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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-596/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2022. — A contro Finanzamt M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Nürnberg. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167 e 168 – Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte – Principio del divieto di frode – Catena di cessioni – Diniego del diritto a detrazione in caso di evasione – Soggetto passivo – Secondo acquirente di un bene – Evasione relativa a una parte dell’IVA dovuta all’atto del primo acquisto – Portata del diniego del diritto a detrazione. — Causa C-596/21

Giurisprudenza europea62021CJ0596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il caso di un secondo acquirente che aveva acquistato un veicolo in una catena di cessioni caratterizzata da evasione IVA a monte. Conferma che il diritto a detrazione può essere negato al soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, anche se un altro acquirente intermedio era anch’egli consapevole dell’evasione. Inoltre, il diniego non si limita all’importo dell’IVA non incassata dallo Stato per effetto della frode, ma opera integralmente.

Diritto alla detrazione IVA del secondo acquirente in una catena di cessioni viziata da evasione a monte: portata del diniego anche quando il primo acquirente era consapevole della frode e anche se l’evasione riguarda solo una parte dell’IVA dovuta.

La questione giuridica

Se gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che il secondo acquirente di un bene può vedersi negare la detrazione dell’IVA assolta a monte quando sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto era collegato a un’evasione commessa dal venditore iniziale, anche se il primo acquirente era a sua volta consapevole dell’evasione; e, in caso di risposta affermativa, se il diniego debba essere limitato all’importo corrispondente al danno erariale o invece debba colpire integralmente la detrazione.

Principio di diritto

Il secondo acquirente di un bene può essere privato integralmente del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte se, alla luce di elementi oggettivi, sapeva o avrebbe dovuto sapere che il suo acquisto si inseriva in un’evasione IVA commessa a monte; ciò vale anche se il primo acquirente conosceva a sua volta la frode. Il diniego non va modulato in proporzione al solo danno erariale: quando il soggetto passivo partecipa consapevolmente o colpevolmente a un’operazione fraudolenta, la detrazione è esclusa per intero, senza che occorra dimostrare un effettivo rischio di perdita di gettito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2010/45/UE
  • Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 178, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 203, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, UStG tedesco
  • Articolo 3, paragrafo 3, UStG tedesco

Diritto alla detrazione IVA del secondo acquirente in una catena di cessioni viziata da evasione a monte

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, decide in via pregiudiziale su un caso tributario tedesco relativo alla detrazione dell’IVA assolta a monte nell’acquisto di un autoveicolo usato. Il rinvio proviene dal Finanzgericht Nürnberg e riguarda l’interpretazione degli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio del divieto di frode.

Fatti e procedimento principale

Nel 2011 A acquistava un veicolo da C, che si fingeva W; W era consapevole di tale impostazione e vi acconsentiva. La fattura emessa verso A indicava un prezzo e un’IVA superiori rispetto a quelli fatturati da C a W. C incassava e tratteneva gli importi versati da A, ma dichiarava soltanto la parte di IVA relativa alla prima fattura; W non dichiarava nulla e non versava imposta.

A chiedeva la detrazione dell’IVA indicata nella fattura ricevuta, ma l’amministrazione tributaria negava ogni detrazione ritenendo che A non potesse ignorare l’evasione commessa da C. Il giudice del rinvio riteneva invece che, in astratto, sussistessero i presupposti formali e sostanziali della detrazione ex diritto tedesco, ma dubitava che il diniego dovesse essere limitato al solo danno erariale effettivamente causato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile;
  • l’articolo 168, che riconosce al soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni imponibili;
  • l’articolo 178, sulle condizioni di esercizio del diritto a detrazione;
  • l’articolo 203, secondo cui l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura;
  • l’articolo 273, che consente agli Stati membri di adottare misure per assicurare la riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni. Sono menzionati anche l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, e le norme nazionali tedesche sugli acquisti in commissione e sulla detrazione IVA.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che il diritto alla detrazione è un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e che, in linea di principio, non può essere limitato quando sono soddisfatti i requisiti sostanziali e formali. Tuttavia, la lotta contro evasione, elusione e abuso giustifica il diniego del diritto a detrazione quando risulti, sulla base di elementi obiettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta.

La Corte sottolinea che:

  • non è necessario che la frode sia stata commessa dal soggetto passivo che chiede la detrazione;
  • è sufficiente che egli abbia acquistato beni o servizi sapendo, o dovendo sapere, che l’operazione si inseriva in una frode IVA a monte;
  • il diniego riguarda l’intero diritto alla detrazione, non una parte proporzionata al danno fiscale effettivo.

La Corte esclude quindi un sistema di responsabilità oggettiva, ma al tempo stesso rifiuta l’idea di una riduzione “pro quota” del diniego. Se il soggetto passivo partecipa consapevolmente o colpevolmente a una catena fraudolenta, viene meno il presupposto sostanziale implicito della detrazione: l’ignoranza dell’evasione nonostante le verifiche ragionevolmente esigibili.

Risposta alla prima questione

La Corte afferma che il secondo acquirente può vedersi negare la detrazione dell’IVA assolta a monte se sapeva o avrebbe dovuto sapere che il suo acquisto era collegato a un’evasione commessa dal venditore iniziale, anche se il primo acquirente era anch’egli consapevole della frode. La consapevolezza del primo acquirente non impedisce dunque il diniego nei confronti del secondo.

Risposta alla seconda questione

Quando l’operazione fraudolenta riguarda solo una parte dell’IVA che lo Stato ha diritto di riscuotere, il diniego non è limitato al solo importo oggetto dell’evasione. Se il secondo acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto si collegava alla frode, il diritto a detrazione deve essergli negato integralmente.

Terza questione

La terza questione resta assorbita, poiché la Corte risponde in senso negativo all’idea di una limitazione quantitativa del diniego al solo danno erariale.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nel sistema IVA, il contrasto alle frodi prevale sulla tutela del diritto a detrazione quando il soggetto passivo sia coinvolto consapevolmente in una catena fraudolenta. Il diniego opera integralmente e non viene misurato in base alla sola perdita di gettito subita dallo Stato membro.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivafrodi fiscalicatene di cessioniobblighi dei soggetti passivi

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