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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cassino n. 661/2024 pubbl. il 19/07/2024 RG n. 2232/2022 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 661/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 661/2024, notificata al Ministero il 18 settembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico di 500 euro annui, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito elementi ostativi all'accoglimento della domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cassino era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dall'amministrazione. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli atti necessari all'esecuzione della pronuncia, incluso il riconoscimento del beneficio economico mediante attivazione della carta elettronica e il pagamento delle somme dovute. Per il caso di persistente inadempimento, ha previsto l'intervento sostitutivo, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato in 1.000 euro salvo conguaglio, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e predisponendo, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    La norma individua le finalità e le modalità del beneficio economico di 500 euro annui destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, da attuarsi mediante la carta elettronica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La sentenza del Tribunale di Cassino è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Massime di principio

  • L'omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'amministrazione pubblica legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, quando il comando giudiziale sia definitivo, sia stato portato a conoscenza dell'amministrazione e l'inadempimento risulti dagli atti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e disporre preventivamente che, in caso di persistente inerzia, l'esecuzione sia compiuta da un commissario ad acta individuato nella stessa sentenza.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente dal giudice dell'ottemperanza, salvo conguaglio secondo l'attività effettivamente documentata.
  • La costituzione dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza non impedisce l'accoglimento della domanda quando essa non dimostri l'avvenuta esecuzione del giudicato né deduca elementi ostativi all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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