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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27559/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La misura cautelare della custodia in carcere era stata confermata dal Tribunale del riesame per un’ipotesi di estorsione protratta per decenni, consistita nell’assunto che l’indagato avesse imposto al condominio e agli amministratori di un villaggio turistico la gestione, tramite la propria ditta individuale, di servizi di guardiania, pulizia, gestione spiaggia e navetta, sfruttando una presunta forza intimidatrice derivante dall’appartenenza della sua famiglia a un contesto mafioso. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari. In sintesi, ha contestato che: non vi fossero elementi individualizzanti idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza; la motivazione si fondasse indebitamente sulla storia criminale di altri soggetti e sulla mera appartenenza familiare, senza provare un collegamento concreto tra l’indagato e quelle vicende; mancassero specifiche condotte minacciose o coercitive, anche solo implicite, riferibili a Rosario Scerbo; non fosse stata adeguatamente valutata la concreta attività lavorativa svolta per lungo tempo e a condizioni apparentemente concorrenziali; le esigenze cautelari fossero comunque già contestate con memoria difensiva.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che gli elementi valorizzati dal Tribunale non integrassero gravi indizi sufficienti per la misura cautelare, perché rimasti a livello embrionale, speculativo e ipotetico, basati su una motivazione circolare e su mere supposizioni. Ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    individua il Tribunale competente per il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato per affermare che i gravi indizi di colpevolezza non coincidono con gli indizi richiesti per il giudizio di merito

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    richiamato per ribadire che i criteri di precisione e concordanza indiziaria richiesti nel giudizio di responsabilità non si applicano identicamente alla fase cautelare

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato come parametro del giudizio di merito, orientato alla certezza processuale della colpevolezza

  • art. 309 c.p.p.

    richiamato nel contesto del riesame e del successivo rinvio per nuovo giudizio

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare personale, i gravi indizi di colpevolezza non richiedono la stessa consistenza probatoria necessaria per l’affermazione di responsabilità in sentenza: è sufficiente un quadro indiziario idoneo a fondare una qualificata probabilità di condanna, valutato allo stato degli atti.
  • La gravità indiziaria non può essere desunta da meri sospetti, da congetture o da elementi equivoci suscettibili di spiegazioni alternative; occorre un ancoraggio concreto e individualizzato della condotta all’indagato.
  • Non è legittimo fondare una misura cautelare sulla sola appartenenza familiare o sul contesto criminale di riferimento, se mancano elementi specifici che colleghino l’indagato alle condotte contestate.
  • L’estorsione ambientale o silente presuppone comunque la verificabilità di un’effettiva forza intimidatrice o di comportamenti concludenti di segno minaccioso; non basta evocare in astratto il contesto mafioso senza descrivere condotte concrete dell’indagato.
  • Una motivazione cautelare che si regga su una circolarità tra presupposti accusatori e conclusioni probatorie è insufficiente, perché non consente di distinguere gli elementi di fatto dai semplici assunti del teorema accusatorio.
  • Se difetta la gravità indiziaria, l’esame delle esigenze cautelari resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariEstorsioneCorruzione
RamiMisure cautelariDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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