Ordinanza n. 16/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. 128 del 2.10.2025, recante l’ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il verbale di sopralluogo del 26.5.2025, nonché, occorrendo, previa disapplicazione dell’art. 35 delle N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 116 del regolamento edilizio comunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione di rimessione in pristino, comprendente la demolizione di una recinzione e la rimozione di un paravento in canniccio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti presupposti e connessi, incluso il verbale di sopralluogo. Ha inoltre prospettato, ove occorrente, la disapplicazione di una disposizione delle N.T.A. del P.R.G. e di una disposizione del regolamento edilizio comunale. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti né le censure relative alla disciplina edilizia applicabile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, considerandolo in re ipsa in ragione della natura dell’atto impugnato, diretto alla demolizione della recinzione e alla rimozione del paravento in canniccio. Ha quindi accolto la domanda cautelare per mantenere integra la situazione di fatto fino alla discussione del merito e ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza comunale. La trattazione del merito è stata fissata per il 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 35 N.T.A. del P.R.G.
Disposizione urbanistica di cui la ricorrente ha chiesto, ove occorrente, la disapplicazione; il testo non riporta il contenuto né l’interpretazione applicata dal giudice.
art. 116 del regolamento edilizio comunale
Disposizione regolamentare di cui la ricorrente ha chiesto, ove occorrente, la disapplicazione; il testo non riporta il contenuto né l’interpretazione applicata dal giudice.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo impone la demolizione di opere o la rimessione in pristino, il pericolo di un danno grave e irreparabile può essere ritenuto sussistente in re ipsa ai fini della tutela cautelare.
- La sospensione cautelare dell’ordine di demolizione o di rimessione in pristino può essere disposta per preservare integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito, senza anticipare la definizione delle questioni di legittimità dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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