogni caso, di non più di 24 ore lavorative.
Soggetti legittimati e finalità
I permessi possono essere utilizzati dai rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata e dai dirigenti sindacali non collocati in distacco, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, per l'espletamento del mandato e anche per la partecipazione a trattative sindacali, convegni e congressi di natura sindacale.
Procedura di preavviso e affissione
I dirigenti sindacali devono comunicare per iscritto la fruizione del permesso almeno 3 giorni prima, oppure almeno 24 ore prima in casi eccezionali, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. La circolare deve essere affissa agli albi e rimanervi almeno fino al 15 settembre 1995.
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