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Sentenza

Sentenza n. 4520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202304104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura concorsuale per il reclutamento di un dirigente informatico, inclusi l'esito e le modalità informatizzate delle prove scritte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante, candidato a una procedura concorsuale indetta da AGID per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente informatico di II fascia, non era stato ammesso alle prove orali. In primo grado aveva contestato la graduatoria finale e gli atti della procedura, deducendo che la prova scritta attribuitagli non fosse riconoscibile come propria e che le modalità informatizzate di organizzazione, svolgimento e correzione non garantissero correttezza, imparzialità, trasparenza, anonimato, integrità e non alterabilità degli elaborati. In particolare, aveva denunciato la difformità delle modalità effettive di svolgimento rispetto al bando; l'inidoneità della documentazione informatica ostesa a dimostrare lo svolgimento, la riferibilità e la conservazione delle prove; l'esternalizzazione della gestione a una società terza non adeguatamente identificata o formalmente prevista; l'utilizzo di un software e di una piattaforma informatica non adeguatamente documentati; la violazione delle regole sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; il mancato rispetto delle garanzie relative ai dati personali; l'assenza di adeguata documentazione sull'incarico conferito al gestore esterno, sulla sicurezza del sistema, sui log, sul codice sorgente, sugli algoritmi e sui collaudi; nonché vizi relativi alla nomina della commissione. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tardiva l'impugnazione degli atti organizzativi anteriori alla graduatoria, carente di interesse concreto e attuale e generica per non avere dimostrato l'erroneità del giudizio relativo alla prova individuale. In appello sono state contestate tali statuizioni e la mancata ammissione dell'istanza istruttoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha escluso la tardività e il difetto di interesse, affermando che la lesione diviene concreta e attuale con l'approvazione della graduatoria finale, momento nel quale l'esclusione dalle successive prove e il risultato complessivo della procedura si consolidano. Ha inoltre ritenuto non generiche le censure, poiché il candidato aveva allegato gli elementi ragionevolmente disponibili e aveva chiesto l'acquisizione di dati e documenti nella disponibilità dell'amministrazione o del gestore esterno, necessari per verificare la regolarità del sistema informatico. Il Collegio ha valorizzato anche il vizio relativo alla composizione della commissione, per il quale non è necessario dimostrare uno specifico pregiudizio individuale quando la censura, se fondata, comporta il travolgimento dell'intera procedura. Il TAR aveva erroneamente omesso di esaminare l'istanza istruttoria. La verificazione disposta in appello ha accertato che la gestione informatizzata presupponeva l'esistenza di componenti software fondati su algoritmi e codice sorgente, ma che l'assenza del codice, delle specifiche procedurali e dei log impediva di verificare in modo completo correttezza, imparzialità, trasparenza, anonimato e non alterabilità delle prove. L'amministrazione, pur essendo gravata dell'onere di fornire gli elementi nella propria disponibilità e pur essendo stata destinataria di un'ordinanza istruttoria specifica, non ha prodotto il codice sorgente né elementi utili a superare i rilievi. Secondo il Collegio, l'esternalizzazione di attività materiali non trasferisce all'esterno la responsabilità dell'amministrazione per la legittimità della procedura né può giustificare l'indisponibilità della documentazione necessaria al controllo giurisdizionale. L'uso di strumenti informatici e digitali è servente rispetto al fine amministrativo e non può comprimere le garanzie procedimentali e giurisdizionali. Sono stati quindi ritenuti fondati i motivi relativi all'inidoneità e non verificabilità della procedura informatica, con assorbimento delle ulteriori censure e delle ulteriori istanze istruttorie. Il ricorso di primo grado è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. AGID è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto.

  • art. 71 d.lgs. 82/2005

    Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emanate il 17.5.2021 dalla stessa Agid, con efficacia di Legge, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

    Indicato dal ricorrente quale fondamento dell'efficacia delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, la cui osservanza è stata invocata per valutare l'idoneità della documentazione concorsuale.

  • art. 2697 c.c.

    il criterio della vicinanza della prova non rileva allo stato quale regola di giudizio, in chiave derogatoria rispetto alla disciplina di cui all’art. 2697 cod. civ.

    Il principio di vicinanza della prova non sostituisce le regole sull'onere della prova, ma può impedire di dichiarare infondata la domanda quando la mancata disponibilità degli elementi probatori giustifica l'esercizio dei poteri istruttori del giudice.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2024/1689

    qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici

    Richiamato quale fonte di indirizzo interpretativo per valorizzare l'esigenza di una supervisione umana effettiva sui sistemi utilizzati nei procedimenti di selezione pubblica.

  • Allegato III Regolamento (UE) 2024/1689

    qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici

    Richiamato insieme all'art. 6 per sostenere la necessità strutturale di controllo, intervento e correzione del funzionamento del sistema.

  • art. 30 d.lgs. 36/2023

    Il recente Codice dei contratti pubblici, con il citato art. 30, conferma questa impostazione

    Richiamato, in una diversa materia, quale espressione della preferenza per algoritmi conoscibili e della disponibilità del codice sorgente e dei dati rilevanti nei casi di decisione algoritmica; il principio è ritenuto estensibile alla procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, la lesione dell'interesse del candidato non ammesso alle prove successive diviene concreta e attuale con l'approvazione della graduatoria finale, sicché il termine per impugnare decorre da tale momento, anche quando le censure riguardino modalità organizzative o atti anteriori che abbiano inciso sul risultato finale.
  • Il candidato può contestare l'intera procedura concorsuale senza dimostrare preventivamente l'erroneità del proprio punteggio quando deduca vizi delle modalità di svolgimento o della composizione della commissione che, ove accertati, siano idonei a travolgere la procedura o a rendere necessaria la sua ripetizione.
  • Quando i profili di illegittimità di una procedura concorsuale informatizzata riguardano codice sorgente, algoritmi, log, metadati o altri elementi tecnici non nella disponibilità del candidato, la prospettazione non è generica se il ricorrente indica specificamente i vizi denunciati e chiede l'acquisizione degli elementi necessari al loro riscontro.
  • Il principio di vicinanza della prova non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda per la sola inerzia probatoria dell'amministrazione, ma impedisce di considerare non provata o infondata la pretesa quando gli elementi decisivi siano nella disponibilità dell'amministrazione e giustifica l'esercizio dei poteri istruttori del giudice.
  • L'amministrazione che utilizza strumenti informatici o affida a terzi attività materiali di una procedura selettiva resta responsabile della verificabilità, documentazione, trasparenza, sicurezza, riferibilità e non alterabilità delle operazioni; l'esternalizzazione non può impedire il controllo giurisdizionale né trasferire sul candidato l'impossibilità di ricostruire la procedura.
  • L'impiego di sistemi informatici o algoritmici nell'attività amministrativa è servente rispetto al fine procedimentale e deve assicurare conoscibilità, comprensibilità, supervisione e controllo effettivo da parte dell'amministrazione; non sono opponibili all'interessato le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo di sistemi automatizzati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAmministrazione digitaleIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicità

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